Omissis

DELIBERAZIONE 29.07.2004, n. 141/1:

L.R. 17.12.1997, n. 141 – Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative, art. 2 – Adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittimo (PDM).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 4a Commissione consiliare svolta dal Presidente Tancredi;

VISTA la delibera 24/C del 20.1.2003 con la quale la Giunta regionale ha proposto all’approvazione del Consiglio, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 141/1997, il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative “Adozione definitiva delle modifiche al Piano Demaniale Marittimo regionale (PDM)”;

VISTO il D.L. 5.10.1993, n. 400 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, convertito dalla legge 4.12.1993, n. 494, che al comma 3 dell’art 6, ha stabilito che le Regioni, per la gestione delle funzioni amministrative loro delegate, predispongano un piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime;

VISTO l'art. 105, comma 2, lett. 1) del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 e successive modificazioni che ha disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle aree e delle zone ricomprese nei porti finalizzati alla sicurezza militare ed alla sicurezza dello Stato, nonché delle aree indicate al DPCM 21.12.1995;

VISTA la L.R. 17.12.1997 n. 141, così come modificata dalla L.R. 25.3.2002, n. 4, che nel disciplinare, tra l'altro, il riparto tra Enti territoriali delle funzioni in materia di demanio marittimo, ha riservato alla Regione, all'art. 2, l'approvazione del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo che abbiano finalità turistiche e ricreative (PDM), redatto ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L. 494/93 e dell’art. 6 della L.R 18/83 così come modificata dalla L.R. 70/95;

CONSIDERATO:

-    che in data 23.2.2000 con delibera n. 200 la Giunta regionale ha adottato la proposta di Piano del Demanio Marittimo ai sensi del solo art. 6 della L.R 18/83 così come modificata dalla L.R. 70/95;

-    che il processo formativo di detto Piano era stato avviato attraverso la consultazione dei soggetti interessati mediante incontri specifici svolti presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio,

CONSIDERATO che per procedere alla redazione di un unico Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 6 comma 3 della L. 494/93 e dell’art. 6 della L.R 18/83 cosi come modificata dalla L.R. 70/95, è stato disposto, con Ordinanza n. DN/185 del 29.05.2001 del Direttore dell’Area Territorio-Urbanistica della Giunta, la costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro formato da funzionari dei Servizi Demanio Marittimo, Urbanistica e Pianificazione, OO.MM. e Qualità Acque Marine;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito delle elaborazioni del citato Gruppo di Lavoro, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 398 del 14.6.2002 ha adottato in via preliminare, in sostituzione dell’allegato n. 7 della deliberazione n. 200 del 23.2.2000, le modifiche al Piano del Demanio Marittimo;

PRESO ATTO che il citato Gruppo di Lavoro ha proceduto ad apportare alla normativa sopracitata alcune modifiche conseguenti all’acquisizione alla data del 23 luglio 2002 dei pareri dei Sindaci dei comuni costieri, delle Associazioni di categoria FIBA - FAB - SIB, e della Capitaneria di Porto di Pescara;

VISTO il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, predisposto dal citato Gruppo di Lavoro ed allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, costituita dai seguenti elaborati:

1.      NORMATIVA: contenente i criteri e le finalità generali per l'esercizio delle funzioni amministrative di che trattasi; l'articolazione delle competenze spettanti alla Regione ed ai Comuni; le prescrizioni a carattere generale e specifico da osservarsi nella gestione del demanio marittimo; l'individuazione dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi in materia; le modalità di monitoraggio ed aggiornamento del Piano stesso;

2.      ELABORATI GRAFICI DELL’ANALISI SOCIO ECONOMICA; contenente i parametri di riferimento previsti dall’art. 6 comma 1 del D.M. 5.8.1998 n. 398 necessari ai fini della corretta e omogenea classificazione delle aree nelle categorie previste dall’art. 3, comma 1, della L. 494/93;

RITENUTO che detto Piano costituisce lo strumento idoneo ad assicurare la corretta gestione da parte dei Comuni delle funzioni amministrative loro delegate in materia di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lo strumento direttore per la redazione dei piani demaniali marittimi di livello comunale;

DATO ATTO che alla normativa del Piano del Demanio Marittimo (PDM) in esame sono stati proposti ed approvati con distinte votazioni palesi emendamenti all'art. 5 interessanti i punti 1, 5, aggiunto punto 6, 8 (ex 7), 9 (ex 8), 10 (ex 9), 13 (ex 12), 16 (ex 15), soppressi i punti ex 16 e ex 17, aggiunto punto 17 e soppresso l'art. 13 (norma transitoria);

DATO altresì atto che proposte di emendamenti all'art. 5 sono respinte, sempre con distinte votazioni palesi, ai punti 5, 15, 20 e 21;

UDITI gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Desiati, che manifesta soddisfazione a nome dell'Esecutivo; Orlando, annunciante voto contrario di R.C.; Norante e Tancredi, voto favorevole rispettivamente per il gruppo dell'UDC e di F.I.; Verticelli e Di Stanislao, voto contrario D.S. e Ginoble, favorevole per PPI;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

-    di approvare, ai sensi della L.R. 141/1997 e succ. modifiche ed integrazioni, il Piano del Demanio Marittimo (PDM) allegato quale parte inscindibile del presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati:

1. NORMATIVA: contenente i criteri e le finalità generali per l'esercizio delle funzioni amministrative di che trattasi; l'articolazione delle competenze spettanti alla Regione ed ai Comuni; le prescrizioni a carattere generale e specifico da osservarsi nella gestione del demanio marittimo; l'individuazione dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi in materia; le modalità di monitoraggio ed aggiornamento del Piano stesso;

2. ELABORATI GRAFICI DELL’ANALISI SOCIO ECONOMICA; contenente i parametri di riferimento previsti dall’art. 6, comma 1 del D.M. 5.8.1998, n. 398 necessari ai fini della corretta e omogenea classificazione delle aree nelle categorie previste dall’art. 3 comma 1 della Legge 494/93;

-    di disporre la pubblicazione sul B.U.R.A.

 

Segue allegato


L.R. 17.12.1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 - Adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittimo (PDM)

Art. 1
Finalità

1.   Il presente Piano del Demanio Marittimo (PDM) definisce, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 141/1997 e dell’art. 6 della L.R. 18/1983 e successive modifiche, i principi per l’esercizio delle attività aventi fini turistico-ricreativi, indica le modalità di attuazione delle funzioni amministrative ai comuni, fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli enti locali nella redazione dei piani demaniali comunali.

2.   Gli obiettivi specifici del PDM sono:

a)   la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell’uso del demanio marittimo;

b) garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti dell’attività d’impresa;

c)   favorire lo sviluppo omogeneo sulle aree demaniali destinate ad uso turistico-ricreativo di tutto il litorale abruzzese, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali ed economici;

d)  offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare;

e)   la gestione integrata dell’area costiera;

f)   tutelare il territorio, nelle aree a rischio di erosione, attraverso l’arretramento e/o la delocalizzazione degli interventi.

Art. 2
Ambiti del litorale

1.   Il litorale abruzzese si divide in 5 ambiti;

a)   tratti di litorale occupati da opere marittime varie (porti, banchine, opere di difesa delle infrastrutture, opere a raso, ecc.…);

b    )tratti di litorale caratterizzati da scogliera (alta o bassa);

c)   tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia;

d)  tratti di mare antistanti le aree demaniali marittime ad  uso turistico;

e)   tratti di mare antistanti le foci di fiumi, torrenti e fossi.

2.   Le spiagge sono classificate, morfologicamente ( tav. n. 4), in:

a)   spiaggia sabbiosa;

b)  spiaggia sabbiosa-ciottolosa;

c)   spiaggia ciottolosa.

3.   Le spiagge di cui al punto precedente sono ulteriormente classificate in aree soggette ad alto, medio e moderato rischio in base alla vulnerabilità morfologica ed alla sensibilità socio-economica, così come risulta dallo studio “Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale. Delibera CIPE 106/99” (tav. n. 6 - Carta del livello di rischio a scala regionale)

Art. 3
Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1.   I tratti di litorale classificati come spiagge, scogliere naturali e tratti di mare antistanti le aree demaniali possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreativi mediante l’utilizzo di strutture fisse o mobili.

2.   Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.

3.   Le strutture mobili sono quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse.

4.   Le strutture mobili possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell’anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.

Art. 4
Tipologie di insediamento

1.   Le tipologie di insediamento sono:

a) stabilimenti balneari senza strutture fisse;

b) stabilimenti balneari con strutture fisse;

c)   servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività;

d)  impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;

e)   impianti termali o per cure;

f)   punti di alaggio barche;

g)   servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni;

h)   per uso di specchi acquei;

i) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio.

2.   La concessione può essere rilasciata per l’insediamento o l’esercizio di più tipologie tra loro compatibili.

Art. 5
Criteri generali per la redazione dei piani demaniali comunali

1.   Il Piano Demaniale Marittimo di livello comunale deve prevedere la riserva di almeno il 20% delle spiagge in concessione da destinare a spiaggia libera e uno spazio di almeno cinque metri lineari tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare; sono fatte salve le situazioni e le concessioni esistenti, per le quali dovrà comunque essere garantito, un corridoio di libero transito a carico di entrambi i confinanti per ml 2,5 ciascuno.

2.   In tutte le aree del demanio marittimo concesse per la realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 4, lett. a), b), c), d), e), devono essere assicurati l’abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per i portatori di handicap.

3.   La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 2 è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 9 e 10.

4.   Nelle aree sottoposte a specifico vincolo di “Natura 2000” e nelle aree protette la materia (tav. n. 5) è disciplinata in conformità alle norme del Piano di assetto naturalistico - P.A.N.

5.   La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 ml, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore.

6.   Nei tratti di arenili con profondità superiore a 100 ml. possono essere consentite concessioni retrostanti quelle a fronte mare.

7.   Alle strutture ricettive di grande capacità, villaggi turistici, campeggi e grandi alberghi che hanno la potenzialità di ospitare oltre 600 persone, laddove c’è sufficiente arenile disponibile, può essere concesso un fronte maggiore in deroga a quanto previsto nel precedente punto 5, per un totale di mq. 16 ad unità abitativa turistica o camera, fino ad un massimo di ml. 100 di lunghezza del fronte mare.

8.   Nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell’erosione, dove possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml. 100 per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell’assenso preliminare del competente Servizio Regionale.

9.   La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20% dell’area concessa con una superficie massima di mq 250. L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

10. La percentuale di superficie copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, è del 20% dell’area in concessione, con una superficie coperta massima di mq 250. L’esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

11. I manufatti, al fine di consentire l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere staccati dal piano dell’arenile di almeno un metro, L’esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

12. Per le spiagge classificate ad alto rischio morfologico devono essere realizzate opere di difesa della costa tali da garantire la stabilizzazione del paraggio prima della realizzazione di nuovi manufatti, (tav. n.6).

13. La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l’altezza di m. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L’esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.

14. L’altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione di cui al successivo comma 15.

15. Le coperture dei volumi realizzati possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, senza l'installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori.

16. I titolari di strutture ricettive, alberghi, campeggi e villaggi turistici, possono ottenere, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture. In tal senso i piani demaniali comunali possono prevedere, se necessario, aree per concessioni riservate alle strutture ricettive che ne risultassero prive. Le relative concessioni sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante.

17. E' vietata la recinzione degli stabilimenti balneari situati nelle aree in concessione.

18. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, devono essere dotate, a cura dei comuni interessati, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell’arenile.

19. I comuni possono prevedere nei loro piani comunali aree destinate alle colonie marine dei comuni dell’entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone portatori di handicap.

20. I servizi minimi devono essere realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 5% del totale dell’area destinata a spiaggia libera e la superficie comunque pavimentata non può superare il 15% dell’area destinata a spiaggia libera.

Art. 6
Classificazione delle aree

1.   Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Piano i comuni interessati devono produrre la proposta di classificazione delle aree demaniali marittime di propria competenza, di cui all’art. 6 comma 1 del D.M. 5.8.1998 n. 398, redatta tenendo conto dei parametri in esso contenuti (tavv. nn. 2-3-7). La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni dei comuni e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, approva la classificazione delle aree demaniali marittime.

2.   Nel caso in cui, trascorsi inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, i comuni non dovessero provvedere ad inviare le proposte di classificazione, le relative aree demaniali rimangono classificate di cat. C.

3.   La classificazione può essere verificata ed aggiornata ogni due anni.

4.   Gli introiti derivanti dall’applicazione dell’art. 6 della Legge 494/1993, comma 2, sono a favore dei comuni.

Art. 7
Funzioni dei comuni

1.   Le funzioni amministrative di cui al presente Piano svolte dai comuni, per le aree di propria competenza, in base al principio di sussidiarietà sono:

a)   rilascio di nuove concessioni;

b) variazione di concessione esistente;

c)   rinnovo della concessione;

d)  revoca della concessione;

e) autorizzazione al subingresso in concessione corrente;

f) controllo sull’affidamento a terzi delle attività complementari nell’ambito della concessione;

g) applicazione dei canoni e loro  riscossione;

h)   vigilanza e controllo sull’uso in concessione delle aree demaniali marittime, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;

i)    gestione del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati da apposito provvedimento della Giunta regionale da emanare entro 30 giorni dall’approvazione del presente piano.

2.   I comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Piano, le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati contestualmente dalla Regione.

3.   I comuni nei piani demaniali comunali devono disciplinare:

a)   la qualità architettonica dei manufatti prescrivendo tipologie predefinite, colori, materiali e il loro inserimento paesaggistico ambientale;

b)  il sistema delle urbanizzazioni primarie con particolare attenzione alla raccolta e lo smaltimento delle acque reflue.

4.   La Direzione Regionale competente esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dai comuni e, in caso di accertato inadempimento da parte di uno o più comuni, provvede alla nomina di commissari ad acta nei comuni inadempienti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno i comuni inviano alla Regione, Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico ricreative, una relazione sull’esercizio delle funzioni svolte nel corso dell’anno corredata dell’elenco aggiornato delle concessioni, comprensivo dei relativi dati dimensionali. Tale documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico, con le modalità che saranno indicate dal Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico ricreative.

6.   I comuni sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, dati e informazioni inerenti le funzioni da loro svolte.

7.   Le procedure di formazione approvazione dei piani demaniali comunali sono definite dagli artt. 20 e 21 della L.R. 18/1983, nel testo vigente.

8.   Alla conferenza dei servizi prevista dai precitati artt. 20 e 21 della L.R. 18/1983, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo e Opere Marittime e Qualità delle acque, il servizio BB.AA., l’Autorità marittima locale ed eventuali altri Enti interessati.

9.   Entro 180 giorni dall’approvazione del presente Piano, i comuni sono tenuti ad approvare i piani demaniali comunali o, per i comuni che sono già dotati del piano spiaggia comunale, ad adeguarli alle disposizioni contenute nel presente Piano.

10. Le funzioni amministrative, di cui all’art. 7 del presente Piano, sono effettivamente svolte da ciascun comune costiero dal 1° febbraio 2004. Fino a quella data tutte le funzioni amministrative sono assicurate dalla Regione.

11. I comuni si avvalgono della consulenza e del materiale di base del “Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque del mare” per quanto riguarda:

a)   le dinamiche morfologiche e sedimentologiche;

b)  il ripascimento degli arenili;

c)   la qualità delle acque marine.

A tale scopo viene istituito, presso il Servizio Demanio marittimo, il Sistema Informativo del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreative.

12. Gli introiti derivanti dall’imposta regionale sulle concessioni demaniali, pari al 10% del canone annuale dovuto allo Stato, per il 95% saranno rimessi ai comuni costieri e il restante 5% sarà utilizzato dalla Direzione Turismo Ambiente Energia per la dotazione informatica, hardware e software, per il supporto ai comuni nell’esercizio delle funzioni conferite. Il 95% assegnato ai suddetti comuni sarà ripartito con i seguenti criteri: 50% in rapporto all’estensione chilometrica delle spiagge di ciascun comune e il restante 50% in rapporto alle entrate derivanti dai concessionari di ciascun comune.

Art. 8
Rilascio delle concessioni

1.   Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’art. 42 del Codice della Navigazione.

2.   I concessionari hanno diritto al rinnovo delle concessioni nel termine previsto. La concessione stessa costituisce diritto acquisito.

3.   Per il rilascio delle nuove concessioni demaniali è prevista la seguente procedura:

a)   il comune, sentite le organizzazioni di categoria e delle strutture ricettive, individua nel Piano comunale demaniale le aree disponibili e assegnabili in concessione;

b)  a seguito dell’avvenuta approvazione del Piano demaniale marittimo di livello comunale il comune, a mezzo di bando pubblico e con ampia diffusione attraverso manifesti murali e la pubblicazione sulle pagine regionali dei giornali, invita i soggetti interessati a presentare domanda;

c)   il bando pubblico dovrà essere redatto da parte del comune, in conformità del bando-tipo predisposto dal Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative entro 90 giorni dall’approvazione del presente piano sentiti i comuni;

d)  le modalità per l’espletamento della procedura di aggiudicazione, sarà contenuta nel bando tipo di cui al precedente punto c).

4.   Nel caso di rilascio di nuove concessioni o ampliamento di quelle esistenti, l’Ente concedente ne informerà la Regione e la Capitaneria di Porto di Pescara per assicurare lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.

Art. 9
Ampliamento del demanio marittimo

1.   Nel caso in cui, a seguito di nuove delimitazioni disposte dal Capo del Compartimento Marittimo di Pescara, si registri un ampliamento del demanio marittimo con l’inclusione di aree retrostanti e precedentemente appartenenti a privati, i comuni interessati dovranno provvedere, entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di nuova delimitazione, ad adeguare i propri piani demaniali comunali includendo tali nuove aree ed assegnando alle stesse la destinazione che si ritiene più compatibile prevedendo l’eventuale assegnazione delle stesse in concessione, anche in caso di insistenza, sulle stesse aree, di manufatti o immobili in genere.

