Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 8 marzo 2000, n. 53 recante: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” ed, in particolare, gli articoli 22 e seguenti, che  indicano, in materia di tempi delle città, le competenze attribuite a Regioni e Comuni;

Considerato che l’articolo 28 della Legge medesima prevede l’istituzione di un “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città”, le cui risorse vengono ripartite fra le Regioni le quali le utilizzano per spese destinate ad agevolare l’attuazione dei progetti riguardanti il “Piano Territoriale degli orari” di cui all’articolo 24, nonché per gli interventi relativi alle “Banche dei tempi”di cui all’articolo 27 della medesima legge;

Richiamata altresì, la L.R 17.04.2003, n. 7 come modificata ed integrata dalla L.R 19 novembre 2003, n. 20, la quale, all’art. 32, introduce il Capo V bis recante: “Norme per il coordinamento dei tempi delle città”;

Atteso in particolare, quanto previsto dall’articolo 106/septies ai sensi del quale la Regione sostiene la promozione da parte dei Comuni di associazioni denominate “Banche del tempo” aventi gli scopi previsti dall’articolo 27 della Legge n. 53/2000, mediante la concessione di contributi per le spese sostenute per la fornitura di sedi e attrezzature, disciplinando, con atto di Giunta, i criteri per la erogazione dei contributi nonché, i termini e le modalità per la presentazione delle relative domande;

Tenuto conto altresì, di quanto previsto dall’articolo 106/sexies ai sensi del quale la Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati, per la predisposizione dei Piani territoriali d degli orari;

Richiamata altresì la previsione di cui all’art. 106/decies della L.R 17.04.2003, n. 7 e s.m.i. ai sensi del quale è stato istituito, nell’ambito della UPB 14.02.002, il capitolo 12302 denominato “Contributi ai Comuni per il coordinamento dei tempi delle città”, con uno stanziamento pari ad € 50.000,00 e prevista, altresì, per le medesime finalità, l’utilizzazione dei fondi eventualmente assegnati alla Regione dal “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città di cui all’art. 28 della L. 53/2000”, iscritti sul capitolo 12310 - UPB 14.02.002 - del bilancio regionale;

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali, prot. n. 3670/S-B del 23.07.2003, con cui è stato comunicato alla Regione Abruzzo il trasferimento, in attuazione del D.M. del 18.04.2003, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, pari a complessivi € 21.108.898,47 di cui € 189.888,60 destinate al “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città”;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 19/09/2003 è stato variato il bilancio dell’esercizio finanziario 2003 nel modo seguente:

Stato di previsione dell’entrata

UPB 02.02.005 Cap.23122 “Assegnazione dello stato di risorse del fondo nazionale per le politiche sociali – L.328/2000” in aumento € 21.108.898,47;

Stato di previsione della spesa

UPB 14.02.002 Cap. 12310 “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città ex art. 28 L.53/2000” in aumento € 189.888,60;

Atteso che con Determinazione Dirigenziale n. DB4/ 112 del 12.12.2003 si è provveduto ad impegnare in favore dei Comuni della Regione Abruzzo, la complessiva somma di € 239.888,60 (duecentotrentanovemilaottocentottantaotto/60) mediante imputazione della spesa:

- quanto ad € 189.888,60 (centottantanovemilaottocentottantotto/60) sul Cap. 12310 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2003 denominato “Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città ex art. 28 L. 53/2000”;

- quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) sul Cap. 12302 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2003 denominato “Contributi ai Comuni per il coordinamento dei tempi delle città”;

Ritenuto opportuno svolgere una indagine, preliminare all’adozione del provvedimento giuntale, al fine di verificare lo stato di attuazione della normativa predetta nonché, l’interesse dei Comuni ad attivare iniziative in materia, rivolgendo ai medesimi, con nota prot. n. 619 del 05.04.2004, invito a far pervenire al competente Servizio “Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” le indicazioni richieste;

Tenuto conto delle comunicazioni inviate da alcuni Comuni nonché delle informazioni assunte per le vie brevi;

Atteso che, allo stato attuale, per motivi di ordine tecnico, non è possibile provvedere a disciplinare, in un unico contesto, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai Comuni, finalizzati alla predisposizione dei Piani dei tempi e degli orari di cui all’art. 106 sexies sopra richiamato;

Ritenuta l’opportunità di disciplinare i criteri e le modalità di concessione di contributi ai Comuni per l’attivazione della “banca del tempo” nonché i termini e le modalità di presentazione delle relative domande, come indicato nelle Direttive di cui all’“Allegato A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Richiamata la L.R.27.03.1998, n.22 recante: “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano Sociale Regionale “e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno, considerate le finalità di carattere sociale della normativa in oggetto, prevedere che le domande di contributo siano presentate dai Comuni, singoli o associati degli ambiti monocomunali o pluricomunali territoriali sociali, come determinati con delibere del Consiglio regionale n 59/5 del 19.03.2002 e n. 72/22 del 16.07.2002;

inoltre, di incaricare il  Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza secondo quanto disposto nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione;

Atteso che nella seduta della Conferenza Permanente Regione - Enti Locali svoltasi il 26.07.2004, ove l’adottando provvedimento è stato illustrato al fine di acquisire il previsto parere di competenza, è stato espresso all’unanimità parere favorevole allo stesso, come risultante dal verbale che si allega in copia conforme all’originale (All. 1);

Vista la L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano in ordine alla legittimità del presente atto, per quanto di competenza, apponendo la propria firma sul retro dello stesso;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

1.   di dare atto che, per le finalità di cui al Capo V bis della L.R 17.04.2003, n. 7 come modificata ed integrata dalla L.R 19 novembre 2003, n. 20, le risorse ammontano a complessivi € 239.888,60 (duecentotrentanovemilaottocentottantaotto/60);

2.   di destinare alla promozione, costituzione e sostegno delle “banche del tempo” la somma di € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00);

3.   di approvare le Direttive di attuazione di cui all’ “Allegato A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4.   di individuare nei Comuni, singoli o associati degli ambiti monocomunali o pluricomunali territoriali sociali, come determinati con delibere del Consiglio regionale n 59/5 del 19.03.2002 e n. 72/22 del 16.07.2002, i soggetti potenziali beneficiari dei contributi;

5.   di rinviare ad un successivo provvedimento la disciplina dei criteri  e delle modalità di concessione ai Comuni di contributi finalizzati alla predisposizione del “Piano Territoriale degli orari” di cui alla L.R. 17.04.2003, n. 7 come modificata ed integrata dalla L.R 19.11.2003, n. 20;

6.   di stabilire che le risorse, resesi comunque disponibili, sono destinate al finanziamento dei progetti riguardanti il suddetto “Piano Territoriale degli orari”;

7.   di incaricare il Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, degli adempimenti connessi e conseguenti di competenza secondo quanto disposto nell’ “Allegato A” alla presente deliberazione;

8.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET della medesima.


 

“Allegato A”

 

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI
SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

Direttive di attuazione per l’anno 2004 dell’articolo 106 septies L.R. 17.04.2003 , n. 7,  introdotto dall’art. 32 della L.R. 19.11.2003, n. 20, recante il Capo V bis “Norme per il coordinamento dei tempi delle città”.

Art. 1

Oggetto

1.   Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell’articolo 106 septies della L.R.17.04.2003, n. 7 come integrata dall’art. 32 della L.R. 19.11.2003, n. 20, i criteri e le modalità per la concessione ai Comuni, singoli o associati, della Regione Abruzzo di contributi per la costituzione, la promozione ed il sostegno di associazioni denominate “banche del tempo”, di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1.   I soggetti beneficiari dei contributi sono i Comuni singoli degli ambiti monocomunali sociali e i Comuni associati degli ambiti pluricomunali territoriali sociali di cui all’Allegato 1, determinati con Delibere del Consiglio Regionale n. 59/5 del 19.03.2002 e n. 72/22 del 16.07.2002, pubblicate sul BURA n. 59 speciale del 15.05.2002 e n. 16 del 07.08.2002, nel cui territorio siano costituite ovvero, si intendano costituire, associazioni denominate “Banche del tempo”, operanti nel territorio regionale.

2.   I Comuni associati degli ambiti pluricomunali territoriali sociali che presentano domanda di contributo, devono rappresentare almeno il 50% dei Comuni appartenenti all’ambito, oppure comprenderne il 70% della popolazione residente.

3.   Le Amministrazioni Provinciali possono partecipare ai progetti predisposti dagli Enti di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni tra gli stessi.

Art. 3

Banche del tempo

1.   Le “banche del tempo”, in armonia con quanto previsto dall’articolo 27 della legge 08.03.2000, n .53, sono associazioni costituite allo scopo di favorire lo scambio di servizi di vicinato, di facilitare l’utilizzo dei servizi della città ed il rapporto con le pubbliche amministrazioni, di incentivare lo scambio del tempo per fini di solidarietà sociale.

Art. 4

Contributi

1.   I contributi di cui all’art. 1 sono concessi per le spese sostenute per la fornitura di sedi e di attrezzature da destinare alla “Banca del tempo”, per un massimo:

a) dell’80% dei costi di affitto dei locali, ovvero, nel caso di locali di proprietà comunale concessi in comodato d’uso, dei costi figurativi di affitto degli stessi;

b) dell’80% delle spese di acquisto dei beni strumentali ovvero, della quota di ammortamento dei beni strumentali dati in comodato d’uso alle banche del tempo operanti nel territorio di riferimento.

2.   Il contributo complessivamente concesso non può comunque superare € 5.000,00.

Art. 5

Modalità di presentazione della domanda

1.   La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune capofila d’ambito e corredata della documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere inoltrata, esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A., alla Giunta Regionale - Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Controlli, - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Via Raffaello - 65100 Pescara, che ne cura l’istruttoria.

Ai fini della presentazione nei termini, fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

2.   Sulla busta deve essere indicato:“Contributi per le banche del tempo ai sensi dell’art. 106 septies della L.R. 17.04.2003, n. 7 e s.m.i.”.

3.   La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 3 del DPR 445 del 28.12.2000, allegando copia fotostatica di valido documento di identità.

4.   La presentazione oltre il termine prefissato, la mancanza e/o l’incompletezza della documentazione richiesta, la mancanza del riferimento sulla busta nonché la mancata sottoscrizione del Rappresentante Legale dell’Ente, comportano l’esclusione della domanda.

Art. 6

Contenuto della domanda

1.   La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il Comune o i Comuni partecipanti al progetto (denominazione esatta, indirizzo completo, recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica) con indicazione dell’ambito territoriale sociale di appartenenza, specificando  l’Ente capofila;

b) l’indicazione del Comune in cui è localizzata la “banca del tempo”;

c) il costo previsto per la realizzazione dell’iniziativa;

d) la proprietà comunale dei locali sede della “banca del tempo” (se ricorre il caso);

e) le coordinate bancarie dell’Ente capofila, ai fini dell’accredito del contributo concesso, con impegno a comunicare, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione a contributo, eventuali variazioni.

Art. 7

Documentazione

1.   I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda di contributo.

2.   Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a)      delibera esecutiva adottata dalla Giunta del Comune singolo, o altro atto previsto per le forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.Lgvo 267/2000, contenente:

a.1) breve relazione descrittiva dell’iniziativa da realizzare;

a.2) impegno a costituire la “banca del tempo” entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, ovvero a sostenere quella esistente, e a garantire l’attività per un periodo di almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo;

a.3) preventivo di spesa ed eventuale cofinanziamento.

