DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SERVIZIO SVILUPPO ATTIVITÀ ESTRATTIVE E MINERARIE
DETERMINAZIONE 06.08.2004, n. DI3/58:
Cava di ghiaia in località “San Nicola” Comune di Rosciano (Provincia di Pescara) Ditta: Rocco & Domenico Di Marzio SAS. Autorizzazione apertura.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Di autorizzare la ditta ROCCO & DOMENICO DI MARZIO SAS., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in via Tirino n. 99, Comune di Chieti, alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "San Nicola" del Comune di Rosciano (PE) individuata in Catasto al foglio 10 particelle nn. 13-80-81-82-83-6-22-84-149-39-86 alle seguenti norme e condizioni:
Art.1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere.
Art.2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.
Art.3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque)
dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve
essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati
motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La
denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'Avvenuto
rispetto dell'art. 4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi
dell'art. 28 del D.P.R. 128/59 al Servizio Sviluppo Attività Estrattive
e Minerarie.
Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la
denuncia di esercizio il presente provvedimento si intende decaduto.
Art.4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 281530 emessa in data 29.07.2004 dalla SOCIETÀ NUOVA TIRRENA SPA. DI ROMA.
Art.5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria.
Art.6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Deve essere salvaguardata la distanza minima di metri 20,00 dall'edificabilità;
- Prima dell'inizio dei lavori deve essere garantito l'accesso all'area di cava;
- Devono essere rispettate le condizioni dettate dal Consorzio di Bonifica con nota n. 2065 del 19.03.2004;
- Prima di passare alla coltivazione del lotto successivo deve essere collaudato, da parte dell'Ufficio Cave e Torbiere, il lotto precedente.
Art.7
La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.
Art.8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 77.200 e complessivamente di mc. 386.000 per l'intera durata dell'attività.
Art.9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di legge:
a) n.1 escavatore; b) n.1 ruspa; c)vari autocarri.
Art.10
La ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell'Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell'art. 6 L.R. 67/87.
Art.11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta