IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

Di autorizzare la ditta S.M.I. srl. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Andrea Bafile n. 14, Comune di Vasto (CH), all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Bel Luogo” del Comune di Lanciano (CH) individuata in Catasto ai fogli di mappa 61 e 62 particelle nn.1-2-3-4 (parte)-52-53-54-55-56-57 e 1-2-3-4-27 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 154.937,07 (centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. Z008221 emessa dalla Società Zurich International Italia spa. di Milano in data 31.08.1999-

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle prescrizioni impartite con D.P.G.R. n. 406 del 13.08.1999-

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 66.750 e complessivamente di mc. 267.000 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

La ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

PER il dirigente del servizio
il direttore regionale

Ing. Mario Pastore