IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Di autorizzare la Ditta La Terna s.r.l., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C/da Stracca Comune di Casoli di Atri (TE), alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “S. Lucia” nei Comuni di Roseto (TE) e Morro D’Oro (TE), distinta in catasto al foglio Foglio n° 31 del Comune di Morro D’Oro (TE) particelle nn° 15-17-19 e 20 e Foglio n°56 del Comune di Roseto (TE) particella n° 22 (parte); alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio dei lavori, e idonea documentazione, attestante l’avvenuta rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N. 218/RO843 emessa dalla società “Zurigo Assicurazioni” Agenzia di Chieti in data 14.06.04.

Articolo 5

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Articolo 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori deve essere definitivamente ripristinata la cava autorizzata con Determina Regionale DI3/05 del 10.02.04;

2)   La coltivazione del lotto successivo deve avvenire previo collaudo del lotto precedente;

3)   Deve essere installato un piezometro su ogni singolo lotto in prossimità del fiume;

4)   Il materiale utilizzato per il ritombamento non deve essere incluso nell’elenco di cui al Decreto L.vo n. 22/97;

5)   Esclusione dell’attività estrattiva per una fascia di 50,00 mt dal confine demaniale.

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 61.400 e complessivamente mc. 307.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici: escavatore, ruspa e autocarri

Articolo 10

La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Per il dirigente del servizio
il direttore regionale

Ing. Mario Pastore