IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:

-    di approvare il nuovo Statuto della A.L. Abruzzo – ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie – Sede di Pescara”;

-    di riportare la variazione di denominazione nel registro delle persone giuridiche

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, unitamente allo Statuto.

L'Aquila, 20.08.2004

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

On. Giovanni Pace


ALL. “A” AD ATTO RACC. N. 39346

- STATUTO -

DELL’“A.L. ABRUZZO - ONLUS ASSOCIAZIONE REGIONALE CONTRO LE LEUCEMIE
-Sede di Pescara” –

 

Articolo l

Denominazione, sede e durata

 

1/1 -            L'Associazione ha la denominazione: "A.L. Abruzzo -ONLUS Associazione Regionale contro le Leucemie -Sede di Pescara"

1/2 -            L'Associazione ha sede in Pescara presso l’Ospedale Civile di Pescara, Via Fonte Romana.

1/3 -            L'Associazione ha durata illimitata. Può essere sciolta dall'Assemblea dei soci.

 

Articolo 2

Scopo

 

2/1 -            L'Associazione è apolitica, è a struttura democratica e non ha finalità di lucro. Deve mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi governativi degli enti locali, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici. L'Associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie.

2/2 -    A tale scopo l'Associazione ha facoltà di convenzionarsi con Enti pubblici e con privati: nonchè patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) -      contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;

b) -      promuovere la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti e stimolare in ogni forma lo studio delle leucemie;

c) -      potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori-

d) -      facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;

e) -      sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, di Istituzioni, di Società e di privati cittadini, mediante la divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie alla loro incidenza sociale e alla importanza che hanno nella lotta contro i tumori maligni;

f) - offrire agli Organi legislativi e di governo, della Regione e degli altri Enti locali, una sensibile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formazione di piani e di programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) -      collaborare con le Autorità, con gli Istituti, con i Servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, delle strutture e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici degli altri emopatici e delle loro famiglie;

h) -      reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

i) - stimolare il "Volontariato" in tutte le forme possibili, come da articolo che segue.

Si dichiara esplicitamente che l'Attività dell'Associazione è circoscritta al territorio Regionale.

 

Articolo 3

Attività di volontariato

 

3/1 -            L'Associazione incoraggia l'attività di volontariato dei propri aderenti che deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3/2 -            L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

3/3 -            L'Associazione può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3/4 -            L'attività deve essere svolta nelle condizioni e nei modi di legge, per cui la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale intrattenuto con l'Associazione.

3/5 -            Correlativamente l'Associazione può assumere i lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti del proprio regolare funzionamento e delle qualificazioni dell'attività che verrà svolta mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

 

Articolo 4

Soci

 

4/1 -            Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche Enti ed associazioni aventi scopi analoghi o complementari. L'Associazione si compone di Soci effettivi: ordinari e sostenitori.

4/2 -    Sono Soci effettivi ordinari dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche che abbiano versato la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea; sono Soci effettivi sostenitori le persone fisiche o giuridiche che abbiano versato una quota almeno di dieci volte superiore a quella minima stabilita dall'Assemblea.

4/3 -    Il socio effettivo ordinario o sostenitore può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile.

E' considerato recedente se non ha versato la quota associativa entro un mese dal ricevimento di lettera di messa in mora.

Egli non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere alla Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di Socio non è trasmissibile.

4/4 -    Il Consiglio Direttivo può nominare “soci benemeriti” coloro che, a suo discrezionale giudizio, hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e soci onorari coloro che, sempre a discrezionale giudizio del suddetto Consiglio, onorano l'Associazione con la loro adesione.

4/5 -    I soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e a dare la loro collaborazione gratuita all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

 

Articolo 5

Patrimonio e Bilanci

 

5/1 -    Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) -      dalle quote associative versate dai soci;

b) -      dai contributi, dalle oblazioni, dalle liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

c) -      da eventuali donazioni, eredità e legati;

d) -      da eventuali contributi, rette, borse di studio rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;

e) -      dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni  ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione;

f) - da ogni altra entrata.

5/2 -    Tutto il patrimonio è disponibile per le spese correnti, di funzionamento e mantenimento ed in conto capitale, e di investimento cioè dell'associazione, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà del donante o del testatore, non possono essere alienati.

5/3 -    L'anno finanziario comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

5/4 -    Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo presenta entro il 30 aprile all’Assemblea dei soci il Bilancio ed il conto economico dell'anno precedente unitamente al bilancio e conto economico preventivo dell'anno successivo.

 

Articolo 6

Organi

 

Gli organi dell'associazione sono:

1) - l'Assemblea dei soci;

2) - il Consiglio Direttivo;

3) -      il Collegio dei Revisori;

4) -      il Consiglio dei probiviri.

