IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 27.12.2002, n. 84, recante: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”;

Visto il provvedimento dirigenziale n.DC6/278 del 3.10.2002, pubblicato sul B.U.R.A. n. 148 Speciale dell’8.11.2002, di approvazione della graduatoria definitiva degli Enti richiedenti i benefici di cui alla citata L.R. n. 84/01 e disposto il riparto dello stanziamento di €.1.300.000,00 previsto all’art. 18, in favore dei soggetti collocati fino alla posizione n. 78 della stessa graduatoria e precisamente fino al Comune di Campotosto;

Visto il provvedimento dirigenziale n.DC6/283 del 23.09.2003, pubblicato sul B.U.R.A. n. 32 del 5.11.2003, con il quale è stato disposto il riparto dello stanziamento di €.400.000,00 previsto all’art. 32 della L.R. n. 7/03, in favore dei soggetti collocati dalla posizione n. 78 fino alla posizione n. 98, ove è collocato il Comune di S. Martino sulla Marrucina, della graduatoria approvata con il citato provvedimento n.DC6/278 del 3.10.2003;

Visto il provvedimento dirigenziale n.DC6/391 del 30.12.2003, pubblicato sul B.U.R.A. n. 7 del 25.02.2004, con il quale è stato disposto il riparto di un ulteriore stanziamento di €.423.265,76 previsto al comma 23 dell’art. 1 della L.R. n. 20/03, in favore dei soggetti collocati dalla posizione n. 99 fino alla posizione n. 122, occupata dal Comune di Ripa Teatina - parzialmente finanziato per un contributo annuo di €.12.941,60 pari al 6% della spesa massima di €.215.693,40, della graduatoria approvata con lo stesso provvedimento n.DC6/278 del 3.10.2003;

Considerato che:

-    Con il provvedimento dirigenziale n.DC6/283 del 23.09.2003 risultano ripartite risorse per complessive €.390.087,90 in luogo di €.400.000,00 stanziate, per una differenza non assegnata pari ad €.9.912,10;

-    La tabella contenente l’elenco degli Enti beneficiari allegato al provvedimento dirigenziale n.DC6/391 del 30.12.2003, come risulta dal B.U.R.A. n. 7 del 25.02.2004, per mero errore materiale, prevede la concessione del contributo regionale fino alla posizione n. 134, ove è collocato il Comune di Loreto Aprutino, invece che fino a quella n. 122, come specificato nel dispositivo, creando situazioni di aspettative da parte degli Enti per i quali non sussiste – allo stato attuale - materiale copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi attinenti alla L.R. n. 84/01;

Visto il comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 84/01 che stabilisce di concedere comunque le somme residue del programma in favore dell’ultimo intervento ammissibile; in tale ipotesi l’Ente beneficiario potrà rimodulare il progetto per realizzare un lotto funzionale;

Ritenuto necessario procedere:

-    A rettificare la tabella degli Enti ammissibili a contributo regionale, allegata al provvedimento dirigenziale n.DC6/391 del 31.12.2003, fino alla concorrenza dello stanziamento di €.423.265,76 e, quindi, fino alla posizione n. 122;

-    Al riparto della somma di €.9.912,10, non assegnata con il precedente provvedimento n.DC6/283 del 23.09.2003, in favore degli Enti che seguono in graduatoria, non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l’ordine di priorità a ciascuno assegnato;

-    All’ammissione a finanziamento degli Enti utilmente inseriti in graduatoria dalla posizione 122, ove è collocato il Comune di Ripa Teatina - già parzialmente finanziato con la determina n.DC6/391 del 30.12.2003 -, alla posizione n. 123 dove è collocato il Comune di Casalbordino, che viene inserito ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 84/01;

Preso Atto che la Regione, attraverso l’implementazione delle risorse finanziarie ha inteso proseguire il programma di completamento della metanizzazione in Abruzzo previsto dalla L.R. n. 84/01 ed attuato con la graduatoria di merito di cui alla Tabella A) allegata alla Determinazione Dirigenziale n.DC6/278 del 3.10.2002, in cui risultano inseriti gli Enti secondo il punteggio a ciascuno attribuito sulla base dei criteri e delle priorità previste dall’art. 7 della stessa L.R. n. 84/01;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 7 della L.R. n. 84/01, il contributo da assegnare, in sede di riparto dei fondi, deve essere calcolato sulla spesa massima ammessa a finanziamento ed indicata nella tabella A), secondo i seguenti criteri:

-    Per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto, in misura corrispondente alla rata di ammortamento del mutuo ventennale determinata dalla Cassa DD.PP. al momento della predisposizione del programma di riparto;

-    Per gli interventi in regime di concessione di costruzione e gestione, nella misura del 6% annuo per la durata di quindici anni;

Considerato che il D.M. Economia e Finanze del 28 febbraio 2003 stabilisce le modalità per la determinazione dei tassi di interesse concessi dalla Cassa DD.PP.;

