COMUNE DI CORVARA
STATUTO
Delibera n. 21 del 23.07.2004
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Definizione
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune di Corvara è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della Costituzione.
3. Il Comune si pone l’obiettivo di ampliare gli spazi di aggregazione dei cittadini, in particolare dei giovani, potenziando le strutture esistenti e ricercandone di nuove, anche al fine di promuovere iniziative atte a favorire migliori condizioni di vita di tutti e in specifico dei giovani, degli anziani, delle donne. Ispira quindi la propria azione ai valori delle pari opportunità.
4. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La potestà di governo del Comune per l’esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l’ambito territoriale di interesse.
7. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Art. 2
Autonomia
(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione. Persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione. Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, e del proprio patrimonio ambientale in tutte le sue espressioni (boschivo, fluviale, morfologico, ecc.).
7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Art. 3
Sede
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La sede del comune è sita in C.da Vicenne n. 25. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali, ove istituite.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.
Art. 4
Territorio
(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. i confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
2. Il territorio comunale si estende per Kmq 13,71 ed è confinante con i Comuni di Pescosansonesco, Pietranico, Capestrano, Frittoli.
3. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio sentite le comunità interessate, mediante apposite riunioni.
4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.
Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco
(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono quelli storicamente in uso.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L’uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 6
Pari opportunità
(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta le iniziative opportune per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;
c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
Art. 7
Assistenza,
integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento
degli interventi
1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 8
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Comune adotta un proprio regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, da parte dei privati cittadini e dei consiglieri, nel rispetto delle leggi citate.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)
Art. 9
Attribuzioni
(art.42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Sono organi del Comune di Corvara, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Essi esercitano la funzione di indirizzo, amministrazione, coordinamento e controllo sulla attività comunale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Consiglio determina l’indirizzo politico amministrativo del Comune, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell’attività di governo ed adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai provvedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare buon andamento e imparzialità.
6. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale, nonché con l’attività degli enti territoriali limitrofi.
Art. 10
Presidenza
(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal sindaco, ovvero in caso di sua assenza od impedimento dal vice sindaco.
2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più di due rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.
4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.
Art. 11
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni alle quali viene convocato, portando il proprio contributo al dibattito politico, nell’esclusivo interesse della comunità amministrata.
3. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
a) esercitare l’iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio in particolare attraverso proposte di delibere, mozioni ed ordini del giorno nei modi stabiliti dal regolamento;
b) presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;
c) accedere ai documenti amministrativi, acquisire gratuitamente copie ed ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili e necessari all’espletamento del loro mandato. Il Consigliere è tenuto comunque al segreto nei casi determinati dalla legge.
4. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
5. Il consiglio provvede nella prima seduta, convocata dal Sindaco, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. Nella prima seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
8. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
9. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
10. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
11. La verifica da parte del consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio.
Art. 12
Consigliere Anziano
1. E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età.
2. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 13
Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri - Sessioni del Consiglio
(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria o in seduta urgente. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all’ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, le linee programmatiche del mandato ed il conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione che non consentono in modo assoluto l’osservanza dei termini per la convocazione di seduta straordinaria;
b) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – tre giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - due giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria – un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti. Il giorno di consegna non viene computato;
c) l’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
d) il deposito, almeno un giorno prima di ciascuna seduta, sia nel caso di sessione ordinaria che nel caso di sessione straordinaria, con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricompresse nell’ordine del giorno presso la segreteria comunale, in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all’inizio della loro attività. Nei casi d’urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 12 ore antecedenti a quella dell’adunanza;
e) la costituzione di commissioni consiliari con criterio proporzionale aventi funzioni istruttorie;
f) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni debbono essere segrete;
g) l’attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio alla Giunta e a qualsiasi consigliere;
h) la costituzione dei Consiglieri in gruppo;
i) il quorum strutturale;
j) il quorum deliberativo;
k) fissazione, ai fini della validità delle sedute di seconda convocazione, il seguente quorum strutturale: un terzo dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco;
m) modalità di espressioni del voto;
n) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
o) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
p) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
4. In caso di mancata partecipazione a sei sedute consecutive, senza giustificato motivo, l’istanza di un qualsiasi elettore dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.
Art. 14
Esercizio della potestà regolamentare
(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.
