LA GIUNTA REGIONALE

 

Vista la Legge regionale 17 marzo 2004, n. 13 “Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici” ed in particolare l'art. 3 1° comma che dispone che la Giunta Regionale su proposta della Direzione regionale competente per materia, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della stessa legge emani apposito bando di concorso;

 

Considerato che i Comuni, in attuazione del 2° comma dell’art. 3 della L.R. n. 13/2004, assumono un ruolo cardine di promozione e di coordinazione di tutte le iniziative che si svolgono sul proprio territorio, e di predisposizione del programma publico-privato svolgendo altresì un ruolo anche di natura più strettamente gestionale di rendicontazione dell'intero programma;

 

Dato atto che, pur non essendo espressamente previsto, per l'utilizzo dei fondi relativi all'esercizio finanziario in corso, si ritiene opportuno e chiarificatore che la parte finanziaria, disposta con la L.R. 13/2004 per 2 milioni di Euro, oltre quelle assegnate con il provvedimento di programmazione dei fondi di edilizia residenziale pubblica per 8 milioni di Euro – provvedimento del Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004 - venga disciplinata secondo le disposizioni dello schema di bando che, con il presente provvedimento, si propone di emanare;

 

Ritenuto che:

-    lo schema di bando oltre a disciplinare le “Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento”, specifica, tra l'altro, alcuni punti della normativa introdotta;

-    si ritiene utile chiarire che l'incidenza delle spese per un eventuale acquisto di terreni o immobili rapporto al totale dell'intervento non possa eccedere il 15% del totale dell'intervento;

-    la percentuale di spese tecniche, comprensive delle spese per il coordinamento della sicurezza, non debbano gravare sul finanziamento per più del 15% così come è disposto per altri programmi regionali;

-    eventuali iniziative comunali presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente bando non saranno prese in esame;

-    la L.R. 13/2004, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 2 aprile 2004 e che il termine di quattro mesi per l'emanazione del bando restava fissato al 3 agosto 2004 giusto art. 3, comma 1 della richiamata L.R. 13/2004 e che la competente Direzione aveva provveduto redigendo i relativi atti;

 

Preso atto tuttavia che, con L.R. 18 agosto 2004, n. 32 (BURA n. 23 del 24 agosto 2004), giusto art. 4 il Consiglio Regionale ha modificato ed integrato l'originario testo legislativo, con conseguente rielaborazione del prescritto bando

 

Visto l'allegato bando, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 13 articoli, il quale corrisponde per finalità e contenuto a quanto previsto nella L.R. 2 aprile 2004, n. 13 e s.m.i.;

 

Dato atto che il Direttore Regionale dell' Area “Opere Pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale, Aree Urbane, Ciclo Idrico Integrato e Reti Tecnologiche, Protezione Civile” ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento ed alla rispondenza formale per gli aspetti di competenza della medesima Area, con l'apposizione della firma in calce al provvedimento;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

-    è approvato l'allegato schema di bando regionale, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto ai sensi e per gli effetti della L.R. 2 aprile 2004, n. 13 e s.m.i. per l'utilizzazione dei finanziamenti di Euro 2 milioni sul Cap. 262401 del Bilancio Regionale previsti nel testo legislativo e di Euro 8 milioni assegnati alla L.R. n. 13/04 giusta deliberazione di Consiglio Regionale n. 135/12 del 18.05.2004, per il finanziamento delle opere previste all'interno dei programmi presentati dai Comuni.


Bando pubblico di selezione per il

"Recupero e la valorizzazione dei centri storici"

 

Art. 1

Oggetto del bando

 

Il presente bando emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 17 marzo 2004, n. l3, e dell'art. 4 della L.R. 18 Agosto 2004, 32, disciplina le modalità di formazione e selezione dei programmi che possono essere presentati dai Comuni finalizzati alla conservazione, recupero e rivitalizzazione dei centri storici, nei quali sia riconosciuta la presenza di considerevoli valori socio-culturali, storici, architettonici ed ambientali.

 

Art. 2

Obiettivi e finalità

 

Le proposte progettuali, che saranno individuate sulla base dei criteri di cui al presente bando, devono essere finalizzate al miglioramento della qualità urbana e devono presentare almeno una delle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3) nonché interventi di cui alla lett. c) dell’art. 1 della legge n. 13/04.

