il dirigente del servizio

Omissis

determina

-    La richiesta di utilizzazione dei fanghi palabili di lavaggio dell’impianto, sito in località Val Vomano (TE), per il ritombamento della cava di ghiaia è accolta a condizione che:

1.   vengano utilizzati esclusivamente i fanghi palabili di lavaggio dell’impianto di frantumazione e vagliatura sito in Val Vomano (TE) di proprietà della ditta DI SABATINO F.LLI;

2.   vengano miscelati in proporzione del 50% con il materiale del terreno vegetale accantonato nell’area di cava;

3.   venga evitato in ogni momento dell’attività di recupero ambientale della cava l’impaludamento dell’area;

4.   vengano rispettate le leggi vigenti in materia.

-    Restano fermi ed invariati tutti gli obblighi previsti dal predetto Decreto Dirigente del Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerali n. 60 del 02.08.2002 e relativi allegati.

-    Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta