IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Di autorizzare la Ditta Nuccitelli Giacomo & Andrea snc con sede legale in Piazzale Marconi, 13, Comune di Chieti, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Piano della Selva” nel Comune di Vicoli (Pe) distinta in catasto al foglio n. 4 particelle n. 115 alle seguenti norme e condizioni:
Articolo 1
La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.
Articolo 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 60.000,00 (sessantasettemila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria n. 96-39534305 emessa dalla Società di in data 22.07.2004
Articolo 5
La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Articolo 6
La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1) L’area attualmente gravata da uso civico, deve essere stralciata e picchettata mediante apposizione di termini lapidei fino all’eventuale legittimazione della stessa e relativa assegnazione;
2) le scarpate finali non devono superare i 30°, come da progetto, e devono essere sagomate con materiale in posto;
Articolo 7
La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 14.560 e complessivamente mc. 29.500 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) n. 1 escavatore
b) n. 1 ruspa
c) vari autocarri
Articolo 10
La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Per il dirigente del servizio
il direttore regionale
Ing. Mario Pastore