Art. 15
Commissioni consiliari permanenti
(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 16
Costituzione di commissioni speciali
(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, nel suo interno, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Esse possono essere istituite su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti.
2. Tali commissioni speciali sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e provvedimenti.
3. Le competenze ed il funzionamento delle commissioni speciali sono disciplinate da apposito regolamento di cui all’art. 13.
Art. 17
Indirizzi per le nomine e le designazioni
(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267)
1. Il consiglio comunale definisce e approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.
Art. 18
Interrogazioni
(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l’interrogante chiede risposta scritta.
3. Il sindaco, dispone:
a) se deve essere data risposta scritta, che l’ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
c) se l’interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all’interrogazione.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.
Art. 19
Attribuzioni del Sindaco
(art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Sindaco è il Capo dell’Amministrazione ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune.
2. Il Sindaco procede alla nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché a tutte le nomine, designazioni e revoche di pertinenza del Comune, non riservate espressamente al Consiglio, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e dandone motivata comunicazione allo stesso. Qualora i componenti di organi collegiali da nominare o designare, siano in numero superiore a due, dovrà essere assicurata la rappresentanza della minoranza nei modi stabiliti dal regolamento.
3. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, come attore o convenuto con l’autorizzazione della Giunta.
4. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell’ente spetta, nell’ordine, al vicesindaco ed al consigliere anziano, di cui all’art. 12.
5. Il Sindaco, sentita la Giunta, promuove ed assume iniziativa per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
6. La posizione giuridica del Sindaco è regolata dalla legge.
Art. 20
Elezione del sindaco
(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmete la Costituzione italiana.
Art. 21
Linee programmatiche
(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 22
Vice sindaco
(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l’assessore anziano, come definito dall’art. 12 del presente statuto.
Art. 23
Deleghe agli Assessori
1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Il conferimento delle deleghe di cui al comma 1 viene comunicato dal sindaco al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Agli assessori che siano in possesso di adeguata preparazione tecnico-professionale può essere attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura gestionale nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente, ove consentito.
Art. 24
La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza
(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La Giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da massimo n.4 assessori, compreso il vicesindaco.
2. E’ rimessa al Sindaco la facoltà di determinare il numero degli effettivi componenti entro i limiti massimi di cui al precedente comma.
3. Il sindaco può nominare assessori i cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale.
4. Gli assessori esterni di cui al comma precedente, previa rinuncia ad ogni sorta di indennità ad eccezione del rimborso delle spese, sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali e/o tecnico-amministrative.
5. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.
6. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.
Art. 25
Competenze della Giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La Giunta:
a) collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
b) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento
c) collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
c) adotta il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
2. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salve le competenze del Consiglio in materia di acquisti e alienazioni immobiliari.
Art. 26
Funzionamento della giunta
(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal sindaco che fissa l’ordine del giorno della seduta
3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. La giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
Art. 27
Cessazione dalla carica di assessore
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
TITOLO III
ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO
Capo I
PARTECIPAZIONE
DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -ISTANZE E PROPOSTE
Art. 28
Partecipazione dei cittadini
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune garantisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all’attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l’amministrazione comunale favorisce: a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; b) l’iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato e le associazioni, libere ed autonome espressioni della comunità, e ne sostiene l’attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l’affermazione dei valori di solidarietà.
6. Il Comune riconosce altresì le associazioni PRO LOCO quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.
7. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 29
Riunioni e assemblee
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 30
Consultazioni
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
Art. 31
Petizioni
1. Gli
elettori del Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse
Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro cinque giorni, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno quaranta persone l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquanta persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro trenta giorni.
Articolo 32
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a cento avanzi al Sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza della Giunta o del Consiglio e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, è tenuto ad iscrivere la proposta all’ordine del giorno entro 45 giorni dal ricevimento.
2. L’organo competente può sentire i proponenti prima dell’adozione delle proprie determinazioni.
3. Le
determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi
e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 33
Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum devono essere in numero non inferiore al trenta per cento del corpo elettorale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
Art. 34
Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalità di attuazione.
Art. 35
Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l’esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l’esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull’oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art.
36
Istituzione
1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a
garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. In accordo con gli altri Comuni che fanno
parte della Comunita Montana Vestina, potrà essere istituito un unico Difensore
Civico.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad
alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è
tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
Art.