2.   Per le aree private classificate demaniali sulle quali insistono manufatti edificati dai precedenti proprietari, ovvero siano in corso lavori di edificazione per le quali gli interessati abbiano già ottenuto tutti i permessi, nulla osta e concessioni (Beni Ambientali, concessione edilizia comunale, autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav.) si deve procedere all’inserimento nei piani demaniali comunali avendo cura di indicare e descrivere dettagliatamente le opere autorizzate.

3.   Ai precedenti proprietari è riconosciuto il diritto ad ottenere in concessione le opere dagli stessi realizzate e le aree adiacenti ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività ivi contemplate. Agli stessi proprietari è riconosciuto il diritto di prelazione rispetto ad altri terzi interessati, in analogia a quanto già previsto per i concessionari ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione.

Art. 10
Consegne ad altre amministrazioni dello Stato

1.   Le consegne di aree demaniali ad altre amministrazioni dello Stato per fini istituzionali, ai sensi dell’art. 34 del vigente Codice della Navigazione, sono autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto di Pescara.

2.   Nel corso dell’istruttoria l’Autorità Marittima dovrà acquisire anche il parere del Servizio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo e del comune interessato, anche al fine di evitare sovrapposizioni di concessioni, di autorizzazioni o di consegne.

3.   Per l’utilizzo di aree demaniali da parte dei comuni, si applica il canone ricognitorio, sempre che si tratti di uso pubblico.

4.   Per le aree da destinare a strade, lungomare, piazze ed altre aree a destinazione di pubblica utilità, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di richiederne alla Capitaneria di Porto di Pescara l’acquisto previa sclassifica dell’area interessata.

Art. 11
Aree dichiarate di interesse nazionale

1.   Il presente Piano Demaniale Marittimo regionale e i piani comunali non si applicano alle aree dichiarate di interesse nazionale ed incluse negli elenchi di cui al D.P.C.M. 21.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali il conferimento della delega di cui all’art. 59 DPR 616/1977 non opera.

Art. 12
Prescrizioni per la gestione e l’uso del demanio marittimo

1.   La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo devono comunque garantire l’accesso al mare da parte dei cittadini.

2.   I comuni effettuano le necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto di detta accessibilità al mare.

3.   Non sono ammissibili nuove concessioni per l’uso esclusivo del demanio marittimo da parte di privati.

4.   E’ vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa. Ai fini dell’espressione del parere previsto dall’art. 12 del Codice della Navigazione, tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull’area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell’onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.

5.   Nel caso di manufatti che potrebbero modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell’influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d’acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l’area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. Quando si tratta di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale.

6.   Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali marittime e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi alle attività che hanno un reale beneficio o la rigorosa necessità di essere esercitate in zone collegate al mare, come il caso di cantieri navali, o dentro il mare stesso per attività di acquacoltura.

7.   Sono comunque vietati, sia sul litorale che in mare, interventi che per dimensione dei manufatti o per caratteristica dei cicli produttivi producono rilevanti impatti ambientali sotto il profilo paesistico ed ambientale.

8.   Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l’autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri indicati nel Piano Coste regionale.

9.   Per interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, si intendono gli intereventi di trasferimento di materiale di spiaggia all’interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 20 mc. per metro lineare.

10. Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili, non sono utilizzabili per altri scopi comportanti il pubblico uso e accesso se non nei casi in cui sia dimostrata la pubblica incolumità.

11. Nel caso di formazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, in seguito ad interventi sulla costa, il rilascio di nuove concessioni su tali tratti è subordinata alla predisposizione da parte dei comuni di un progetto di utilizzo del nuovo litorale volto a definire il rilascio delle nuove concessioni, previa acquisizione del parere del competente Servizio regionale.

12. Qualora, per fenomeni naturali, si verifichi un aumento della profondità verso l’arenile in concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo e alla determinazione del relativo canone.

13. I comuni rilasciano, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni o autorizzazioni temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.

14. Per il posizionamento di piante e arbusti, non è richiesta alcuna autorizzazione purché posizionate ad una distanza minima di m. 15 dalla battigia. Sono escluse le aree di cui al comma 4 dell’art. 5.

15. Per la realizzazione di modeste strutture mobili per tendaggi destinati ad ombreggio semplicemente poggiate e ancorate a terra che non superino il 5% dell’area in concessione, il concessionario può procedere previa mera comunicazione al comune, semprechè ricomprese nei parametri di cui all’art. 5.

16. Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc ), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all’Ufficio Circondariale Marittimo competente per giurisdizione l’emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.

17. Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d’accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente dandone semplice comunicazione scritta al comune, previo nulla osta ai sensi del D.Lgs. 490/1999.