 

Capo I - Assemblea dei soci

 

Articolo 7

Competenza Assemblea

 

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) -      la determinazione della quota associativa - annuale, pluriennale, vitalizia - minima per i soci Effettivi, ordinari e sostenitori;

b) -      la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

c) -      la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente;

d) -      la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente;

e) -      l'approvazione dei Bilanci e conti economici e del Programma delle attività;

f) - l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni e di eredità, il conseguimento di legati, quando .soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice Civile;

g) -      le modificazioni dello Statuto;

h) -      lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

 

Articolo 8

Convocazione Assemblea

 

8/1 -            L'Assemblea dei soci è convocata entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri - dal Presidente od da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da affiggere all'albo della sede e su un quotidiano di buona diffusione almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

8/2 -            L'Avviso deve contenere la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima riunione.

 

Articolo 9

Costituzione Assemblea

 

9/1 -            L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

a) - per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 7 precedente:

-    in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci effettivi;

-    in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci effettivi presenti:

b) -      per le modificazioni statutarie:

-    in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi e,

-    in seconda convocazione, quando sia presente meno un terzo dei soci effettivi;

c) - per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:

-     sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci effettivi.

9/2 -    Il socio persona fisica, che fosse nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può in forma scritta delegare a rappresentarlo un altro socio, che non sia componente del Consiglio direttivo nei casi previsti dall'articolo 11, 2^ comma, seguente.

9/3 -    Il socio soggetto diverso dalla persona fisica partecipa all'assemblea a mezzo del suo rappresentante legale o di persona da questi delegata a norma di legge e del proprio statuto. Allo scopo può anche delegare un altro socio, come da comma precedente.

9/4 -    Per il socio effettivo è condizione essenziale la partecipazione all'assemblea, personalmente o per delega, l'avere versato la quota associativa minima per l'anno in corso.

9/5 -    Il socio delegato non può rappresentare più di venticinque soci effettivi e deve consegnare al Presidente dell'Assemblea, prima dell'inizio della riunione, la o le deleghe di cui è munito.

 

Articolo 10

Presidenza dell'Assemblea

 

10/1 -  Assume la presidenza dell'Assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci o, in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

10/2 -  Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario. Questi deve essere un notaio, per le deliberazioni che comportano la modifica dello Statuto o lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

10/3 -  Il Presidente dell'Assemblea designa pure due scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.

 

Articolo 11

Deliberazioni dell'Assemblea

 

11/1 -  Ogni socio effettivo presente, personalmente o per delega, ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

11/2 -  In quelle di approvazione del Bilancio e del conto economico ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo sono esclusi da voto.

11/3 -Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, pur se degli intervenuti si allontanino o si astengano dal voto.

11/4 -  Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine. In caso di parità di voti, si considera eletto:

-     alla funzione di consigliere il socio che ha maggior tempo da dedicare all'Associazione;

-     a quella di Revisore o di proboviro, il Socio, con preferenza nei confronti di non Soci, e tra i Soci, quello di più lunga appartenenza all'Associazione; in caso di persistente parità, il più anziano di età.

11/5 -  Lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione possono essere deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi, ai sensi dell’art. 21, 3A comma del Codice Civile.

11/6 -  Le deliberazioni devono essere formalizzate in apposito verbale che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; il suddetto verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando è redatto con la partecipazione del Notaio da Presidente dell'Assemblea.

 

Capo II - Consiglio Direttivo

 

Articolo 12

Composizione del Consiglio

 

12/1 -  Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre e non più di venticinque soci effettivi, secondo determinazione dell'Assemblea dei soci.

12/2 -            Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto della delibera consiliare, al fine di meglio informare i membri del Consiglio.

12/3 -  I consiglieri durano in carica un triennio, salvo che l'assemblea non ne determini, in sede di nomina, una durata più breve. In ogni caso restano in carica fino alla deliberazione sull'ultimo bilancio e conto economico e sono prorogati fino alla nomina dei nuovi consiglieri. Essi prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

12/4 -  I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari consecutive, sono considerati dimissionari.

12/5 -  Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che delibera la ricostituzione del Consiglio della interezza dei componenti.

12/6 -  L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio, nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti. In tal caso i consiglieri residuali rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, e devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la ricostituzione del Consiglio, Eguale obbligo incombe al Collegio dei Revisori.

 

Articolo 13

Convocazione del Consiglio

 

13/1 -  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua mancanza od assenza, al o ad un Vicepresidente con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione – da comunicare, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascuno dei suoi componenti, avviso da inviare almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax, da spedire almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. I termini possono essere abbreviati con decisione unanime dei componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

13/2 -  Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicando l'Ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

 

Articolo 14

Adunanze e deliberazioni del Consiglio

 

14/1 -  Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Questi non possono farsi rappresentare.

