Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956
Ricorso n. 75 depositato il 30 luglio 2004
Ricorso
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia
contro
la Regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,
per la declaratoria dell’illegittimità costituzionale
dell’art. 81, commi 1 lettere a), b) e c), nonché
dell’art 98 comma 3 della legge regionale n. 15 del 26 aprile 2004, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
n. 10 del 31 maggio 2004 e recante “Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 - 2006 della Regione Abruzzo
(legge finanziaria regionale 2004”.
La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 luglio 2004 (si depositerà estratto del verbale e relazione del ministro proponente).
Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione Abruzzo ha approvato la legge finanziaria regionale per l’anno 2004.
Le disposizioni in epigrafe indicate presentano i seguenti profili di illegittimità costituzionale:
1 L’art.
81, comma 1, lettere a), b) e c) aggiunge altre fattispecie a quelle previste
dall’art. 17 del DPR 5 febbraio 1953 n. 39 per l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica, ponendosi in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. e)
della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva statale la
disciplina del sistema tributario, cui afferisce detto tributo (Corte
Costituzionale n. 269/03 e da ultimo n. 37/04).
La tassa automobilistica appartiene ai tributi statali, in relazione ai quali
la giurisprudenza costituzionale ha affermato che “sono istituiti dalla
legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvi che per i soli
aspetti espressamente rimessi all’autonomia degli enti territoriali”.
In particolare, per quanto concerne la disciplina delle esenzioni, la
sentenza n. 37/04 ha stabilito che “fa ancora capo alla legislazione statale
la potestà di dettare norme modificative (anche) dei tributi locali esistenti”.
2 L’articolo 98, comma 3, prevedendo l’estensione all’esercizio finanziario 2003, oramai decorso, dell’utilizzazione di risorse stanziate (si ritiene a partire dall’anno 2004) sul capitolo di spesa 71520 UPB 13.01.003, viola il principio generale di contabilità dell’annualità del bilancio e si pone quindi in contrasto con l’articolo 81, comma 1 della Costituzione secondo il quale l’unità temporale della gestione finanziaria è l’anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
P.Q.M.
Si chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale degli art. 81, commi 1 lettere a), b) e c), nonché dell’art. 98 comma 3 della legge regionale dell’Abruzzo n. 15 del 26 aprile 2004, con consequenziali statuizioni
Roma, lì 20 luglio 2004
Avv.
Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato