IL DIRIGENTE

Vista la L. R. 14/9/1999, n. 77, contenente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L. R. 9/5/2001, n. 18, recante disposizioni sull’autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale adottata dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 105 del 3 agosto 2001 e pubblicata in data 10 ottobre 2001 sul supplemento n. 15 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 151 del 30/12/2003 con la quale è stato approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale 2003/2005;

Visto in particolare l’allegato “B” che definisce modalità e tempi di avvio delle procedure di reclutamento;

Rilevato che nell’ambito delle procedure da avviare entro il 2° semestre 2004 è previsto il concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” con profilo professionale di “Funzionario Esperto Ingegnere” (accesso D3);

Rilevato, altresì, che il richiamato provvedimento di programmazione costituisce autorizzazione, per il Dirigente preposto al personale, all’espletamento delle procedure di reclutamento;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ed in particolare le disposizioni contenute nei commi da 53 a 60 che pongono dei limiti alle assunzioni da effettuare per l’anno 2004;

Rilevato che per effetto di quanto disposto dal comma 53 sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni di figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’unità;

Visto il DPCM 27 luglio 2004 con il quale, ai sensi dell’art. 3, comma 60 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stati individuati, in attuazione dell’accordo tra Governo, regioni e autonomie locali, criteri e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004;

Considerato che il “Funzionario esperto Ingegnere” può senz’altro essere considerato un profilo non fungibile e che pertanto trovano applicazione le disposizioni contenute nella ripetuta legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Dato atto che la dotazione organica del predetto profilo è pari a 1 unità

Dato atto che ai sensi dell’art. 19, comma 1 della disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale, i concorsi o avvisi di selezione sono indetti con atto del Dirigente competente in materia di personale;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa

        Di indire una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Categoria “D” (accesso “D3”) con profilo professionale di “Funzionario Esperto Ingegnere”;

        Di approvare l’avviso di selezione nel testo allegato come parte integrante alla presente determinazione;

        Di dare atto che la copertura del posto di che trattasi non trova limite nelle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e nel DPCM 27 luglio 2004 trattandosi di profilo professionale non fungibile la cui consistenza organica è pari a 1 unità..

        di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE

Dott. Fausto Fanti

AVVERTENZA

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

I predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Allegato, come parte integrante, alla determinazione del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane n. 72/AA/OG del 22 ottobre 2004.

 

R E G I O N E    A B R U Z Z O

CONSIGLIO REGIONALE

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA “D” CON PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO ESPERTO INGEGNERE”

ART. 1
OGGETTO

 

1.      E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria “D” (accesso D3) con profilo professionale di “Funzionario esperto Ingegnere”, presso gli uffici del Consiglio Regionale dell’Abruzzo con sede in L’Aquila.

2.      Uno stralcio dei contenuti del profilo oggetto della selezione è riportato nell’allegato “A”.

3.      Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla “Disciplina dell’accesso agli impieghi del consiglio regionale” approvata con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 105 del 3 agosto 2001, di seguito denominata più semplicemente “Regolamento sugli accessi”.

4.      Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane del Consiglio regionale.

ART. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1.      Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici:

a)       cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea;

b)       età non inferiore agli anni 18;

c)       non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

d)       non essere stati destituiti dall’impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati disciplinarmente da una pubblica amministrazione;

e)       possesso del diploma di laurea in Ingegneria o corrispondente laurea specialistica del nuovo ordinamento didattico universitario ed iscrizione allo specifico albo professionale

2.      Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3.      Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 3
DOMANDE DI AMMISSIONE

1.      Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, il candidato deve indicare e/o dichiarare:

a)       cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni comunicazione;

b)       la procedura di selezione alla quale intende partecipare;

c)       di possedere la cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea;

d)       di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, Ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e)       le eventuali condanne penali riportate. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali;

f)         la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g)       il possesso del diploma di laurea in Ingegneria ovvero del corrispondente diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento didattico universitario e l’iscrizione allo specifico albo professionale;

h)       la lingua straniera (a scelta tra inglese e francese) sulla quale si intende essere esaminati durante il colloquio ai fini dell’accertamento della sua conoscenza;

i)         il possesso dei titoli oggetto di eventuale preselezione indicati al successivo art. 5;

j)         l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario per sostenere gli esami e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;

k)       il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli espressamente indicati nell’art. 25 del regolamento sugli accessi (Allegato “B”).

