LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 16 settembre 1998, n. 82, recante “Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della L.R. 22 luglio 1997, n. 67 avente per oggetto: “ Disposizioni a tutela della maternità delle donne non occupate”;

Omissis

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che si ritiene condiviso

1.   Di ammettere all'indennità di maternità di cui alla L.R. 82/98 anche le sigg.re Cavuto Stefania, Sipio Silvana, Di Tizio Maria Grazia e Cerroni Maria Stella e, di conseguenza, di ritenere i suddetti nominativi depennati dall' Allegato B della DGR 515 del 23.07.2003, nonché di ammettere la sig.ra Vallese Patrizia in precedenza erroneamente non inclusa né tra le ammesse, né tra le non ammesse.

2.   Di dare atto che a ciascuna delle cinque istanti compete un'indennità di maternità di Euro 774,69 per complessivi Euro 3.873,45 e che detto onere trova capienza nel capitolo 71584 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente.

3.   Di dare mandato ai Servizi regionali competenti di provvedere ai successivi adempimenti per l'impegno, la liquidazione ed il pagamento alle aventi diritto, della richiamata indennità di maternità.

4.   Di dare mandato al Servizio del B.U.R.A. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per estratto.