Art. 8

Concessione dei contributi

1.   La “Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano” accertata la sussistenza dei requisiti, la completezza della domanda e della documentazione richiesta provvede, entro 45 giorni dal termine di cui all’art. 5, ad ammettere a contributo le domande pervenute, conformi alla presente normativa, con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 9

Costituzione

1.   Le “banche del tempo” ove non già esistenti, devono essere costituite entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione al contributo pena la decadenza dal beneficio e svolgere attività per almeno 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

Art. 10

Erogazione

1.   Il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano provvede con proprio atto alla liquidazione del contributo concesso, con le seguenti modalità:

a)   50% a titolo di anticipazione previa trasmissione, entro 10 giorni dal termine di cui all’art. 9, di copia dell’atto costitutivo e dello Statuto della “Banca del tempo”;

b)   50% a titolo di saldo, previa presentazione a consuntivo della seguente documentazione:

b.1) rendiconto finanziario delle spese sostenute, a firma del responsabile finanziario  dell’ente beneficiario;

b.2) certificazione del rappresentante legale del Comune capofila d’ambito, della  realizzazione dell’iniziativa finanziata e dell’utilizzo del contributo concesso per le finalità di cui all’art. 106 septies della legge regionale 17.04.2003 , n. 7 come integrata dalla L.R. 19.11.2003, n. 20, in conformità alla richiesta presentata;

b.3) copia conforme del comodato d’uso (se ricorre il caso) accompagnato dal calcolo dell’affitto, anche figurativo, dei locali ad equo canone e/o, per quanto riguarda i beni strumentali, estratto del registro inventario dei beni da cui risulti la data di acquisto e inventario del bene e l’indicazione della quota di ammortamento per l’anno di riferimento calcolata ai sensi di legge.

Art. 11

Revoche

 

1.      Qualora l’Ente assegnatario non utilizzi in tutto o in parte le somme erogate entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, lo stesso viene revocato o ridotto e le somme devono essere restituite, nei termini indicati nel provvedimento appositamente adottato dal dirigente del Servizio competente per materia, mediante versamento sul c/c postale n. 208678, intestato a “REGIONE ABRUZZO - Servizio Tesoreria - 67100 L’AQUILA”, dandone contestuale comunicazione alla Giunta Regionale - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Pescara - ed al Servizio Bilancio - L’Aquila.

2.   Le somme restituite incrementano lo stanziamento per i progetti di cui all’art.106 sexies della L.R.17.04.2003, n. 7 come integrata dall’art. 32 della L.R. 19.11.2003, n. 20.

Art. 12

Controlli e ispezioni

1.   La Regione Abruzzo, Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione dei contributi.

Articolo 12

Pubblicazioni

1.   Il presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo.


ALLEGATO 1

N_Ambito

Denominazione_Ambito

Denominazione_Comune

Prov_Comune

01

TORDINO

BELLANTE

TE

01

TORDINO

GIULIANOVA

TE

01

TORDINO

MOSCIANO S. ANGELO

TE

02

VIBRATA

NERETO

TE

02

VIBRATA

TORTORETO

TE

02

VIBRATA

TORANO NUOVO

TE

02

VIBRATA

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

TE

02

VIBRATA

MARTINSICURO

TE

02

VIBRATA

CORROPOLI

TE

02

VIBRATA

CONTROGUERRA

TE

02

VIBRATA

ANCARANO

TE

02

VIBRATA

ALBA ADRIATICA

TE

02

VIBRATA

COLONNELLA

TE

02

VIBRATA

SANT'OMERO

TE

03

FINO-VOMANO

ARSITA

TE

03

FINO-VOMANO

MONTEFINO

TE

03

FINO-VOMANO

CERMIGNANO

TE

03

FINO-VOMANO

CELLINO ATTANASIO

TE

03

FINO-VOMANO

CASTILENTI

TE

03

FINO-VOMANO

CASTIGLIONE M. RAIMONDO

TE

03

FINO-VOMANO

CASTELLALTO

TE

03

FINO-VOMANO

CANZANO

TE

03

FINO-VOMANO

BASCIANO

TE

03

FINO-VOMANO

PENNA S. ANDREA

TE

03

FINO-VOMANO

BISENTI

TE

04

LAGA

VALLE CASTELLANA

TE

04

LAGA

TORRICELLA SICURA

TE

04

LAGA

CORTINO

TE

04

LAGA

ROCCA S. MARIA

TE

04

LAGA

CIVITELLA DEL TRONTO

TE

04

LAGA

CAMPLI

TE

05

TERAMO

TERAMO

TE

06

GRAN SASSO

PIETRACAMELA

TE

06

GRAN SASSO

TOSSICIA

TE

06

GRAN SASSO

MONTORIO AL VOMANO

TE

06

GRAN SASSO

ISOLA DEL GRAN SASSO

TE

06

GRAN SASSO

FANO ADRIANO

TE

06

GRAN SASSO

CROGNALETO

TE

06

GRAN SASSO

CASTELLI

TE

06

GRAN SASSO

CASTEL CASTAGNA

TE

06

GRAN SASSO

COLLEDARA

TE

07

COSTA SUD 1

SILVI

TE

07

COSTA SUD 1

ATRI

TE

07

COSTA SUD 1

PINETO

TE

08

COSTA SUD 2

MORRO D'ORO

TE

08

COSTA SUD 2

ROSETO DEGLI ABRUZZI

TE

08

COSTA SUD 2

NOTARESCO

TE

09

ALTO ATERNO

PIZZOLI

AQ

09

ALTO ATERNO

VILLA S. ANGELO

AQ

09

ALTO ATERNO

TORNIMPARTE

AQ

09

ALTO ATERNO

SCOPPITO

AQ

09

ALTO ATERNO

S. EUSANIO FORCONESE

AQ

09

ALTO ATERNO

CAGNANO AMITERNO

AQ

09

ALTO ATERNO

CAMPOTOSTO

AQ

09

ALTO ATERNO

CAPITIGNANO

AQ

09

ALTO ATERNO

FOSSA

AQ

09

ALTO ATERNO

LUCOLI

AQ

09

ALTO ATERNO

MONTEREALE

AQ

09

ALTO ATERNO

OCRE

AQ

09

ALTO ATERNO

BARETE

AQ

10

L'AQUILA

L'AQUILA

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

CASTEL DEL MONTE

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

POGGIO PICENZE

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

NAVELLI

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

FAGNANO ALTO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

PRATA D'ANSIDONIA

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

CASTELVECCHIO CALVISIO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

OFENA

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

CARAPELLE CALVISIO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

CAPORCIANO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

