IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la dichiarazione rilasciata in data 28.04.1998 dal Dr. Torinto Sciuba, con la quale lo stesso ha attestato di aver attivato fin dal 1952/53 uno studio di Radiodiagnostica e Terapia Fisica in C.so Ovidio n. 43 nel Comune di Sulmona e di aver svolto il suo lavoro anche in regime di convenzionamento esterno con vari enti mutualistici, lavoro che, dopo l'istituzione del S.S.N. continua tutt'oggi a svolgere presso la struttura suddetta, la cui direzione tecnica è stata affidata allo stesso Dr. Sciuba;

Visto il D.P.G.R. n. 410 del 5 agosto 1998 con il quale è stato preso atto della costituzione della Società a responsabilità limitata denominata "Centro di diagnostica radiologica e terapia fisica del Dr. Tornito Sciuba", con sede in Sulmona in Corso Ovidio n. 43, amministrata dal Sig. TATASEO Elpidio, per l'esercizio di una struttura sanitaria alla cui direzione tecnica è stato confermato il Dr. Tornito Sciuba.

Vista la Determinazione Dirigenziale DG5/128 del 30 aprile 2003, con la quale la Società in parola, amministrata dal sig. Elpidio TATASEO, è stata autorizzata a trasferire i locali della nominata struttura da Corso Ovidio n. 43 Sulmona in via Tirone n. 6 dello stesso comune;

Vista la Determinazione Dirigenziale DG5/150 del 30 luglio 2003, con la quale si è preso atto della sostituzione del Direttore Tecnico per il settore di Diagnostica per Indagini con il Dr. Pierino SUSI e dell'affidamento dell'incarico di Direttore Tecnico dello stabilimento di Terapia Fisica conferito al Dr. RINALDI Pasquale Rosario;

Preso atto della nota prot n. 1168 del 04 dicembre 2001 con la quale il competente Ordine dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri della Provincia di L'Aquila ha espresso parere favorevole ai testi proposti ai sensi della L. 175/92 e successive modificazioni ed integrazioni, condizionandoli al rispetto delle dimensioni e caratteristiche estetiche previste dal D.M. 657/1994;

Vista l'ulteriore nota pervenuta a questa Direzione in data 28 maggio 2002 con la quale l'Amministrazione della Società SRL del "Centro di Diagnostica radiologica e Terapia Fisica" ha comunicato che dal 18 aprile 2002 è stato conferito l'incarico di Direttore Sanitario del Centro medesimo al Dr. Pierino SUSI, specialista in Radiologia, in sostituzione del Dr. Francesco D'AGOSTINO, a seguito della quale comunicazione l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di L'Aquila ha completato il proprio nulla osta , così come da nota pervenuta l' 08/08/2004, approvando, in definitiva quindi i testi così di seguito elencati:


 

ELENCO
TELEFONICO

TELECOM

CENTRO DI DIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA SCIBA SRL

RADIOLOGIA -MAMMOGRAFIA -ORTOPANTOMOGRAFIA -

ECOGRAFIA -COLOR DOPLER -T. FISICA

RESPONSABILE DR. PIERINO SUSI

DIRETTORE SANITARIO DR. PIERINO SUSI SPECIALISTA IN RADIOLOGIA

TARGA
PROFESSIONALE

CENTRO DI DIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA SCIBA SRL

RADIOLOGIA -MAMMOGRAFIA -ORTOPANTOMOGRAFIA -

ECOGRAFIA -COLOR DOPLER -T. FISICA

RESPONSABILE DR. PIERINO SUSI

DIRETTORE SANITARIO DR. PIERINO SUSI SPECIALISTA IN RADIOLOGIA

AUT. REG. N.

INSEGNE

CENTRO DI DIAGNOSTICA E TERAPIA FISICA SCIBA SRL

RADIOLOGIA -MAMMOGRAFIA -ORTOPANTOMOGRAFIA -

ECOGRAFIA -COLOR DOPLER -T. FISICA

RESPONSABILE DR. PIERINO SUSI

DIRETTORE SANITARIO DR. PIERINO SUSI SPECIALISTA IN RADIOLOGIA

Vista la Legge Regionale n. 77 del 14 settembre 1999 ed, in particolare, l'art. 5 che disciplina le funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Di autorizzare la Società "Centro di Diagnostica Radiologica e Terapia Fisica del Dr. Tornito SCIUBA S.R.L., sito in Sulmona in via Tirone n. 6 alla diffusione dei messaggi di pubblicità sanitaria così come richiesto e riportato in narrativa, già oggetto di nullaosta da parte dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di L'Aquila, a condizione che vengano rispettate le caratteristiche estetiche e le dimensioni previste dal D.M. n. 657/ 94, precisando che:

-    Gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere espressamente citati in calce al suddetto messaggio;

-    La diffusione di messaggi pubblicitari di forma e di contenuto diversi da quelli autorizzati è sanzionabile, in via amministrativa, secondo le modalità di cui al citato art. 5 così come modificato dall'art. 3 della legge n. 42 del 26-02-1999.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuliano Rossi