IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica dell’art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 26 aprile 2004, n. 15
Legge Finanziaria 2004)

1.  Il riferimento fatto nell’art. 17, commi 1 e 2, della L.R. n. 15/2004 al “Consorzio Universitario Frentano” è da intendersi relativo al “Consorzio Universitario di Lanciano”.

2.  Ai sensi del comma 1, la parola “Frentano” contenuta nei commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. n. 15/2004, è da ritenersi modificata nella parola “di Lanciano”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Ottobre 2004

PACE