IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

E’ approvato l’Accordo di Programma integrativo, ratificato dal Consiglio Comunale di Cepagatti (PE) con deliberazione n. 57 del 14.07.2004, relativo all’intervento da realizzarsi nei Comuni di Chieti e Cepagatti denominato “Parco Commerciale Tematico” (N. Ident. 7 – 93).

Detto accordo produce l’effetto di variazione urbanistica allo strumento urbanistico vigente del Comune di Cepagatti.

L'Aquila, 10 settembre 2004

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


REGIONE ABRUZZO

 

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - P.R.U.S.S.T – DENOMINATO “La città lineare della costa”

ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CHIETI E CEPAGATTI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN “PARCO COMMERCIALE TEMATICO” DEL PROGETTO INDIVIDUATO CON NN° 7-93 .

 

ACCORDO DI PROGRAMMA

 

(artt. 8 bis e 8 ter L.R. 18/83 nel Testo in vigore) per la realizzazione di un Parco Commerciale Tematico - Proponente Comune di Chieti - Privato partecipante: Ditta SIREC S.r.l. (ex Agricola Immobiliare Aterno s.r.l.)

 

TRA

 

-    la Regione Abruzzo, Amministrazione indicente;

-    il Comune di Chieti, Amministrazione proponente;

-    il Comune di Cepagatti (PE);

 

RICHIAMATO:

-    l'Accordo di programma, relativo all'intervento per la realizzazione di un “Parco Commerciale Tematico”, sottoscritto in data 11/04/2002 dalla Regione Abruzzo e da Comune di Chieti, ratificato dal Consiglio Comunale Chieti con delibera n. 11/04/2002;

-    il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 17/07/2002;

 

PREMESSO che:

-    il progetto originario con n. identificativo 7-93 denominato: “Parco Commerciale Tematico”, inserito nel PRUSST denominato “La città lineare della costa”, ricadeva su area di proprietà nel Comune di Chieti, ove è sottoscritto l’Accordo di programma in data 11.04.2002, ed una porzione ricadente nel Comune di Cepagatti la quale non è stata inizialmente considerata nel succitato Accordo

-    la Ditta SIRECC srl è Subentrata alla Società Agricola Immobiliare Aterno srl nella titolarità del progetto PRUSST n. identificativo 7-93 denominato “Parco Commerciale Tematico”;

-    la Società SIRECC srl ha avanzato la richiesta di ricomprendere nell'Accordo di programma la porzione di area ricadente nel Comune di Cepagatti, al fine di consentire un miglioramento delle opere strutturali ed infrastrutturali previste, in quanto il terreno precedentemente stralciato dal PRUSST costituisce un relitto non funzionale per altri interventi;

-    il Comune Chieti ha preso atto della richiesta di variante al Programma, esprimendo assenso alla stessa ai fini dell'attivazione delle necessarie procedure di approvazione presso la Direzione Regionale competente, inviando la documentazione relativa;

-    per quanto sopra, si è avviata alla fase esecutiva, con l'indizione da parte della Regione della  Conferenza dei Servizi di cui all’art. 8 bis e 8 ter della L.R. 18/83 nel testo in vigore;

-    si è quindi redatto, a seguito del verbale conclusivo del 16.06.2004 nel quale all'unanimità si è espresso il parere favorevole alle variazioni al programma richieste (allegato al presente Accordo di Programma sub n. 1) il seguente Accordo di programma integrativo, avente i Contenuti di cui agli artt. 8 bis e ter L.R. 18/1983 nel testo in vigore, ai fini del successivo iter di perfezionamento.

 

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO

 

ART. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

 

ART. 2 – Oggetto

-    La proposta di variante integrativa al programma PRUSST è composta dai seguenti elaborati

06) Relazione illustrativa

01) Inquadramento Territoriale

02) Planimetria catastale

03) Zonizzazione approvata PRUSST

04) Zonizzazione di variante con verifica standards

05) Planimetria generale

-    La proposta di variante riguarda l'ampliamento delle aree con inserimento della porzione ricadente nel Comune di Cepagatti, con destinazione a standards senza incremento del peso edilizio, senza apportare alcuna modifica sull’entità approvata e sulle destinazioni d’uso dichiarate.

 

Art. 3 - Adempimenti

Il presente Accordo di Programma integrativo riguarda solo le modifiche urbanistiche e progettuali previste nel precedente art. 2, tutti gli adempimenti procedurali restano quelli previsti nell'Accordo di programma sottoscritto in data 11.04.2002 dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Chieti, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 17/07/2002.

Al Comune di Cepagatti sono attribuiti i seguenti adempimenti

-    di aderire all'accordo, di perfezionarlo, di attuarlo nelle modalità indicate e con le norme previste dal quarto comma art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cooperare per la più rapida attuazione del programma, e quindi, tra l'altro, di apportare le variazioni e modifiche allo strumento urbanistico;

-    cooperare per la più rapida attuazione del programma anche con altri Enti e quindi, tra l'altro, stipulare le eventuali convenzioni con il soggetto privato.

Con la redazione del progetto esecutivo le opere sono dichiarate urgenti ed indifferibili. Trattandosi di una integrazione al programma originario si può dar corso ai lavori dopo la sottoscrizione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

ART. 4 - Approvazione

Il Presente Accordo di Programma integrativo, sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni, viene approvato ai sensi delle leggi in vigore.

 

L’Aquila, addì 15 giugno 2004

 

-    per la Regione Abruzzo, il Direttore Regionale Arch. Francesco D' Ascanio F.to

-    per il Comune di Chieti, l’Assessore all’Urbanistica geom. Roberto Marino F.to

-    per il Comune di Cepagatti, il Sindaco Michele Cantò F.to

 

Allegati che costituiscono parte integrante dell'Accordo di Programma integrativo:

-    sub n. l: verbale della Conferenze dei Servizi

-    sub n. 2: documentazione comma dell’art. 2

 

Allegato “A” alla deliberazione di C.C. n. 57 del 14.07.2004.