CAPESTRANO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

CALASCIO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

BARISCIANO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

ACCIANO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

COLLEPIETRO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

ROCCA DI MEZZO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

S. BENEDETTO IN PERILLIS

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

S. DEMETRIO NE' VESTINI

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

FONTECCHIO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

S. PIO DELLE CAMERE

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

S. STEFANO DI SESSANIO

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

TIONE DEGLI ABRUZZI

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

VILLA S. LUCIA

AQ

11

MONTAGNA AQUILANA

ROCCA DI CAMBIO

AQ

12

MARSICA 1

OVINDOLI

AQ

12

MARSICA 1

TRASACCO

AQ

12

MARSICA 1

LUCO NEI MARSI

AQ

12

MARSICA 1

COLLELONGO

AQ

12

MARSICA 1

CELANO

AQ

12

MARSICA 1

VILLAVALLELONGA

AQ

13

MARSICA 2

CASTELLAFIUME

AQ

13

MARSICA 2

CAPPADOCIA

AQ

13

MARSICA 2

TAGLIACOZZO

AQ

13

MARSICA 2

SANTE MARIE

AQ

13

MARSICA 2

ROCCA DI BOTTE

AQ

13

MARSICA 2

CARSOLI

AQ

13

MARSICA 2

PERETO

AQ

13

MARSICA 2

ORICOLA

AQ

13

MARSICA 2

MASSA D'ALBE

AQ

13

MARSICA 2

SCURCOLA MARSICANA

AQ

13

MARSICA 2

MAGLIANO DE' MARSI

AQ

14

VALLE ROVETO

CANISTRO

AQ

14

VALLE ROVETO

CAPISTRELLO

AQ

14

VALLE ROVETO

CIVITA D'ANTINO

AQ

14

VALLE ROVETO

CIVITELLA ROVETO

AQ

14

VALLE ROVETO

MORINO

AQ

14

VALLE ROVETO

S. VINCENZO VALLE ROVETO

AQ

14

VALLE ROVETO

BALSORANO

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

COLLARMELE

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

CERCHIO

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

AIELLI

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

GIOIA DEI MARSI

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

LECCE DEI MARSI

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

ORTONA DEI MARSI

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

ORTUCCHIO

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

PESCINA

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

SAN BENEDETTO DEI MARSI

AQ

15

VALLE DEL GIOVENCO

BISEGNA

AQ

16

AVEZZANO

AVEZZANO

AQ

17

VALLE PELIGNA

COCULLO

AQ

17

VALLE PELIGNA

ROCCACASALE

AQ

17

VALLE PELIGNA

VITTORITO

AQ

17

VALLE PELIGNA

RAIANO

AQ

17

VALLE PELIGNA

ANVERSA DEGLI ABRUZZI

AQ

17

VALLE PELIGNA

BUGNARA

AQ

17

VALLE PELIGNA

CAMPO DI GIOVE

AQ

17

VALLE PELIGNA

CANSANO

AQ

17

VALLE PELIGNA

SECINARO

AQ

17

VALLE PELIGNA

CASTELVECCHIO SUBEQUO

AQ

17

VALLE PELIGNA

SCANNO

AQ

17

VALLE PELIGNA

CORFINIO

AQ

17

VALLE PELIGNA

GAGLIANO ATERNO

AQ

17

VALLE PELIGNA

GORIANO SICOLI

AQ

17

VALLE PELIGNA

INTRODACQUA

AQ

17

VALLE PELIGNA

MOLINA ATERNO

AQ

17

VALLE PELIGNA

