Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 75 depositato il 30 luglio 2004

Ricorso

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia

contro

la Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale

dell’art. 81, commi 1 lettere a), b) e c), nonché dell’art 98 comma 3 della legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 10 del 31 maggio 2004 e recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 -  2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004”.

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 luglio 2004 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione Abruzzo ha approvato la legge finanziaria regionale per l’anno 2004.

Le disposizioni in epigrafe indicate presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1    L’art. 81, comma 1, lettere a), b) e c) aggiunge altre fattispecie a quelle previste dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953 n. 39 per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ponendosi in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva statale la disciplina del sistema tributario, cui afferisce detto tributo (Corte Costituzionale n. 269/03 e da ultimo n. 37/04).
La tassa automobilistica appartiene ai tributi statali, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha affermato che “sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvi che per i soli aspetti espressamente rimessi all’autonomia degli enti territoriali”.
In particolare, per quanto concerne la disciplina delle esenzioni, la sentenza n. 37/04 ha stabilito che “fa ancora capo alla legislazione statale la potestà di dettare norme modificative (anche) dei tributi locali esistenti”.

2    L’articolo 98, comma 3, prevedendo l’estensione all’esercizio finanziario 2003, oramai decorso, dell’utilizzazione di risorse stanziate (si ritiene a partire dall’anno 2004) sul capitolo di spesa 71520 UPB 13.01.003, viola il principio generale di contabilità dell’annualità del bilancio e si pone quindi in contrasto con l’articolo 81, comma 1 della Costituzione secondo il quale l’unità temporale della gestione finanziaria è l’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

P.Q.M.

Si chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale degli art. 81, commi 1 lettere a), b) e c), nonché dell’art. 98 comma 3 della legge regionale dell’Abruzzo n. 15 del 26 aprile 2004, con consequenziali statuizioni

 

Roma, lì 20 luglio 2004

Avv. Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato