DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE

DETERMINAZIONE 13.08.2004, n. DI3/62:

Cava di ghiaia in località “Sciorilli” Comune di Perano (CH) Ditta Asfalti Totano s.r.l. Autorizzazione apertura.

Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

La ditta Asfalti Totaro s.r.l. con sede 1egale in Lanciano (CH) Zona Industriale, è autorizzata all’esercizio della cava di ghiaia in località “Sciorilli” nel Comune di Perano (CH) distinta in catasto al foglio n. 1 particelle nn. 150, 822 e 932, alle seguenti norme e condizioni;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 3 (tre) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denuncia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività estrattive e minerarie. Qualora entro i termini suddetti non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio dei lavori la presente Determina s’intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia del ripristino ambientale per un importo nella misura di Euro 60.000,00 (sessantamila) è stata effettuata Con atto di fideiussione n. 20578 rilasciata dalla compagnia IN.FIN.C. S.p.A. in data 14.07.2004

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Il materiale utilizzato per il ripristino ambientale non sia compreso tra quelli in elenco dell’allegato al D.L.vo n. 22/97 e sia, inoltre, di natura permeabile.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente sarà di circa mc. 6.000 e complessivamente mc. 18.000 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi mecanici:

a) escavatore;            b) pala meccanica;            c)autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta