il dirigente del servizio

Omissis

determina

Di autorizzare la ditta TRONCA SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Tiburtina Valeria Km. 179.00, Comune di Popoli (PE), alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Pozzolana” del Comune di Corfinio (AQ) individuata in Catasto al foglio 22 particelle nn. 178-179-250-251-252 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 054900897 emessa in data 16.07.2004 dalla Società RAS Spa. di Milano.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

 

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Prima dell’inizio dei lavori deve essere realizzata la recinzione prevista in progetto, a salvaguardia della pubblica incolumità, sull’intero perimetro di escavazione;

-    Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997;

-    Le scarpate di coltivazione non devono superare la pendenza di 45° sull’orizzontale.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 21.043 e complessivamente di mc. 63.130 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge: a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

La ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il dirigente del servizio

Ing. Ezio Faieta