 

Art. 3

Aree di intervento e programmazione comunale

 

I Comuni ammissibili a finanziamento sono quelli con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e con popolazione massima di 2.000 abitanti, nei Centri Storici

Gli interventi oggetto del programma devono ricadere all’interno del perimetro dei Centri Storici, così come definiti ai sensi dell'art. 78 della L.R. 18/83 e s.m.i. e/o individuati come zona "A" dagli strumenti urbanistici comunali

I programmi devono essere conformi alle previsioni e prescrizioni del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente (P.R.P.E.) di cui all'art. 27 L.R. 12.04.1983 n. 18 - nel testo in vigore -, del quale i Comuni devono attestare, all'atto dell'approvazione del programma comunale a mezzo di specifico provvedimento di Consiglio Comunale, la vigenza alla data di pubblicazione del presente Bando ovvero la relativa adozione a termini di legge.

In tale ultimo caso i Comuni devono altresì attestare, a seguito della approvazione della graduatoria da parte della Giunta Regionale, l’intervenuta definitiva vigenza del P.R.P.E. che dovrà avvenire, comunque, prima della fase di erogazione dei fondi.

Possono essere inseriti anche comparti di interventi, purché funzionali e strettamente correlati al programma complessivo, che ricadono nelle zone di recupero individuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'art. 27 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i., anche con le modalità del comma 4°,

 

Art. 4

Tipologie di intervento ammissibili

 

Considerato che la finalità del programma è la riqualificazione e la rivitalizzazione dei centri storici, gli interventi ammissibili devono rientrare nelle seguenti tipologie:

 

a)   interventi di valorizzazione della qualità architettonica dell'abitato e/o porzioni di esso, nonché valorizzazione delle costruzioni di particolare rilievo urbanistico ambientale degli accessi al Borgo, con particolare riferimento alla salvaguardia dei caratteri dell'architettura locale, della morfologia urbana e delle tecniche di lavorazione tradizionali;

Per tali interventi si intendono quelli:

a.1)  che sono finalizzate alla eliminazione di elementi non originari;

a.2)  che contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e/o di ambiti particolarmente caratteristici;

a.3)  che concorrono alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche-architettoniche e sociali esistenti;

a.4)  che tendono anche alla sola riduzione dei caratteri di degrado indicati dall'art. 28 della L.R. 12.4.1983, n. 18 nel testo in vigore;

a.5)  che perseguono la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici.

 

b)   interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, anche se destinati:

b.1) alla ricettiva turistica;

b.2) alla ristorazione;

b.3) alla produzione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale ed alla vendita di quelli tipici dell'agricoltura;

c)   interventi finalizzati alla cura e alla tutela dell'immagine dell'abitato e quelli riconducibili alla nozione più generale di arredo urbano;

 

Per interventi finalizzati alla cura e tutela dell’immagine dell'abitato si intendono le opere rivolte alla definizione del sistema informativo (planimetrie, piante, ingressi, percorsi, emergenze, funzioni, insegne permanenti ed occasionali), delle sedute e degli elementi espositivi, dei dispositivi di sicurezza e di protezione (balaustre, ringhiere, balconate), della raccolta dei rifiuti solidi urbani (bidoni, cestini), del verde puntuale (fioriere, vasi).

 

d)   interventi finalizzati alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni, al coperto o all'aperto, con lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità e di soggiorno nei Centri Storici;

e)   alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio urbanistico ed ambientale;

f)    Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici, anche di interesse storico ed artistico per servizi ed attività culturali, quali: infrastrutturazione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle aree dismesse.

 

Art. 5

Requisiti di ammissibilità

 

Gli interventi, oggetto della richiesta di finanziamento saranno considerati ammissibili se in possesso dei seguenti requisiti, da possedersi alla data di pubblicazione del presente bando:

 

-    Essere ricompresi in una delle aree di cui al precedente art. 3;

-    rientrare nelle tipologie di intervento di cui al precedente art. 4 ;

-    essere conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale e, in particolare, al P.R.P.E. ex art. 27 della L.R. n. 18/83 nel testo in vigore. A tal fine gli elaborati progettuali dovranno riportare la relativa attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato alla data di pubblicazione del presente bando e i relativi estremi amministrativi

 

Non saranno considerate ammissibili le istanze di finanziamento pervenute alla Direzione OO.PP. e Protezione Civile oltre il termine di cui al successivo art. 9 e quelle istanze che, ancorché presentate entro il termine suddetto, risultino prive, anche parzialmente, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti punti

 

Art. 6

Beneficiari finali

 

Il programma per l'ammissione al finanziamento, a pena di inammissibilità, è presentato dal comune di entità demografica come definita nell'art 1 della L.R. 13/2004 e s.m.i, predisposto sulla base delle risultanze di apposito bando pubblico, all'uopo emanato ai sensi e per le finalità previste nell' art. 3 della stessa legge

Soggetti pubblici e privati che dimostrano la disponibilità del bene a qualsiasi titolo e/o ragione

