Omissis
GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Atteso che Regione Abruzzo, al fine di favorire lo sviluppo delle attività artigiane e l’espansione dei livelli occupazionali, in attuazione degli indirizzi programmatici adottati e per agevolare i nuovi investimenti, destinati all’ammodernamento tecnico delle imprese, agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane ed il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per l’attuazione di programmi di investimento volti allo sviluppo dell’attività aziendale;
Atteso che tali interventi vengono realizzati con il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni relative a finanziamenti gestiti tramite Artigiancassa S.p.A. ai sensi delle leggi 949/52 e 240/81;
Visto l’art. 1 della legge 14 ottobre 1964. n. 1068 istitutivo del Fondo Centrale di garanzia per le operazioni di credito effettuate con la Cassa per il Credito alla Imprese Artigiane
Richiamato il D.Lgs. 112/98 con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di artigianato non riservate allo stato;
Richiamato altresì, l’art. 19 del citato D. Lgs. 112/98 che prevede l’istituzione di un fondo unico regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna Regione in cui confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
Richiamata, la Convenzione stipulata in data 28.12.2000 tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A. che prevede che la stessa Regione si impegna a versare al Fondo contributi interessi gestito dall’Artigiancassa S.p.A. le somme stanziate nei bilanci regionali di competenza a titolo di conferimento al Fondo medesimo, da utilizzarsi in relazione agli interventi di agevolazione a favore delle imprese artigiane di cui alla lett. a) dell’art. 65 della citata legge regionale;
Richiamata, altresì, la convenzione stipulata in data 28.12.2000 tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A., integrativa delle convenzioni ed atti aggiuntivi stipulati tra il Ministero del Tesoro e Artigiancassa S.p.A. ed il Ministero dell’Industria e Artigiancassa medesima nelle quali la Regione Abruzzo subentra, prevede all’art. 5 che il Comitato Tecnico Regionale istituito ai sensi dell’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, al quale è affidata l’amministrazione dei fondi per gli interventi agevolativi delle leggi 949/52, 240/81, 1068/1964, 317/1991, di cui all’art. 2 della medesima, ha i seguenti compiti, tra i quali quello di proporre alla regione la misura del fido massimo che le banche possono concedere ad una stessa impresa artigiana e la misura dell’importo massimo degli interventi ammissibili alle agevolazioni, nonché eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri ed alle modalità operative per gli interventi agevolativi;
Richiamata l’ordinanza DI4/36 del 15.3.2002 del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato con la quale è stato disposto di liquidare la somma di £. 2.739.274,80 sull’impegno n. 5 assunto sul cap. 282451/R/2001 con ordinanza DI4/172 del 28.12.2001 del Dirigente medesimo ed è stato autorizzato il Servizio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per il citato importo da accreditare sul c/c n. 22013 Artigiancassa Fondo di Garanzia presso la Tesoreria Provinciale dello Stato;
Richiamata la nota in data 25.05.2004 con la quale il Direttore del Comitato Tecnico Regionale ha trasmesso lo stralcio del verbale della riunione dello stesso C.T.R., tenutasi in data 25.05.2004 seduta n. 3, contenente le proposte di modifica alla vigente normativa attraverso adeguamenti operativi ai sensi della legge n. 326/03, art. 13, comma 28, per quanto concerne il Fondo di garanzia ex lege 1068/64 avanzate dal Comitato Tecnico Regionale quale organo deliberante ai sensi degli art. 2 e 5 della Convenzione richiamata, unitamente all’Allegato 2 - Nota per il Comitato Tecnico Regionale del Direttore dello stesso Comitato concenente “Fondo di garanzia ex lege 1068/64 - Adeguamenti operativi ai sensi della legge 326/03, art. 13, comma 28”, Allegato 3 - “Fondo Regionale di Garanzia Regione Abruzzo Disposizioni operative”, Allegato 4 “Schede tecniche”, Allegato 5 - “Moduli di domanda”;
Atteso che, secondo quanto riportato nella Nota per il Comitato Tecnico Regionale del Direttore dello stesso Comitato concenente “Fondo di garanzia ex lege 1068/64 - Adeguamenti operativi ai sensi della legge 326/03, art. 13, comma 28”, trasmessa quale allegato 2 della citata nota del 25.5.2004. i suddetti adeguamenti operativi sono stati proposti per adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 13 comma 28 del D.L. 269/03 convertito nella L. 226/03, il quale ha previsto che il fondo di garanzia ex lege 1068/64 si attivi esclusivamente in favore dei confidi nelle forme della cogaranzia e della controgaranzia e che la garanzia prestata si escutibule per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente;
