IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Di autorizzare la ditta Edil Vomano Snc nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Ugo Foscolo n. 60 - Frazione Castelnuovo Vomano, Comune di Castellalto (TE), all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Casa Bianca” del Comune di Notaresco (TE) individuata in Catasto ai fogli di mappa 34 e 36 particelle nn. 68-69-216-217 e 12-32 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio il presente provvedimento s’intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. Z013054 emessa dalla Società Zurich International Italia spa. di Milano in data 07.05.2004-
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art. 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Deve essere installato un piezometro nella zona più prossima al fiume Vomano;
- La coltivazione dell’area di ampliamento deve avvenire previo collaudo, da parte dell’Ufficio cave e Torbiere, della cava attualmente in esercizio;
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 135.720 e complessivamente di mc. 678.600 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizie depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.
Art. 10
La ditta circa le modalità della sistemazione ambientale è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 L.R. 67/87.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
PER il dirigente del servizio
il direttore regionale
Ing. Mario Pastore