 

Art. 7

Spese ammissibili

 

Rientrano tra le spese ammissibili tutte quelle necessarie per:

a)   la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti;

b)   la fornitura delle attrezzature;

c)   la redazione dei progetti, la direzione dei lavori e i collaudi;

d)   le indagini e le consulenze specialistiche direttamente connesse;

e)   le espropriazioni e acquisizioni di terreni e immobili, purché indispensabili alla realizzazione del progetto, che dispongano l’acquisizione del bene, il cui onere non superi il 15 % del totale dell'intervento.

f)    il contributo per le spese tecniche generali sarà riconosciuto fino alla percentuale del 15% dell'importo dei lavori a base d'asta, comprensiva del coordinamento della sicurezza.

 

Art. 8

Risorse finanziarie programmate e disponibili

 

Il totale delle risorse pubbliche disponibili per l'anno 2004 ammonta complessivamente a 10 milioni di Euro. L'entità del finanziamento spettante ad ogni proposta è quella stabilita nell'art. 5 della L.R. n. 13/2004 e s.m.i.

L'erogazione dei contributi ai soggetti privati saranno disposte previa presentazione di rendicontazione debitamente sottoscritta dal beneficiario e da tecnico abilitato.

Per le opere realizzate da Soggetti pubblici le erogazioni dei finanziamenti saranno effettuate a stato di avanzamento dei lavori nelle forme di contabilità previste dalla legislazione dei ll. pp..

 

Art. 9

Modalità di presentazione delle istanze di finanziamento

 

L'istanza di finanziamento, unitamente alla documentazione di cui al successivo all'art. 10, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in plico sigillato, alla Direzione “OO.PP e Protezione Civile", Portici San Bernardino n. 25 L’AQUILA entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURA. L'istanza e la documentazione, potranno essere consegnate a mano, ovvero inviate per mezzo raccomandata A/R. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Provvidenze per il recupero e la valorizzazione nei centri storici”.

Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando o in data successiva alla scadenza sopra indicata.

La domanda di finanziamento, redatta in carta semplice, in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contenere in allegato copia fotostatica non autenticata del documento d'identità dello stesso.

 

Art 10

Documentazione richiesta

 

Alla domanda di finanziamento ed a quella comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, punto 5 dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione prevista all'art. 4 della legge regionale no13/2004 e s.m.i., oltre a:

a)   scheda tecnica di identificazione dell'intervento redatta anche su supporto informatico (cd o floppy disk) debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile del procedimento;

b)      individuazione cartografica delle aree dove ricadono gli interventi e la loro prevista localizzazione su scala adeguata con individuazione se il territorio comunale ricade in area parco, riserve naturali, comunque aree protette, ovvero se detti interventi sono inseriti negli Accordi Quadro PRUSST;

c)   atto di nomina del responsabile del procedimento e degli adempimenti necessari per:

-          l'attuazione degli interventi oggetto dell'istanza di finanziamento;

-      la comunicazione periodica alla Regione di tutte le informazioni necessarie per verificare l'andamento fisico e finanziario delle attività di attuazione degli interventi finanziari e il rispetto dei tempi stabiliti;

-      la tenuta della documentazione contabile e finanziaria;

-      il rispetto delle condizioni stabilite al momento della concessione del finanziamento e dalla normativa comunitaria, statale e/o regionale vigenti;

d)      dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente richiedente, dalla quale si evinca se, per il medesimo intervento proposto, sia stata prodotta istanza di finanziamento ad amministrazioni od enti diversi dall'Amministrazione regionale (o ad altro ramo dell’amministrazione regionale) nonchè l'esito di tale istanza, allegando copia di tale eventuale istanza già prodotta;

e)   nel caso l'intervento proposto sia configurabile quale completamento o stralcio di un progetto generale, che abbia goduto di precedente finanziamento, dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;

f)    impegno del soggetto privato alla partecipazione al programma ed a realizzare l'intervento nei tempi fissati dal cronoprogramma approvato dal Comune

 

Art. 11

Criteri di valutazione degli interventi

 

Gli interventi, saranno valutati dall'Organismo tecnico di cui al comma 2) art. 5 L.R. n.13/2004 e s.m.i. entro 90 gg. dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, sulla base dei seguenti criteri di priorità, attribuendo un punteggio massimo a ciascuno di essi per come indicato tra parentesi (allegare apposita specifica relazione puntuale):

1)   Per interventi:

-    che sono finalizzate alla eliminazione di elementi non originari (punti 4 );

-    che contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e/o di ambiti particolarmente caratteristici (punti 4);

-    che concorrono alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche-architettoniche e sociali esistenti (punti 4);

-    che tendono anche alla sola riduzione dei caratteri di degrado indicati dall'art. 28 della L.R. 12.4.1983, n. 18 nel testo in vigore (punti 4);

-    che perseguono la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici (punti 4)

 

2)   Per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, anche se destinati:

-    alla ricettiva turistica (punti 2)

-    alla ristorazione (punti 2);

-    alla produzione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale ed alla vendita di quelli tipici dell'agricoltura (punti 2).

