IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

La ditta Scavi di Campini Nicolino, con sede legale in c.da Cepraneto n. 1 di Collecorvino (PE), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Cepraneto” del Comune di Collecorvino (PE) individuata in Catasto al foglio 23 particelle n. 42 (parte) - 287 (parte) alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione sarà valida per anni 4 (quattro) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva dovrà essere intrapresa entro novanta giorni dalla stessa data previa presentazione, al Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie, di denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59, e di idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96. Potranno essere concessi ulteriori novanta giorni per giustificati motivi.

Il presente provvedimento si intenderà decaduto qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio entro il termine massimo di centoottanta giorni dalla suddetta data.

Art. 4

L’obbligo del risanamento ambientale contemporaneo all’attività estrattiva risulta essere regolarmente garantito da fidejussione di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00).

La predetta garanzia è stata presentata con polizza fidejussoria n. 91032448 emessa in data 27.04.2004 dalla Società Winterthur Assicurazioni Spa.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    La coltivazione dell’area di ampliamento potrà avvenire previo collaudo, da parte dell’Ufficio cave e Torbiere, della cava attualmente in esercizio;

-    Dovrà essere salva guardata una distanza di rispetto di 50,00 metri dal limite demaniale del fiume Tavo;

-    Dovrà essere installato un piezometro nella parte più vicina al corso del fiume;

-    La coltivazione del lotto successivo potrà avvenire previo collaudo, da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere, del lotto precedente;

-    Il materiale utilizzato per il ritombamento non dovrà essere ricompreso negli allegati di cui al D.L. vo 22/1997 (Decreto Ronchi).

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 21.180 e complessivamente di mc. 84.720 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:

a) n. 1 escavatore; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87.

Art. 11

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

PER il dirigente del servizio
il direttore regionale

Ing. Mario Pastore