14/2 -  Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuno degli stessi si allontani o si astenga dal voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

14/3 -  Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori ed il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.

14/4 -  Le deliberazioni devono essere formalizzate in verbale che deve essere trascritto nel Libro del Consiglio Direttivo.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

 

Articolo 15

Rappresentanza e poteri

 

15/1 -  La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente ed al o ai Vicepresidenti, disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche i giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, presso gli organi amministrativi. Essi hanno il potere di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

15/2 -  Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione eccettuati quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei soci.

15/3 -  Il Consiglio Direttivo può delegale poteri al Presidente, al o ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti, individualmente, disgiuntamente o costituendoli in Giunta o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

15 4 -  Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del consiglio stesso.

 

Articolo 16

Attribuzioni del Consiglio

 

Al Consiglio Direttivo competono, altresì, le seguenti attribuzioni:

a) -            nominare, nel proprio seno, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare, l'Associazione, di convocare e di presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto; .

b) -            nominare, nel proprio seno, uno o più Vicepresidenti, i quali coadiuvano il Presidente e nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;

c) -            nominare, anche al di fuori dei componenti, il segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario determinandone i poteri, i compensi eventuali e la durata della funzione nell'ambito di quella del Consiglio stesso per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione delle Assemblee dei soci e delle adunanze consiliari; per curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello schedario dei Soci, del Protocollo della corrispondenza, degli atti dell'Associazione;

d) -            nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicetesoriere  determinandone i poteri, i compensi eventuali e la durata, che deve essere compresa in quella del Consiglio stesso; per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e di riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, di opere, di merci e di servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e di rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci; curare la tenuta degli Inventari, del Giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali.

e) -            nominare i soci Benemeriti e soci onorari;

f) -            deliberare, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo - contabile contenente le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consiglio Direttivo;

g) -            stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compiere ogni altro atto e operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione; con facoltà di delegarne, in tutto od in parte, l'esecuzione:

h) -            presentare all'Assemblea dei Soci il Bilanci ed il conto economico anche preventivo corredati da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, nonchè i programmi e le attività dallo studio, in corso e realizzati;

i) -       istituire, regolare e sciogliere, Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti, anche con la partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;

l) -            assumere e licenziare dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi.

m) -            costituire sedi periferiche che esercitano la loro attività in settori del territorio della regione Abruzzo. Le eventuali sedi periferiche opereranno sotto la piena responsabilità dell'Associazione, quale ente costituente.

 

Capo III - Collegio dei Revisori

 

Articolo 17

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci. Durano in carica un triennio salvo delibera diversa dell'Assemblea.

Al Collegio dei Revisori compete:

a) -      il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale: accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e  della rispondenza del Bilancio alle risultanze contabili;

b) -            presentare all'Assemblea dei Soci una relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) -            provvedere, occorrendo: a richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci del Consiglio Direttivo; ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 12/5 ed a quant'altro di competenza del Collegio previsto dallo statuto.

 

Capo IV - Collegio dei Probiviri

 

Articolo 18

Composizione e attribuzioni del Collegio Probiviri

 

18/1 -            L'Assemblea dei Soci, nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone - anche non socie - designando, tra le stesse, il Presidente.

18/2 -  I probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve. Prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

18/3 -            Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli soci, tra questi e gli organi dell'Associazione e tra gli organi dell'Associazione stessa. La denuncia di controversia deve essere fatta in forma scritta, deve essere motivata e tempestiva. Alla stessa segue il tentativo, da parte del Collegio, dell'amichevole composizione della controversia.

 

Parte terza

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 19

Scioglimento ed estinzione

 

19/1 -            L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei soci, convocata e costituita a norma degli articoli 8 e 9, con delibera presa e verbalizzata a norma degli artt. 10/2 e 11/5 precedenti.

19/2 -            L'Assemblea che delibera lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:

a) -      nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) -      delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità.

19/3 -            L'Associazione, avendo modificato solo la denominazione, mantiene identica personalità giuridica riconosciuta con DPRG n. 392 del 7 aprile 1994 pubb. sul B.U.R.A. n. 10 del 31 maggio 1994. L'Associazione è prosecuzione dell'Associazione precedentemente registrata all'Albo Regionale del Volontariato il 30 marzo 1994 con il numero 349.

 

Articolo 20

Rinvio

 

Per quanto non contemplato e regolato dal Presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro e speculativi.

 

FIRMATO: RAFFAELLA GRASSANO - NOTAIO PASQUALE ROZZI

 

Io sottoscritto dott. Pasquale Rozzi, notaio residente in Pescara Iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Teramo e Pescara, certifico che la presente copia composta di più fogli munita in ciascun foglio da prescritta firma, conforme al suo originale ai miei atti. Si rilascia per uso consentito.

 

Pescara, 13.05.03