 

3)   Per interventi finalizzati alla realizzazione di spazi e strutture destinate ad ospitare eventi e manifestazioni, al coperto o all'aperto, con lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità e di soggiorno nei Centri Storici anche mediante interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici, anche di interesse storico ed artistico per servizi ed attività culturali, quali: infrastrutturazione, ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle aree dimesse (fino a punti 15 su 100 e/o che abbiano aderito al Club denominato “I Borghi più belli d'Italia).

 

4)   Per interventi mirati alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio urbanistico ed ambientale (punti 5);

 

5)   iniziative da realizzarsi in Comuni:

-    i cui territori siano anche parzialmente interessati da interventi inseriti nei Parchi Nazionale, Regionali, Parchi naturali o Riserve naturali regionali ( punti 5 );

-    inseriti nei PRUSST (punti 5).

 

6)   proposte che sviluppano iniziative economiche e imprenditoriali, garantiscano una ricaduta occupazionale stabile e prevedano l'attuazione di politiche per le pari opportunità -(Verrà assegnato un punteggio proporzionale alle ricadute occupazionali che l'intervento in qualsiasi forma garantisca: per ogni addetto un punto fino ad un massimo di 10 punti su 100)

 

7)   proposte che prevedano la realizzazione di interventi pubblici con risorse private per opere in gestione. Il contributo dei privati non deve essere inferiore al 50% del costo complessivo dell'intervento (5 punti);

 

8)   proposte relative ad interventi che fruiscono di risorse aggiuntive comunali –il punteggio verrà attribuito solo per nuove risorse impegnate nella deliberazione di C.C. di approvazione del programma - (fino a 10 punti su 100, importi ricondotti in percentuale mediante interpolazione lineare).

 

9)   proposte che prevedano la dotazione di impianti atti a ridurre i consumi energetici, che privilegino l'uso di fonti alternative e che migliorino l'efficienza delle risorse idriche e che contribuiscano al miglioramento della qualità ambientale:

- Riduzione consumi energetici

Verrà attribuito un punteggio pari a 3 per la realizzazione di interventi che curino in maniera particolare la coibentazione dell'organismo edilizio e le reti di distribuzione del calore. Dovranno essere adottate misure che consentano la riduzione di perdite di calore, dispositivi per la limitazione dei consumi elettrici e di riscaldamento, sistemi di captazione dell'energia solare e sistemi di riscaldamento non convenzionali.

-Risparmio delle risorse idriche

Verrà attribuito un punteggio pari a 3 se saranno adottate misure tali da ottenere la limitazione del volume di acqua per consumi domestici ed il recupero delle acque grigie.

- Miglioramento Qualità ambientale

Verrà attribuito un punteggio pari a 3 se saranno adottate misure da consentire un miglioramento dell'isolamento acustico verso l'esterno, il controllo delle emissioni di sostanze, sistemi di pre-trattamento di rifiuti e/o raccolta differenziata.

10) Interventi finalizzati alla eliminazione di barriere architettoniche con redazione di piani PEBA e/o che realizzano programmi intercomunali coordinati (fino a 5 punti su 100);

 

Art. 12

Procedure di finanziamento

 

Gli interventi saranno selezionati tenendo conto dei criteri di cui all'art. 11 del presente bando, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, indicate all'art. 8.

A parità di punteggio verrà data priorità al programma proposto dai Comuni che dimostreranno la vigenza del P.R.P.E. alla data di pubblicazione del presente bando e, sussistendo ulteriori condizioni di parità, al Comune con minor numero di abitanti residenti desunti dal censimento ISTAT del 2001.

 

Art. 13

Verifica

 

Il provvedimento amministrativo di concessione definitiva del finanziamento sarà emesso dopo la verifica di coerenza dei progetti esecutivi alla rispondenza del programma a cura della Direzione “OO.PP. e Protezione Civile”. Le eventuali perdite di punteggio per la mancata realizzazione di opere che implicano uno spostamento del programma in graduatoria in posizione non utile, comporteranno la perdita del finanziamento assegnato.

 

IL DIRETTORE

Dott. Arch. Francesco D’ascanio