CORTE COSTITUZIONALE
ROMA

 

Ricorso n. 58 depositato il 17.06.2004. Questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 24 del Reg. Corte Cost. 16.03.1956 “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale”, così come sostituito dall’art. 6, Del. Corte Cost. 10.06.2004.

 

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 58 depositato il 17 giugno 2004

del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

CONTRO

REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.

avverso

la legge regionale dell’Abruzzo 1.4.2004 n. 14 pubblicata in BUR 14.4.2004 n. 12 recante “Disposizioni urgenti in materia di zootecnia”, con specifico riguardo agli artt. 1 e 2 di tale legge

a seguito e in forza

della deliberazione del Consiglio dei Ministro del 21.5.2004 (all. 1), che ha deciso l’impugnativa della legge regionale di cui sopra.

 

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Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale per chiedere, ai sensi dell’art. 127, 1°co, Cost. (nuovo testo) e dell’art. 31 della legge 5.6.2003 n. 131, la declaratoria di illegittimità della epigrafata legge regionale, con specifico riferimento agli artt. 1 e 2 della legge stessa; e ciò sulla base delle seguenti motivazioni e considerazioni. Con la legge n. 14 dell’1.4.2004, oggetto della presente impugnativa, tra le varie disposizioni dettate in materia di zootecnia, viene sospesa (art. 1) la campagna di profilassi della “blue tongue” (o febbre catarrale degli ovini) ed inoltre (art. 2) viene consentita la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione dei capi animali non vaccinati nell’ambito del territorio regionale fino al 21.12.2004.

Ciò posto la legge appare costituzionalmente illegittima, in quanto eccede dalla competenza regionale e si pone in contrasto con la normativa nazionale nonché con quella della Unione Europea vigenti in tema di lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini; e ciò per i seguenti motivi: 1) essa viola gli obblighi comunitari (art. 117, 1°co, Cost.), posti dalla Direttiva 2000/75/CE, interrompendo e modificando quindi le procedure stabilite per la profilassi della febbre catarrale degli ovini senza il consenso della Commissione Europea; 2) essa viola la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (art. 117, 2° co, lett. q, Cost.) ed inoltre incide su aspetti concernenti la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, 2° co, lett. s, Cost), Tutela ricompresa nella competenza esclusiva statale come riconosciuto dalla recentissima sentenza n. 12/04 di codesta Ecc.ma Corte.

Per tali motivazioni è dunque da ritenere costituzionalmente censurabile la legge della Regione Abruzzo in epigrafe indicata.

 

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Tutto quanto sopra premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri

CHIEDE

che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge regionale dell’Abruzzo 1.4.2004 n. 14, per contrasto con l’art. 117, 1° comma, Cost. nonché con 1’art. 117, 2° comma, lett. q e lett. s., Cost., oltre che con la Direttiva 2000/75 CE.

Si depositeranno, con l’originale notificato del presente ricorso:

1)   Estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.5.2004 (con allegata relazione del DAR);

2)   Copia della legge regionale impugnata.

 

Roma, 07.06.2004

avv. Paolo Cosentino
Avvocato dello Stato