Visto il comunicato della Cassa DD.PP. del 13 luglio 2004 che determina, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 28 febbraio 2003, il saggio di interesse sui mutui ordinari a tasso fisso di durata ventennale nella misura del 4,65%;

Dato Atto che:

-    L’imputazione della spesa di €.9.912,10, necessaria per le predette finalità, trova copertura nell’impegno n. 39 assunto, per complessive €.400.000,00, sul cap. 152360 con la determinazione n.DC6/283 del 23.09.2003;

-    Gli Enti non devono ridurre il numero delle utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito, pena la rimodulazione del finanziamento che potrà, in ultima analisi, comportare la revoca qualora, secondo il nuovo parametro, l’Ente non risulti ammissibile a finanziamento;

-    Gli Enti beneficiari possono realizzare gli interventi previsti dalla L.R. n. 84/01, direttamente mediante assunzione di mutui con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito abilitato ovvero in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente;

-    La misura del contributo regionale, ai sensi del comma 7 dell’art. 4 della L.R. n. 84/01, corrisponderà:

-      Al 7,73423228053% dell’importo della spesa ammessa a contributo in favore degli Enti che assumono direttamente la realizzazione delle reti, con la precisazione che, in ogni caso, l’ammontare del contributo annuo non potrà superare la rata di ammortamento del mutuo ventennale corrispondente;

-      Al 6% annuo, per la durata di quindici anni, per gli Enti che affidano in concessione di costruzione e gestione le reti del gas;

Precisato che:

-    Gli Enti finanziati sono tenuti ad inviare al Servizio Regionale competente, a seconda del regime di realizzazione prescelto, la documentazione specificata agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 84/01, per l’avvio delle procedure per la concessione, impegno e liquidazione del contributo assegnato;

-    L’inizio dei lavori, che deve essere documentato con l’invio del relativo certificato, deve avvenire entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento, mentre l’ultimazione dei lavori e l’emissione del relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove consentito, deve avvenire entro cinque anni dalla stessa data di inizio dei lavori, pena la decadenza automatica dal finanziamento;

-    Gli Enti beneficiari progettano ed eseguono i lavori, assumendo a loro carico ogni adempimento e responsabilità anche di ordine amministrativo e contabile, anche nei rapporti con l’eventuale concessionario, ivi compreso il rispetto dei vincoli di destinazione dei fondi.

Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera a) della L.R. 14.09.1999 n. 77, che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari;

DISPONE

Per le motivazioni specificate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1.   Di rettificare la tabella degli Enti ammessi a contributo regionale, allegata alla determina dirigenziale n.DC6/391 del 30.12.2003, fino alla concorrenza dello stanziamento di €.423.265,76 e, quindi, fino alla posizione n. 122.

2.   Di ripartire la somma di €.9.912,10, non assegnata con il precedente riparto approvato con la determinazione n.DC6/283 del 23.09.2003, in favore degli Enti inseriti nella graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n.DC6/278 del 3.10.2002 e non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l’ordine di priorità già definite, e nel rispetto delle posizioni risultanti dalla tabella A), che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.   Di ammettere a finanziamento gli Enti utilmente collocati in graduatoria nella richiamata tabella A) per l’importo del contributo regionale a fianco di ciascuno indicato, dalla posizione n. 122 ove è collocato il Comune di Ripa Teatina - già parzialmente finanziato con la determina n.DC6/391 del 30.12.2003 -, alla posizione n. 123 dove è collocato il Comune di Casalbordino che rimane beneficiario della somma residua dello stanziamento previsto, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della L.R. n. 84/01.

4.   Che la somma di €.9.912,10, necessaria per tali finalità, trova copertura nell’impegno n. 39 assunto, per complessive €.400.000,00, sul cap. 152360 con la determinazione n.DC6/283 del 23.09.2003.

5.   Che gli Enti non devono ridurre il numero delle utenze servibili rispetto a quelle indicate nella graduatoria di merito, pena la rimodulazione del finanziamento che potrà, in ultima analisi, comportare la revoca qualora, secondo il nuovo parametro, l’Ente non risulti ammissibile a finanziamento.

6.   Gli Enti beneficiari sopra individuati, dovranno pervenire alla fase di inizio dei lavori entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del presente provvedimento ed all’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ove consentito, entro cinque anni dalla stessa data di inizio dei lavori, giusto art. 9 della L.R. n. 25/95 e s.m.i..

Il contributo regionale sarà concesso per la durata di venti anni se il regime prescelto è l’appalto diretto e, per la durata di quindici anni, nel caso della concessione di costruzione e gestione del servizio.

La concessione del contributo regionale assegnato verrà disposta con successivo provvedimento dirigenziale secondo le modalità ed a seguito dell’acquisizione della documentazione prescritta dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 84/01, rispettivamente, per gli interventi realizzati in regime di appalto diretto o in concessione di costruzione e gestione.

Il presente provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Arch. Francesco D’Ascanio