PACENTRO

AQ

17

VALLE PELIGNA

PETTORANO SUL GIZIO

AQ

17

VALLE PELIGNA

PRATOLA  PELIGNA

AQ

17

VALLE PELIGNA

PREZZA

AQ

17

VALLE PELIGNA

CASTEL DI IERI

AQ

17

VALLE PELIGNA

VILLALAGO

AQ

18

SULMONA

SULMONA

AQ

19

SANGRO AQUILANO

OPI

AQ

19

SANGRO AQUILANO

VILLETTA BARREA

AQ

19

SANGRO AQUILANO

SCONTRONE

AQ

19

SANGRO AQUILANO

ROCCARASO

AQ

19

SANGRO AQUILANO

ROCCA PIA

AQ

19

SANGRO AQUILANO

RIVISONDOLI

AQ

19

SANGRO AQUILANO

PESCASSEROLI

AQ

19

SANGRO AQUILANO

CIVITELLA ALFEDENA

AQ

19

SANGRO AQUILANO

CASTEL DI SANGRO

AQ

19

SANGRO AQUILANO

BARREA

AQ

19

SANGRO AQUILANO

ATELETA

AQ

19

SANGRO AQUILANO

ALFEDENA

AQ

19

SANGRO AQUILANO

PESCOCOSTANZO

AQ

20

AVENTINO

PENNADOMO

CH

20

AVENTINO

COLLEDIMACINE

CH

20

AVENTINO

GESSOPALENA

CH

20

AVENTINO

LAMA DEI PELIGNI

CH

20

AVENTINO

ALTINO

CH

20

AVENTINO

PALENA

CH

20

AVENTINO

LETTOPALENA

CH

20

AVENTINO

ROCCASCALEGNA

CH

20

AVENTINO

CIVITELLA M. RAIMONDO

CH

20

AVENTINO

CASOLI

CH

20

AVENTINO

TARANTA PELIGNA

CH

20

AVENTINO

TORRICELLA PELIGNA

CH

21

SANGRO

PERANO

CH

21

SANGRO

COLLEDIMEZZO

CH

21

SANGRO

FALLO

CH

21

SANGRO

GAMBERALE

CH

21

SANGRO

MONTEBELLO SUL SANGRO

CH

21

SANGRO

MONTEFERRANTE

CH

21

SANGRO

BORRELLO

CH

21

SANGRO

MONTENERODOMO

CH

21

SANGRO

BOMBA

CH

21

SANGRO

PIETRAFERRAZZANA

CH

21

SANGRO

PIZZOFERRATO

CH

21

SANGRO

QUADRI

CH

21

SANGRO

ROIO DEL SANGRO

CH

21

SANGRO

ROSELLO

CH

21

SANGRO

TORNARECCIO

CH

21

SANGRO

MONTELAPIANO

CH

21

SANGRO

ARCHI

CH

21

SANGRO

VILLA S. MARIA

CH

21

SANGRO

ATESSA

CH

21

SANGRO

CIVITALUPARELLA

CH

22

LANCIANO

LANCIANO

CH

23

BASSO SANGRO

CASTELFRENTANO

CH

23

BASSO SANGRO

S. EUSANIO DEL SANGRO

CH

23

BASSO SANGRO

S. MARIA IMBARO

CH

23

BASSO SANGRO

S. VITO CHIETINO

CH

23

BASSO SANGRO

POLLUTRI

CH

23

BASSO SANGRO

PAGLIETA

CH

23

BASSO SANGRO

MOZZAGROGNA

CH

23

BASSO SANGRO

FOSSACESIA

CH

23

BASSO SANGRO

CASALBORDINO

CH

23

BASSO SANGRO

ROCCA S. GIOVANNI

CH

23

BASSO SANGRO

TREGLIO

CH

23

BASSO SANGRO

TORINO DI SANGRO

CH

23

BASSO SANGRO

VILLALFONSINA

CH

23

BASSO SANGRO

FRISA

CH

24

VASTESE

VASTO

CH

25

ALTO VASTESE

CASTIGLIONE MESSER MARINO

CH

25

ALTO VASTESE

MONTAZZOLI

CH

25

ALTO VASTESE

CARUNCHIO

CH

25

ALTO VASTESE

CASALANGUIDA

CH

25

ALTO VASTESE

CASTELGUIDONE

CH

25

ALTO VASTESE

CELENZA SUL TRIGNO

CH

25

ALTO VASTESE

FRAINE

CH

25

ALTO VASTESE

FURCI

CH

25

ALTO VASTESE

GISSI

CH

25

ALTO VASTESE

DOGLIOLA

CH

25

ALTO VASTESE

LISCIA

CH

25

ALTO VASTESE

CARPINETO SINELLO

CH

25

ALTO VASTESE

MONTEODORISIO

CH

25

ALTO VASTESE

PALMOLI

CH

25

ALTO VASTESE

ROCCASPINALVETI

CH

25

ALTO VASTESE

S. BUONO

CH

25

ALTO VASTESE

S. GIOVANNI LIPIONI

CH

25

ALTO VASTESE

SCERNI

CH

25

ALTO VASTESE

SCHIAVI D'ABRUZZO

CH

25

ALTO VASTESE

TORREBRUNA

CH

25

ALTO VASTESE

TUFILLO

CH

25

ALTO VASTESE