Atteso, secondo quanto riportato nel citato Allegato 2, che gli adeguamenti operativi previsti sono stati gia approvati dal Comitato di Gestione dei Fondi Pubblici di Agevolazione per le Regioni;
Atteso che il Comitato Tecnico Regionale, secondo quanto risulta dallo stralcio del verbale della seduta del 25.5.2004, ha approvato tutto quanto proposto in ordine agli adeguamenti operativi ai sensi della legge n. 326/03, art. 13, comma 28, del fondo di garanzia ex lege 1068/64 di cui agli allegati 2,3,4 e 5 alla nota richiamata del 25.5.2004;
Ritenuto di approvare le proposte avanzate dal Comitato Tecnico Regionale, approvate nella seduta del 25.5.2004, in ordine agli adeguamenti operativi ai sensi della legge n. 326/03, art. 13, comma 28 del fondo di garanzia ex lege 1068/64 di cui agli allegati 2,3,4 e 5 alla nota richiamata del 25.5.2004;
Atteso che la documentazione richiamata è agli atti del Servizio Sviluppo dell’Artigianato;
Acquisito sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità del Dirigente del Servizio Sviluppo dell’Artigianato:
Ritenuta la legittimità dell’atto all’esame:
Ad unanimità dei voti espressi nelle forma di legge:
DELIBERA
1) di approvare le proposte avanzate dal Comitato Tecnico Regionale quale organo deliberante ai sensi degli art. 2 e 5 della Convenzione stipulata in data 28.12.200 tra Regione Abruzzo e Artigiancassa S.p.A., integrativa delle convenzioni ed atti aggiuntivi stipulati tra il Ministero del Tesoro e Artigiancassa S.p.A. ed il Ministero dell’Industria e Artigiancassa medesima nelle quali la Regione Abruzzo subentra, approvate nella seduta n. 3 del 25.5.2004, intese alla modifica della vigente normativa ai sensi della legge n. 326/03, art. 13, comma 28, per quanto concerne il Fondo di garanzia ex lege 1068/64, secondo quanto risulta dai seguenti allegati:
- allegato 2 - Nota per il Comitato Tecnico Regionale del Direttore dello stesso Comitato concenente “Fondo di garanzia ex lege 1068/64 - Adeguamenti operativi ai sensi della legge 326/03, art. 13, comma 28”;
- Allegato 3 - “Fondo Regionale di Garanzia Regione Abruzzo Disposizioni operative”;
- Allegato 4 “Schede tecniche”;
- Allegato 5 - “Moduli di domanda”;
2) di dare atto che gli adeguamenti operativi sono articolati secondo il seguente schema, secondo quanto risulta dall’Allegato 2 sopra citato - Nota per il Comitato Tecnico Regionale del Direttore dello stesso Comitato concenente “Fondo di garanzia ex lege - 1068/64 Adeguamenti operativi ai sensi della legge 326/03, art. 13, comma 28”,
a) le tipologie degli interventi del Fondo vengano circoscritte alle forme e della cogaranzia e della controgaranzia, con esclusione quindi della previgente garanzia diretta e della fideiussione in favore di terzi in sostituzione del deposito cauzionale dell’impresa;
b) i soggetti titolati a richiedere l’intervento del Fondo siano i “Confidi” e, per quanto riguarda la cogaranzia, anche le Banche e gli intermediari finanziari;
c) l’escutibilità della garanzia pubblica sia per intero, alla prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente;
d) la copertura della garanzia prestata dal Fondo sia pari:
- nel caso di cogaranzia, ad una quota percentuale che, sommata a quella prestata dal Confidi cogarante (minimo 20%), non superi il 70% del finanziamento concesso all’ impresa artigiana;
- nel caso di controgaranzia, al 70% dell’importo garantito dal Confidi di primo livello e che all’80% dell’importo controgarantito dal Confidi di secondo livello;
3) di dare atto, altresì, che è reso gratuito l’accesso alla garanzia del fondo, al fine di valorizzarne meglio la natura agevolativa e che, per quanto riguarda la controgaranzia, è stabilito un tetto massimo di perdite liquidabili a ciascun Confidi non superiore al 5% dell’importo garantito nell’anno in cui le operazioni cui si riferiscono le perdite stesse sono state ammesse all’agevolazione;
4) di dare atto, infine, che la nuova disciplina operativa del fondo di garanzia risulta comunque dagli allegati citati al punto 1) del presente dispositivo, in quanto approvati dal Comitato tecnico Regionale;
5) di stabilire che gli adeguamenti operativi di cui ai punti precedenti si applicano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.;
6) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul B.U.R.A a cura del Servizio Sviluppo dell’Artigianato.