Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 23.07.2004, n. 16

L’anno duemilaquattro il giorno ventitré del mese di Luglio alle ore 21,15 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

 

 

 

Presenti

Assenti

1)

DI GIROLAMO Corino

Sindaco

SI

 

2)

D’ALOISIO Tiziana

 

SI

 

3)

LIBERATO Massimiliano

 

SI

 

4)

D’ALESSANDRO Remo

Vice Sindaco

SI

 

5)

BARONE Giovina

 

SI

 

6)

DI MUNNO Orazio

 

SI

 

7)

FIRMANI Carmelina Marina

 

SI

 

8)

LANZONE Giuseppina

 

SI

 

9)

NUNZIATO Gennaro

 

SI

 

10)

MARINO Domenico

 

SI

 

11)

IACOZZI Maurizio

 

SI

 

12)

DI FILIPPO Rocco

 

SI

 

13)

NANNI Luigi

 

SI

 

 

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario del Comune Sig. Dr. Rocco Pace.

Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. Geom. Corino Di Girolamo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri, ai sensi dell'art. 49 del T.U. sopra citato e che risultano essere FAVOREVOLI e che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 6 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale, adeguato alla normativa vigente con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2001, esaminata "Senza Rilievi" dal Co.Re.Co. -Sez. di Chieti- con provvedimento n. 322/1 del 04/05/2001;

Considerato opportuno, su proposta del Sindaco, procedere alla modifica dell'art. 25 -comma 2 - dello Statuto vigente inserendo nel medesimo quanto contemplato dall'art. 47 -comma 4 - del T.U. 18/08/2000, n. 267 in ordine alla possibilità di nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio eliminando la limitazione a due attualmente prevista nello Statuto;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Dott. Marino Domenico, Iacozzi Maurizio, Di Filippo Rocco e Nanni Luigi), resi per alzata di mano (Assegnati 13, in carica 13, presenti 13 votanti 13) con la maggioranza, quindi, dei 2/3 prevista dall' art. 6 -comma 4 - del T.U. 267/2000;

DELIBERA

1)   di approvare le seguenti modifiche allo Statuto Comunale:

a)     all'art. 25 -comma 1 -2° riga dopo la parola " ViceSindaco " viene soppresso il punto e viene inserito il seguente periodo: "scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto";

b)    il comma 2 dell' art. 25 viene soppresso;

c)     il comma 3 dell'art. stesso viene rettificato in "2";

2)   di dare atto che, per effetto di quanto deliberato al punto 1) del dispositivo della presente la nuova formulazione dell' art. 25 dello Statuto risulta essere la seguente:

ART. 25
La Giunta -Composizione e Presidenza

l)    La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero 4 (quattro) assessori, compreso il Vice Sindaco, scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Gli assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

2)   I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

3)   di dare atto che, per effetto dell'abrogazione degli artt. 125 e 130 della Costituzione intervenuta con legge costituzionale 10/2001 n. 3 è venuto a cessare il controllo previsto dagli articoli medesimi sugli atti degli Enti Locali da parte degli Organi Regionali di Controllo e sancito dall' art. 126 T.U. 267/2000, per cui la presente non va trasmessa al CO.RE.CO. e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio a norma dell' art. 134 -comma 3 -del T.U. sopracitato.

Parere di regolarità tecnica

“FAVOREVOLE”

Poggiofiorito, lì 23.07.2004

IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rocco Pace