GUILMI

CH

26

COSTA SUD

CUPELLO

CH

26

COSTA SUD

LENTELLA

CH

26

COSTA SUD

FRESAGRANDINARIA

CH

26

COSTA SUD

SAN SALVO

CH

27

MAIELLETTA

FARA SAN MARTINO

CH

27

MAIELLETTA

GUARDIAGRELE

CH

27

MAIELLETTA

PALOMBARO

CH

27

MAIELLETTA

ROCCAMONTEPIANO

CH

27

MAIELLETTA

RAPINO

CH

27

MAIELLETTA

PRETORO

CH

27

MAIELLETTA

PENNAPIEDIMONTE

CH

28

ORTONESE

TOLLO

CH

28

ORTONESE

ORTONA

CH

28

ORTONESE

ARIELLI

CH

28

ORTONESE

CANOSA SANNITA

CH

28

ORTONESE

CRECCHIO

CH

28

ORTONESE

FILETTO

CH

28

ORTONESE

GIULIANO TEATINO

CH

28

ORTONESE

ORSOGNA

CH

28

ORTONESE

ARI

CH

28

ORTONESE

POGGIOFIORITO

CH

29

FORO-ALENTO

VILLAMAGNA

CH

29

FORO-ALENTO

CASACANDITELLA

CH

29

FORO-ALENTO

CASALINCONTRADA

CH

29

FORO-ALENTO

FARA FILIORUM PETRI

CH

29

FORO-ALENTO

FRANCAVILLA AL MARE

CH

29

FORO-ALENTO

MIGLIANICO

CH

29

FORO-ALENTO

RIPA TEATINA

CH

29

FORO-ALENTO

S. GIOVANNI TEATINO

CH

29

FORO-ALENTO

S. MARTINO SULLA MARRUCINA

CH

29

FORO-ALENTO

VACRI

CH

29

FORO-ALENTO

BUCCHIANICO

CH

29

FORO-ALENTO

TORREVECCHIA TEATINA

CH

30

CHIETI

CHIETI

CH

31

PESCARA

PESCARA

PE

32

MONTESILVANO

MONTESILVANO

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

ELICE

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

SPOLTORE

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

PIANELLA

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

MOSCUFO

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

CITTÀ' S. ANGELO

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

CEPAGATTI

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

CAPPELLE SUL TAVO

PE

33

AREA METROPOLITANA PESCARESE

NOCCIANO

PE

34

VESTINA

PESCOSANSONESCO

PE

34

VESTINA

PICCIANO

PE

34

VESTINA

BRITTOLI

PE

34

VESTINA

BUSSI SUL TIRINO

PE

34

VESTINA

CARPINETO DELLA NORA

PE

34

VESTINA

CASTIGLIONE A CASAURIA

PE

34

VESTINA

CATIGNANO

PE

34

VESTINA

CIVITAQUANA

PE

34

VESTINA

CIVITELLA CASANOVA

PE

34

VESTINA

COLLECORVINO

PE

34

VESTINA

CORVARA

PE

34

VESTINA

FARINDOLA

PE

34

VESTINA

LORETO APRUTINO

PE

34

VESTINA

PIETRANICO

PE

34

VESTINA

PENNE

PE

34

VESTINA

VICOLI

PE

34

VESTINA

MONTEBELLO DI BERTONA

PE

34

VESTINA

VILLA CELIERA

PE

35

MAIELLA-MORRONE

POPOLI

PE

35

MAIELLA-MORRONE

TORRE DEI PASSERI

PE

35

MAIELLA-MORRONE

TOCCO DA CASAURIA

PE

35

MAIELLA-MORRONE

SERRAMONACESCA

PE

35

MAIELLA-MORRONE

TURRIVALIGNANI

PE

35

MAIELLA-MORRONE

SANT'EUFEMIA A MAIELLA

PE

35

MAIELLA-MORRONE

SAN VALENTINO IN A.C.

PE

35

MAIELLA-MORRONE

SALLE

PE

35

MAIELLA-MORRONE

ROCCAMORICE

PE

35

MAIELLA-MORRONE

MANOPPELLO

PE

35

MAIELLA-MORRONE

LETTOMANOPPELLO

PE

35

MAIELLA-MORRONE

CUGNOLI

PE

35

MAIELLA-MORRONE

CARAMANICO TERME

PE

35

MAIELLA-MORRONE

BOLOGNANO

PE

35

MAIELLA-MORRONE

ALANNO

PE

35

MAIELLA-MORRONE

ABBATEGGIO

PE

35

MAIELLA-MORRONE

SCAFA

PE

35

MAIELLA-MORRONE

ROSCIANO

PE