IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OMISSIS
DETERMINA
Art. 1
Si rilascia alla SALUS s.r.l., con sede legale in Montorio al Vomano (TE), via Duca degli Abruzzi n. 60, la Concessione Mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento di una miniera di acqua minerale sita in località Piane di Collevecchio del Comune di Montorio al Vomano (TE) per la durata di anni 10 (dieci) dalla data del presente provvedimento.
Art. 2
L’area di concessione, segnata con linea perimetrale rossa continua sul piano topografico in scala 1:25.000, parte integrante del presente atto, si estende su una superficie di complessivi ettari 62,02.36.
Art. 3
La società concessionaria è tenuta a;
1. iniziare l’attività mineraria entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione e a darne notizia al competente Servizio Provinciale del V Settore;
2. non
superare nell’emungimento della falda idrominerale il valore di 5 l/sec. per la
necessaria salvaguardia della integrità della falda stessa;
3. installare direttamente a valle della scaturigine un misuratore di portata a misurazione continua per i necessari controlli;
4. delimitare con recinzione metallica adeguata l’area di protezione igienico-sanitaria della sorgente prima dell’inizio dello sfruttamento, su. indicazioni del competente Servizio Provinciale del V Settore;
5. informare ogni quattro mesi il Servizio regionale e provinciale sull’andamento dei lavori di sfruttamento e sui risultati ottenuti nell’ambito dello studio geogiacimentologico nonché sulle opere accessorie ed ogni altro intervento sul territorio nell’area di concessione;
6. fornire ai funzionari regionali e provinciali i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro ed a comunicare agli stessi i dati statistici e tutte le informazioni richieste;
7. corrispondere alla Regione Abruzzo, all’atto della notifica del provvedimento di concessione, la somma di € 2582,28 quale diritto annuo anticipato, da versare sul c.c.p. 00208678 intestato a: Regione Abruzzo Servizio Tesoreria L’Aquila;
8. corrispondere alla Regione Abruzzo l’imposta regionale annua sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibile ai sensi della L.R. n. 1/72 e succ. modif. e integr. pari al 100% del canone di concessione da versare sul c.c.p. 10467678 intestato a: “Concessioni Statali Beni del Demanio L’Aquila”;
9. attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni eventualmente impartite dagli Uffici regionali e provinciali competenti per il controllo ed il regolare sfruttamento del giacimento.
Art. 4
La concessione mineraria è accordata senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi e sono fatti salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che il concessionario è tenuto ad osservare nei confronti del Comune e degli altri Enti tutori di eventuali vincoli esistenti nell’area.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà pubblicato, a cura del Servizio Provinciale ed a spese del concessionario, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato nei modi consentiti dalla legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Francesco Antonelli