DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 553:
Atto di indirizzo inerente l’applicazione della Legge 12 dicembre 2003, n. 25.
GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, così come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 che, in particolare, al comma 2, lettere a) e b), prevede che fino al 31 dicembre 2005 la Giunta Regionale può disporre ristrutturazione dei servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale e comunale avvalendosi delle procedure previste dall’art. 25 della L.R. 9 settembre1983 n. 62;
Vista inoltre, la lettera d) del medesimo articolo 2 che stabilisce che, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale che non sono assistiti da contribuzione regionale e che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 5, comma 1, lettera n) e lettera o) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 o ad esse assimilabili, come le linee balneari e stagionali, non valgono i vincoli indicati alle lett. a) e b) e la programmazione avviene con delibera del Consiglio regionale che ne stabilisce i criteri;
Visto l’art. 5, comma 1, lettere n) e o) della L.R. 23 dicembre 1998 n. 152, che dispone che sono di competenza della Regione sia la programmazione dei collegamenti intercity, così come definiti dall’art. 3, comma 1, punto 1 della medesima L.R. 152/98, sia la programmazione e la amministrazione, attraverso criteri di semplificazione amministrativa, della rete dei servizi di gran turismo;
Visto l’art. 155, comma 3 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo”, in corso di pubblicazione, che, nel modificare l’art. 3, comma 2, numero 4) della L.R.152/1998 ha riformulato in parte la definizione di linee di Gran Turismo disponendo che <<sono servizi di linea, soggetti ad autorizzazione amministrativa, che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località interessate e che si svolgono tariffa libera>>;
Considerato che il quadro normativo sopra esposto delinea, con riferimento alla disciplina relativa alle linee gran turismo, di cui all’art. 3, comma 2, numero 4 della L.R. 152/98, così come riformulato dall’art. 155, comma 3 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15, alle linee intercity, di cui all’art. 3, comma 1, numero 1 della L.R.152/98, nonché alle linee stagionali, alle linee balneari e alle linee assimilabili alle categorie di cui sopra, una normativa di principio, rinviando ad un atto consiliare l’intera disciplina della materia;
Evidenziato, del resto, che l’intervenuta riformulazione dell’art. 3 comma 2, numero 4 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 da parte dell’art. 155, comma 3 della legge finanziaria regionale 2004 non ha introdotto alcuna sostanziale modifica, se non sul piano della natura e delle caratteristiche necessarie a definire un servizio di trasporto come un servizio di linea di gran turismo, nulla aggiungendo o stabilendo in ordine alla procedura necessaria per l’adozione dell’autorizzazione amministrativa, per la quale occorre il predetto atto del Consiglio regionale ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. d) della L.R. 9 agosto 1999, n. 59, così come sostituito dall’art. 6, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25;
Ritenuto, pertanto, necessario formulare, in attesa dell’atto consiliare che specifichi le procedure amministrative relative alle tipologie di linee di cui la lettera d) dell’art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, così come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, una serie di indirizzi e di direttive che, rivolte ai Servizi della Direzione Trasporti competenti, consentano la gestione delle questioni attinenti alle materie in argomento;
Ritenuto, di conseguenza, specificare che per le linee granturismo, le linee intercity, le linee stagionali, le linee balneari e le linee assimilabili alle categorie citate, così come definite dall’art. 3 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio è subordinato all’approvazione dell’atto di programmazione da parte del Consiglio regionale di cui alla lettera d), comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 ;
Ritenuto, altresì, validi ed efficaci gli atti di concessione relativi alle linee gran turismo, alle linee intercity, alle linee stagionali, alle linee balneari e alle linee assimilabili alle categorie citate, rilasciati in costanza dell’assetto normativo previgente alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 ;
Ritenuto, inoltre, in linea con i principi di semplificazione ed efficienza dell’azione amministrativa e allo scopo di non aggravare inutilmente il procedimento amministrativo, stabilire che non costituiscono ristrutturazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, e pertanto non necessitano di deliberazioni della Giunta Regionale:
1. Le variazioni degli orari dei programmi di esercizio che siano motivate dalla necessità di meglio soddisfare l’utenza e che siano tali da non incidere su programmi di esercizio di altri concessionari.
2. Tutte le modifiche dei programmi di esercizio che si rendano necessarie ed urgenti per cause di forza maggiore (quali, per esempio, calamità naturali, lavori pubblici ecc.).
3. Le richieste, da parte dei titolari delle linee già in atto, di servizi occasionali, così come definiti dall’art. 3, comma 2, punto 1) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e cioè di quei servizi che rientrano nella categoria dei servizi ordinari, che sono destinati a soddisfare particolari esigenze di mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di eventi straordinari e che comunque hanno le caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di granturismo.
In tutti gli anzidetti casi, pertanto, si provvede con Determinazione del Dirigente del Servizio competente, nel rispetto della normativa vigente.
Preso atto che il Dirigente del Servizio proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE
DELIBERA
Di formulare, per i motivi espressi in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, i seguenti indirizzi:
1. Non costituiscono ristrutturazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25, e pertanto non necessitano di deliberazioni della Giunta Regionale:
a) Le variazioni degli orari dei programmi di esercizio che siano motivate dalla necessità di meglio soddisfare l’utenza e che siano tali da non incidere su programmi di esercizio di altri concessionari;
b) Tutte le modifiche dei programmi di esercizio che si rendano necessarie ed urgenti per cause di forza maggiore (quali, per esempio, calamità naturali, lavori pubblici ecc.).
c) Le richieste, da parte dei titolari delle linee già in atto, di servizi occasionali, così come definiti dall’art. 3, comma 2, punto 1) della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e cioè di quei servizi che rientrano nella categoria dei servizi ordinari, che sono destinati a soddisfare particolari esigenze di mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di eventi straordinari e che comunque hanno le caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di granturismo.
In tutti gli anzidetti casi, pertanto, si provvede con Determinazione del Dirigente del Servizio competente, nel rispetto della normativa vigente.
2. Con riferimento alle linee granturismo, alle linee intercity, alle linee stagionali, alle linee balneari e a quelle assimilabili alle categorie citate, il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio è subordinato alla approvazione dell’atto di programmazione da parte del Consiglio regionale di cui alla lettera d), comma 2, art. 2 della L.R. 9 agosto 1999 n. 59, come sostituito dall’art. 6 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25 ;
3. Restano validi ed efficaci gli atti di concessione relativi alle linee granturismo, alle linee intercity, alle linee stagionali, alle linee balneari e a quelle assimilabili alle categorie citate, rilasciati in costanza dell’assetto normativo previgente alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.