2.      In caso di diploma di laurea conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, la dichiarazione di cui alla lett. g) del precedente comma 1, deve essere integrata con la dichiarazione di essere in possesso del provvedimento di equiparazione del titolo di studio rilasciato ai sensi del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 Ovvero di aver presentato la richiesta di equiparazione, ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso le relative procedure.

3.      Il candidato cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea deve inoltre dichiarare:

a)       di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza armonizzando tale dichiarazione in relazione all’ordinamento vigente nello Stato stesso (in sostituzione della dichiarazione di cui alla lett. d) del precedente comma 1);

b)       di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

4.      La domanda deve essere firmata in calce a pena di esclusione.

5.      Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, ad essa deve essere allegata – ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - copia fotostatica di un documento di identità.

6.      La domanda di selezione deve essere inoltrata a mezzo posta (raccomandata A. R.), o consegnata a mano, in busta indirizzata al Consiglio Regionale – Direzione Attività Amministrativa – Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane – Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L’Aquila, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.A. Le domande inviate oltre tale termine saranno escluse dalla selezione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall’ufficio del protocollo generale del Consiglio regionale. La busta dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per “Funzionario esperto Ingegnere”. La consegna a mano è consentita nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

7.      La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione, (Allegato “C”) completato da tutte le indicazioni e dichiarazioni richieste.

8.      Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese – nel contesto della domanda di ammissione alla selezione e nei relativi allegati - in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

9.      L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4
INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE,
ESCLUSIONE, RIAPERTURA DEI TERMINI.

1.      Qualora dall’esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede integrazione all’interessato, fissandogli un termine non superiore a dieci giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il candidato è escluso dalla selezione.

2.      Sono esclusi dalla selezione, senza richiesta d’integrazione, i candidati che nella domanda di partecipazione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti.

3.      Sono, altresì, esclusi dalla selezione, senza richiesta d’integrazione, i candidati che si limitano alla mera trasmissione di curricula o che presentano generiche domande di partecipazione senza alcun rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 3.

4.      Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dall’avviso o che l’abbiano successivamente integrata ai sensi del precedente comma 1, provvede la competente struttura della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale che, con atto del Dirigente, formula l’elenco degli ammessi. I candidati che hanno dichiarato, ai sensi del comma 2 del precedente art. 3, di aver presentato richiesta per l’equiparazione del titolo di studio, sono ammessi con riserva.

5.      L’esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, può essere disposta in ogni momento con atto motivato del dirigente competente in materia di personale. La decisione è comunicata ai candidati.

6.      Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, sentito il Direttore, può disporre la riapertura dei termini fissati nel bando per la presentazione delle domande, per una sola volta, allorché alla data di scadenza sia stato presentato un numero di domande inferiore a due

7.      Nei casi di cui al precedente comma 5, ai candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione entro i termini originari, è consentito di integrare la domanda stessa entro i nuovi termini.

ART. 5
PRESELEZIONE

1.      L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 8 del regolamento sugli accessi, di procedere ad una preselezione per soli titoli ai fini dell’ammissione dei candidati alle prove.

2.      Ai fini della preselezione sono valutati i seguenti titoli:

 

Punteggio del diploma di laurea valido per l’ammissione

110/110 e lode

110/110 e 109/110

108/110 e 107/110

106/110 e 105/110

104/110 e 103/110

102/110 e 101/110

100/110 e 099/110

098/110 e 097/110

Punti 8

Punti 7

Punti 6

Punti 5

Punti 4

Punti 3

Punti 2

Punti 1

 

 

Max punti 8,00

Servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in posizione corrispondente per contenuto (categoria e profilo) al posto messo a concorso. Punti 2 per anno o frazioni superiori a 6 mesi.

In caso di rapporto di lavoro part-time il relativo punteggio è ridotto proporzionalmente.

Max punti 4,00

Idoneità conseguite in pubblici concorsi, relativi alla copertura di posti di corrispondente contenuto professionale. Punti 1,5 per ciascuna idoneità

 

Max punti 3,00

Corso di formazione post-laurea in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. n. 494/1996 e n. 528/1999)

punti 1,50

Corso di formazione post-laurea in prevenzione incendi (legge n. 818/1984)

punti 1,50

 

 

3.      I titoli utili per l’eventuale preselezione devono essere dichiarati nell’apposito modello (Allegato D) da sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione. La mancata sottoscrizione del modello comporta la nullità dello stesso e quindi l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.

4.      Alla valutazione dei titoli utili per la preselezione provvede la Commissione di cui all’art. 6 che approva la relativa graduatoria. Sono ammessi alle prove di esame i candidati collocati dal 1° al 30° posto in graduatoria. In caso di pari merito i candidati occupano il medesimo posto con scorrimento di quello/i successivo/i. I candidati eventualmente a pari merito al 30° posto sono ammessi tutti indipendentemente dal numero.

5.      Alla preselezione partecipano tutte le domande di ammissione alla selezione a prescindere dalla loro regolarità che sarà verificata dopo la preselezione.

6.      La Commissione trasmette la graduatoria provvisoria degli ammessi alle prove al competente Servizio del personale che, esaminate le domande secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4, approva, con atto del dirigente, l’elenco definitivo degli ammessi.

7.      Ai candidati ammessi a sostenere gli esami ne viene data notizia contestualmente alla comunicazione delle date delle prove scritte almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.

ART. 6
COMMISSIONE ESAMINATRICE

1.      Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 13 del regolamento sugli accessi, la Commissione esaminatrice è così composta:

PRESIDENTE

un Dirigente in servizio presso l’Amministrazione regionale;

COMPONENTE

un esperto (interno o esterno) Ingegnere;

COMPONENTE

un esperto in tecniche di valutazione e selezione del personale;

SEGRETARIO

un dipendente di categoria D.

2.      La Commissione così composta è nominata dal Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, con proprio atto, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul BURA.

3.      In occasione della prova orale, la Commissione è integrata con uno o due docenti in lingua straniera, in funzione della lingua scelta dai candidati che saranno ammessi al colloquio, e con un esperto informatico.

4.      Alla nomina dei membri aggiunti provvede, con proprio atto, il Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, almeno 15 giorni prima della data fissata per il colloquio.

ART. 7
PROVE D’ESAME

1.      Le prove d’esame si articolano in due prove scritte ed un colloquio. A ciascuna prova è riservato un punteggio di 30/30. Sono ammessi al colloquio i candidati che in ciascuna prova scritta avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.

2.      1^ PROVA SCRITTA: la prima prova scritta è di natura tecnica ed è rivolta ad accertare la preparazione del candidato nell’ambito professionale. Essa consisterà nella redazione di un elaborato concernente la progettazione o la gestione di interventi finalizzati:

-         alla esecuzione di nuove opere;

-         alla manutenzione ordinaria o straordinaria di immobili;

-         all’adeguamento di immobili o impianti alle vigenti norme in materia di sicurezza.

3.      2^ PROVA SCRITTA: la seconda prova scritta è finalizzata a verificare, mediante test psico-attitudinali, l’attitudine del candidato all’assolvimento di compiti caratterizzati da elevato livello di autonomia e responsabilità. Su richiesta della Commissione i test possono essere elaborati avvalendosi di esperti esterni.

4.      COLLOQUIO: il colloquio è finalizzato ad accertare l’idoneità professionale e culturale del candidato ed a verificarne, in particolare, le capacità di analisi, controllo e valutazione e l’attitudine all’assolvimento di compiti caratterizzati da elevato livello di autonomia e responsabilità. Esso verterà essenzialmente sull’approfondimento delle materie oggetto della 1^ prova scritta e sui seguenti argomenti:

-         Legislazione nazionale e regionale riguardo alle normative tecniche per la progettazione, direzione dei lavori e collaudo di costruzioni in zona sismica e non;

-         Legislazione nazionale e regionale in materia di lavori pubblici;

-         Problematiche inerenti la sicurezza nei cantieri;

-         Sicurezza nei luoghi di lavoro;

-         Normativa in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti;

-         Elementi di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e regionale).

5.      Durante il colloquio, è previsto inoltre l’accertamento:

-   della conoscenza dell’utilizzo di apparecchiature informatiche, dei più comuni software di office automation e della navigazione in INTERNET;

-   della conoscenza della lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione.

ART. 8
GRADUATORIE

1.      La Commissione esaminatrice conclude i propri lavori con l’approvazione della graduatoria di merito.

2.      La graduatoria di merito deve essere compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l’ordine del punteggio totale (somma dei voti delle singole prove) conseguito da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’articolo 25 del regolamento sugli accessi in conformità a quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione. La relativa documentazione è acquisita dalla competente struttura del personale, limitatamente a quei candidati per i quali il diritto di preferenza trova applicazione.

3.      E’ dichiarato vincitore il candidato collocato al 1° posto nella graduatoria di merito.

4.      La Commissione, terminati i propri adempimenti, trasmette gli atti al Dirigente competente in materia di personale il quale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa, approva, con proprio atto, la graduatoria della selezione.

5.      Il provvedimento di approvazione della graduatoria della selezione è pubblicato sul BURA.

6.      Per l’utilizzo delle graduatorie si applicano le disposizioni contenute nel comma 2, dell’art. 33 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77

ART. 9
PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO

1.      Gli aspiranti all’impiego presso il Consiglio regionale, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, devono presentare alla competente struttura del Consiglio regionale il certificato rilasciato da un medico della ASL, competente per territorio in relazione alla residenza, dal quale dovrà risultare che l’interessato possiede l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni correlate al posto da ricoprire ovvero, per i disabili, che lo stato invalidante dell’interessato è compatibile con le mansioni correlate al posto da ricoprire.

ART. 10
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1.      Entro 10 giorni dalla data che è a tal fine comunicata dalla competente struttura del Consiglio regionale, i vincitori devono, sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2.      Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini di cui sopra, si considera rinunciatario e subentra il candidato che immediatamente segue nell’ordine di graduatoria.

3.      La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.

ART. 11
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1.      Al personale assunto a tempo determinato con il profilo di “Funzionario esperto Ingegnere” – cat. D – accesso D3, si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dai CCNL del Comparto Regioni-enti locali vigenti nel tempo. Il trattamento economico tabellare annuo lordo della Categoria D (accesso D3) è attualmente pari a Euro 20.971,42.

ART. 12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1.      Ai sensi delle disposizioni contenute nel “Codice in materia di dati personali” approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2.      Con riferimento a tali trattamenti l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

3.      Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale con Ufficio in L’Aquila, Via M. Iacobucci, 4.

ART. 13
PUBBLICAZIONE

1.      Gli allegati da “A” a “D” formano parte integrante del presente bando, gli allegati E ed F sono finalizzati ad agevolare la comprensione dei riferimenti normativi contenuti nel bando.

 

Allegato “A”

Contenuti del profilo di “Funzionario esperto Ingegnere”

Allegato “B”

Art. 25 “Titoli preferenziali” del regolamento sugli accessi

Allegato “C”

Schema di domanda di partecipazione

Allegato “D”

Modello per la dichiarazione dei titoli oggetto di eventuale preselezione

Allegato “E”

Articoli 38, 39, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Allegato “F”

Articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

2.      Il presente avviso di selezione, completo di tutti gli allegati, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet del Consiglio regionale al seguente indirizzo: www.consiglio.regione.abruzzo.it/

ART. 14
INFORMAZIONI

1.      Per informazioni i candidati possono rivolgersi ai Funzionari della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio Regionale di seguito indicati:

 

 

TEL.

Cristina Marchesi

Responsabile Ufficio Gestione procedure selettive, formazione e sicurezza salute

0862.644722

Anna Cicchetti

Responsabile Ufficio Organizzazione amministrativa

0862.644730

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE RISORSE UMANE

Dott. Fausto Fanti


Allegato “A”

Stralcio dei contenuti del Profilo Professionale di
“Funzionario Esperto Ingegnere ”
CATEGORIA D (accesso D3)

ATTIVITA’

Contenuti

Attività di progettazione, collaudo di opere ed espletamento di tutti gli adempimenti necessari per ottenere le approvazioni dei progetti, le autorizzazioni ad eseguire nuove opere, le certificazioni di abitabilità, agibilità ed uso.

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi del Consiglio regionale, elaborazione dei capitolati generali e speciali, attività di supporto e di assistenza tecnica alle strutture.

Ampiezza e complessità

L’attività prevede:

        Responsabilità di risultato (diretta e dei propri collaboratori) in termini di affidabilità, correttezza, tempestività e contenuti del prodotto.

        Autonomia gestionale nell’ambito degli obiettivi prefissati.

        Partecipazione a gruppi di lavoro e studio con gestione diretta dei rapporti con i soggetti esterni eventualmente coinvolti.

 

 


Allegato “B”

Disciplina per l’accesso agli impieghi del Consiglio regionale

ART. 25
(Titoli preferenziali)

1.      Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno preferenza a parità di merito, sono:

a)       gli insigniti di medaglia al valor militare;

b)       i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c)       i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d)       i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e)       gli orfani di guerra;

f)         gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g)       gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h)       i feriti in combattimento;

i)         gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

j)         i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k)       i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l)         i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m)     i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

n)       i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

o)       i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

p)       coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q)       gli invalidi ed i mutilati civili;

r)        militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

2.      In caso di ulteriore parità o in assenza di candidati in possesso dei titoli di cui al primo comma, la preferenza è determinata

a)       dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b)       dalla più giovane età.

3.      ………OMISSIS………

4.      Non è possibile presentare titoli di preferenza che non siano stati espressamente indicati nella domanda di partecipazione.

5.      In luogo della prescritta documentazione, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla semplificazione amministrativa.

6.      …….OMISSIS………..



 



 



 


 


 



Allegato “E”

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

 

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione I - istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

 

Articolo 38 (L)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

1.      Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2.      Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a)       se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b)       ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi

3.      Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici.

1.      La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione

Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1.      Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a)      data e il luogo di nascita;

b)      residenza;

c)      cittadinanza;

d)      godimento dei diritti civili e politici;

e)      stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f)        stato di famiglia;

g)      esistenza in vita;

h)      nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i)        iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l)    appartenenza a ordini professionali;

m)  titolo di studio, esami sostenuti;

n)    qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o)         situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p)         assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q)         possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r)           stato di disoccupazione;

s)          qualità di pensionato e categoria di pensione;

t)           qualità di studente;

u)          qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v)          iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z)     tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa)    di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (1) ;

bb)   di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis)        di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (2);

cc)  qualità di vivenza a carico;

dd)  tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee)  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(R)

 

(1) Lettera così modificata dall'articolo 49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 49 del D.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313.

Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1.      L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2.      La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3.      Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4.      Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive.

1.      Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2.      Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3.      In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze

Articolo 76 (L)
Norme penali.

1.      Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2.      L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3.      Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4.      Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte


Allegato “F”

D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”.

TITOLO II

Diritti dell'interessato.

Art 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1.      L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.      L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a)       dell'origine dei dati personali;

b)       delle finalità e modalità del trattamento;

c)       della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d)       degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e)       dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.      L'interessato ha diritto di ottenere:

a)   l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b)   la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c)   l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.   L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)   per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b)   al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.