IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

Di autorizzare la Ditta Saline s.r.l., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Piceni n. 54 Comune di Montesilvano (PE) alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Masseria” nel Comune di Collecorvino (PE) distinta in catasto al foglio n. 1 particelle nn. 52 (parte) e 56 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio dei lavori, e idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 055369151 emessa dalla Società “Ras Assicurazioni” Agenzia Pescara Nord in data 08.06.2004.

Articolo 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1)   Gli scavi devono mantenersi 2 mt. sopra il livello della falda acquifera;

2)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere installato un piezometro in prossimità del fiume;

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 10.500 e complessivamente mc. 21.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   escavatore

b)   autocarri

c)   ruspa

Articolo 10

La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Per il dirigente del servizio
il direttore regionale

Ing. Mario Pastore