37
Attribuzioni
1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse,
il Difensore Civico interviene presso gli organi e gli uffici del comune per
assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli
atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare
eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei
confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di
fronte ai casi di particolare gravita già noti.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere
dagli Uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia
inerente alla questione trattata.
4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo
gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da
quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
5. Al Difensore Civico sono altresì attribuite
le funzioni di controllo eventuale e sostitutivo sugli atti del Comune previste
dalla vigente legislazione.
Art.
38
Nomina
e requisiti
1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio
segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi
dei consiglieri assegnati al Comune entro 90 giorni dall’insediamento.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso
dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere
Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza,
diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività , serenità di giudizio e
competenza giuridico-amministrativa.
3. Nel caso di un unico Difensore Civico a
livello di Comunità Montana, il sistema di elezione verra determinato in
accordo con gli altri Comuni o Enti nella deliberazione consiliare istitutiva.
Art.
39
Durata
in carica . Revoca
1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il
consiglio che lo ha eletto e non può essere riconfermato.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati
fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con
deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi
dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio
delle sue funzioni.
Art.
40
Rapporti
con il Consiglio Comunale
1. Il Difensore Civico invia al Consiglio
Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e
irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la
relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
3. Il Difensore Civico partecipa di diritto,
come osservatore, alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di parola
o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo
se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.
Art.
41
Facoltà
e Prerogative
1. L’ufficio del difensore
civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale.
2. Il Difensore civico nell’esercizio del suo
mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell’amministrazione.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile
del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza
che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il difensore civico può invitare l’organo
competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni
concordandone eventualmente il contenuto.
Art.
42
Mezzi
del Difensore Civico
1. Il Consiglio Comunale stabilisce la sede
dell'ufficio del Difensore Civico e determina, con apposito regolamento, le
funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e
quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.
Art. 43
Obiettivi dell’attività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 44
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge privilegiando ove possibile la realizzazione di esperienze di gestione associata. La gestione è ispirata al metodo della programmazione ed assume l’importanza di assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti.
Capo I
ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E
PERSONALE
Art. 45
Criteri generali in materia di organizzazione
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l’apparato produttivo ai seguenti principi:
– accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
– compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
– attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all’espletamento dei concorsi.
Art. 46
Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. La Struttura organizzativa dell’Ente si compone delle aree di attività disciplinate dalla Giunta Comunale nell’apposito regolamento.
Art. 47
Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
Art. 48
Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 49
Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Capo II
SEGRETARIO
COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI
UFFICI E SERVIZI
Art. 50
Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
Art. 51
Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuite le funzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici. La responsabilità dell’ufficio è attribuita, con provvedimento motivato del sindaco indipendentemente dalla qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati della gestione.
Art. 52
Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. La rappresentanza legale del comune in giudizio, sia come attore che come convenuto, è attribuita al Sindaco.
2. Con deliberazione di giunta comunale sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.
CAPO III
FINANZA E
CONTABILITÀ
Art. 53
Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 54
Attività finanziaria del Comune
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalle leggi. In particolare, l’organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art. 55
Bilancio comunale
1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. trascorso il tempo entro cui il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il revisore, su invito del responsabile del servizio finanziario, procede alla sua predisposizione per sottoporlo all’approvazione del Consiglio.
5. Nel caso di cui al comma precedente e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il revisore assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione e ne dà comunicazione al Prefetto. Decorso infruttuosamente il termine di venti giorni il Prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
6. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.
Art. 56
Rendiconto della gestione
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Art. 57
Attività contrattuale
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
4. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
5. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
Art. 58
Revisore dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei componenti, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 59
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’ente entro tre giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
1. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
Art. 60
Controlli interni
1. Per definire il complesso sistema dei controlli interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. Il Revisore deve, comunque, esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell’ente.
3. Il revisore può, in qualsiasi momento, procedere agli accertamenti di competenza;
4. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale;
5. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifiche di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziari ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
Art. 61
Revisione ed abrogazione dello Statuto
1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.
3. La revisione comporta la riproduzione integrale del testo statutario coordinato, così da consentire a chiunque l’immediata e facile percezione del testo vigente.
4. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
Art. 62
Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.
Art. 63
Entrata in vigore
(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)
1. Divenuta esecutiva la delibera di adozione, lo il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il
presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione
all’albo pretorio del Comune.