IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

La ditta Nuccitelli Giacomo e Andrea s.n.c. con sede legale in Piazza Marconi, 13 – Chieti Scalo, è autorizzata alla coltivazione della cava di calcare in località “Colle San Giovanni” nel Comune di Capestrano (AQ) distinta in catasto al foglio n. 18 particelle nn. 343, 347, 348, 349, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 686 alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 8 (otto) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 232.405,60 (duecentotrentaduemilaquattrocentocinque/60) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 42070703 emessa dalla società UNIPOL Assicurazioni, agenzia di Ortona Lanciano in  data 18.08.2004.

Articolo 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzo necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1)   Osservanza delle prescrizioni indicate nella nota n. 0766 del 07.02.2000 dell’ispettorato Dipartimentale delle Foreste dell’Aquila;

2)   Gli scavi devono mantenere una distanza di rispetto superiore a 20 ml. Dalla strada Provinciale Ofena-Capestrano;

3)   La coltivazione ed il recupero di ogni gradone non dovrà superare l’arco di tempo di 12 mesi con l’obbligo del passaggio alla coltivazione del terzo gradone previo recupero totale e definitivo del primo, che dovrà essere sottoposto a collaudo da parte dell’Ufficio Cave e del Corpo Forestale).

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 37.500 e complessivamente mc. 300.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) Escavatore

b) Pala meccanica

c) autocarri

Articolo 10

La Ditta, in merito alle modalità di recupero ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regiona Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla Legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta