LO STATUTO
COMUNALE
TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE
Art. 1
Autonomia del Comune
Il Comune è l’ente
espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente
garantita.
Il Comune rappresenta
la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e
secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.
Il Comune ha
autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
E’ titolare di
funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o
delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune svolge le
sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e
delle loro forme di aggregazione sociale.
Il Comune favorisce
la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento
di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.
Assicura che i
cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e
sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e
paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni
economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.
Art. 2
Sede, stemma e gonfalone
Il comune ha sede nel
capoluogo.
Ha lo stemma
ufficiale custodito presso la residenza Municipale e il Gonfalone è custodito nell’Ufficio del
Sindaco.
Nelle cerimonie
ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco o chi ne è
delegato, che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in
alta uniforme; un apposito regolamento può disciplinare le modalità ed
occasioni in cui l’Amministrazione civica viene rappresentata dal Gonfalone e
dagli organi di Governo.
Sono vietati l’uso e
la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali,
salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.
Art. 3
Funzioni
Il Comune esercita
tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi
ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti
espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune concorre
nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione
provinciale, regionale e statale.
Il Comune attua forme
di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle
attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà
e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia
della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.
Un apposito
regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli
interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle
persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione
della persona umana.
Il Comune gestisce il
servizio elettorale, dell’anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva
militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a
livello locale.
Articolo 4
Programmazione regionale e locale.
1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Art. 5
Statuto comunale
Il Comune determina
il proprio ordinamento col presente Statuto, cui devono uniformarsi i
regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e
di gestione.
Lo Statuto è adottato
dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
Le modifiche dello
Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal
Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e
votazione complessiva finale.
Le modifiche
d’iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri
assegnati. Anche alle modifiche dello Statuto si applicano le procedure e le
modalità di adozione ed approvazione previste dalla legge.
Lo Statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, effettuata
secondo la legge al termine del procedimento di approvazione dell’Organo di Controllo regionale.
Il medesimo procedimento
si applica alle modifiche statutarie.
Lo Statuto è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed inviato al Ministero
dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto è a
disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
Art. 6
Regolamenti
Il Comune ha potestà
regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
Il Comune esercita la
potestà regolamentare nell’ambito dei principi fissati dalla legge e nel
rispetto delle norme statutarie.
I regolamenti le cui
disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere
sottoposti a forme di consultazione popolare.
I regolamenti
relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di
pianificazione e le relative norme d’attuazione ed in genere tutti i
regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore,
se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di
deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da
effettuare successivamente all’esecutività delle relative deliberazioni di
approvazione.
Del deposito è data
comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all’albo
pretorio.
I regolamenti sono
portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione,
che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.
Art. 7
Albo Pretorio
Nella Sede
Municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da
destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e
degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
Il Messo Comunale
cura la tenuta dell’Albo e l’affissione degli atti soggetti a pubblicazione.
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I - Gli organi di governo
Art. 8
Organi
Sono organi di
governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
Gli amministratori
nell’esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a
criteri di imparzialità e buona amministrazione.
Capo II - Il Consiglio
Art. 9
Elezione, composizione e durata
Il Consiglio Comunale
è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da n. 12
Consiglieri.
L’elezione del
consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché
le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla
legge o – in mancanza – dal presente statuto.
Il funzionamento del
consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza
assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in
particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la
discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al
regolare funzionamento dell’Organo.
Il regolamento indica
altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute,
prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco.
Il consiglio è dotato
di autonomia funzionale e organizzativa.
I consiglieri entrano
in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
Il consiglio può
avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il regolamento
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme
di pubblicità dei lavori.
Le sedute del
consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione.
Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, non
oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari,
con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo.
Non si fa luogo alla
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento
del consiglio.
Oltre che nei casi
previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
La decadenza è
pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge
per la dichiarazione di incompatibilità.
Il regolamento di cui
al comma 3 disciplina le modalità ed il procedimento di tale decadenza nel
rispetto dei principi sanciti dallo Statuto.
La durata in carica
del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
Dopo l’indizione dei
comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo,
il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
I consiglieri cessati
dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio
continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle
norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
In occasione delle
riunioni del Consiglio sono esposte all’esterno dell’edificio in cui si tiene
l’adunanza oltre alla bandiera recante lo stemma civico, la bandiera della
Repubblica italiana e quella dell’Unione europea per il tempo in cui l’Organo
esercita le proprie funzioni ed attività.
Nella sala in cui si
tiene il Consiglio è esposto il Gonfalone.
Art. 10
I Consiglieri
I Consiglieri
Comunali rappresentano l’intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo
di mandato.
Le prerogative ed i
diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e
dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
I Consiglieri hanno
diritto d’iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
I consiglieri se in
numero pari ad almeno un quinto hanno diritto a richiedere la convocazione del
Consiglio e l’inserimento all’ordine del giorno di tale seduta delle questioni
richieste con tale istanza.
I Consiglieri hanno
potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli uffici e servizi dell’Ente,
che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari, se costituite
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e singolarmente mediante
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Le interrogazioni, le
interpellanze e le mozioni possono essere presentate in forma scritta ovvero
verbalmente in corso di seduta. Il regolamento disciplina le modalità di
presentazione di tali atti e delle relative risposte.
Per l’esercizio delle
proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici
comunali copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell’espletamento
del mandato. Apposito regolamento disciplina le modalità di richiesta e
rilascio di copie di atti.
I consiglieri
comunali si costituiscono in gruppi consiliari nel rispetto delle rappresentatività
delle liste di appartenenza. Qualora in una lista sia stato eletto un solo
consigliere lo stesso da solo può costituire gruppo in seno al consiglio comunale.
Se invece, di una stessa lista, siano stati eletti più consiglieri, i
componenti di ogni gruppo non potranno essere inferiore a due.
Art. 11
Prerogative delle minoranze consiliari
Ai gruppi di
minoranza spetta la Presidenza delle commissioni consiliari, ordinarie, speciali
o consultive, se costituite, aventi funzione di controllo e di garanzia
individuate dal regolamento.
Spetta altresì ai
gruppi di minoranza la indicazione dei nominativi di loro rappresentanti in
Enti o Istituzioni o altri organismi pubblici
ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti la prevedano.
Art.12
Prima seduta del Consiglio
La prima seduta del
Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco neo eletto nel
termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro
10 giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione.
E’ presieduta dal
Sindaco eletto o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere consenziente
che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
Prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri
eletti e del Sindaco.
La seduta prosegue
con il giuramento del Sindaco e con la sua comunicazione della composizione
della Giunta e del nominativo del Vice-Sindaco e dopo con la trattazione degli
altri argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Art. 13
Presidenza del Consiglio
Il consiglio comunale
è presieduto dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo,
dal Vice-sindaco ovvero, in caso di
impedimento o temporanea assenza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano
di età presente in aula.
Art. 14
Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio
Il Sindaco:
a) rappresenta il Consiglio Comunale;
b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta, ne dirige i lavori e al termine la dichiara formalmente chiusa.
c) decide, motivando, sulla sospensione o anticipata chiusura o scioglimento della seduta nonchè sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere per ogni sua decisione quella del Consiglio;
d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, se regolamentata;
g) insedia le eventuali commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) assicura adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) esercita ogni altra funzione demandatagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti dell’ente.
Il Sindaco esercita
le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio
e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 15
Linee programmatiche dell’azione di governo dell’ente
Il Sindaco definisce,
con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta -
sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l’approvazione entro sessanta
giorni dall’insediamento dello stesso.
Il Consiglio concorre
alla definizione delle linee programmatiche anche avvalendosi delle commissioni
consiliari, se costituite ciascuna per il settore di propria competenza,
mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli
Assessori e la formulazione d’indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive
utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del
Consiglio.
La medesima procedura
è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario
aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed
approvata.
Il documento
contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti
successivi sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con
unica votazione per appello nominale.
Il documento così
approvato costituisce il principale atto d’indirizzo dell’attività amministrativa
e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico-
amministrativo del consiglio.
Art.16
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale
ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) atti normativi
- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni
- regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare
b) atti di programmazione
- programmi
- piani finanziari
- relazioni previsionali e programmatiche
- piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici
- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione
- eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
- conti consuntivi
c) atti di decentramento
- tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
d) atti relativi al personale
- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi
e) atti
relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
- convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia
- accordi di programma
- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
f) atti relativi a spese pluriennali
- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti
- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio
h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- assunzione diretta di pubblici servizi
- costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- concessioni di pubblici servizi
- affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici
- modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio
- emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario
m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni
- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
- nomina d’ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta
n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
- surrogazione dei consiglieri
- approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente
- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia.
- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
o) ogni
altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del
potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto
dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
Art. 17
Rappresentanti presso la Comunità Montana
- I Rappresentanti
presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno con
votazione segreta su nominativi proposti dai capigruppo consiliari.
- L’elezione avviene
col sistema del voto limitato previsto dall’art. 27 del T.U. n. 267/2000 attuato
effettuando le relative operazioni in un unico contesto temporale e da parte di
tutti i componenti presenti e votanti del Consiglio comunale.
- In caso di proposta
di più nominativi di minoranza ogni consigliere può esprimere un solo voto
limitato ad uno solo di essi e risulta eletto chi di questi riporta il maggior
numero di voti.
- Detto sistema non è
applicabile quando si tratta di surrogare uno e non più di due dei rappresentanti
stessi nel qual caso la votazione sarà soggettivamente circoscritta alla
componente consiliare di appartenenza del rappresentante o dei rappresentanti
da sostituire.
Il Regolamento delle
sedute del consiglio disciplina le modalità delle votazioni di cui al presente
articolo.
Art. 18
Commissioni consiliari permanenti
Il Consiglio per
l’esercizio delle proprie funzioni può articolarsi in commissioni consiliari
permanenti.
Il regolamento ne
determina i compiti, la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità
fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione e il funzionamento.
Art. 19
Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
Il Consiglio può
istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti -
commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di
inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la
durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento
e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria
all’espletamento del mandato.
I lavori delle
commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza
automatica della Commissione.
I lavori delle
Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria
a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura
del Presidente della commissione.
E’ in facoltà dei
commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme
e termini della relazione della commissione.
La relazione della
commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame
del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta
successiva a quella dell’avvenuto deposito.
Art. 20
Adunanze del Consiglio
Le sedute del
Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento
preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per
ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata
delle persone.
Il Consiglio si
riunisce con l’intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
Nelle sedute di
seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti
il consesso.
Nel computo del
numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non
si considera il Sindaco.
Le deliberazioni sono
validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo
dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche
e nulle.
Le deliberazioni per
le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste
dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
Per gli atti di
nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento
la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero
di voti.
Art. 21
Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio Comunale
è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il Consiglio
disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle
commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali, se costituite.
Il regolamento
disciplina altresì l’esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri,
uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l’obiettivo dell’efficienza
decisionale.
Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale prevede in particolare:
a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
Il regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l’istituzione di un Ufficio
di Presidenza avente il compito di coadiuvare il Sindaco o anche gli altri organi
comunali nell’esercizio delle loro funzioni, disciplinandone le modalità di
costituzione, la composizione, i compiti attribuiti e le spese eventuali.
Capo III - Il Sindaco
Art. 22
Il Sindaco
Il Sindaco è il capo
dell’amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a
suffragio universale e diretto.
Il Sindaco
rappresenta il Comune ed è responsabile dell’amministrazione dell’Ente.
Sovrintende
all’andamento generale dell’Ente, provvede a dare impulso all’attività degli
altri organi comunali e ne coordina l’attività.
Il Sindaco dirige i
lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell’attività degli
organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
Il Sindaco assume le
funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le
funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e
dallo statuto.
Per l’esercizio di
tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
Prima di assumere le
funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella
prima riunione dopo l’elezione del presidente, pronunciando la seguente
formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della
Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini”.
Distintivo del
Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da
portare a tracolla.
Art. 23
Competenze del Sindaco
Il Sindaco convoca e
presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e ne fissa l’ordine del giorno
secondo le modalità previste dal regolamento.
Sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti
gli organi comunali.
Il sindaco coordina
ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili
delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli
uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei
servizi alle esigenze degli utenti.
Il Sindaco può
modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di
emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dell’utenza.
Il Sindaco provvede
alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza
del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da
disposizioni normative.
Il Sindaco nomina il
Segretario Comunale e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e
servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione,
secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Il Sindaco indice i
referendum comunali.
Gli atti del Sindaco
non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di
decreti.
Il Sindaco promuove,
conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
Ove non sia
diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza
del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la
costituzione in giudizio dell’Ente e la proposizione delle liti.
Il Sindaco informa la
popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di
protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi
di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
Esercita tutte le
altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e
sovrintende all’espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali
attribuite o delegate al comune.
Art. 24
Il Vice Sindaco
Il Vice Sindaco
sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o
sospeso dalla carica.
In caso di assenza o
impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede
l’Assessore più anziano di età.
Art. 25
Deleghe ed incarichi
Il Sindaco ha facoltà
di assegnare ai singoli Assessori l’esercizio delle proprie attribuzioni.
Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega
nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i
provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del
Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile
dell’amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e
competenze.
La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate
materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
L’atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l’oggetto, la
materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e
deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la
sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare
ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento
amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella
di emanazione di atti a valenza esterna.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna
specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale
nell’interesse dell’Amministrazione.
Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere
attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare
determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.
Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo
svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo
ad efficacia esterna.
Non è consentita la mera delega di firma.
Art. 26
Cessazione dalla carica di Sindaco
L’impedimento
permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo
alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Consiglio e la
Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
Nei casi previsti dal
primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
Le dimissioni del
Sindaco sono indirizzate al consiglio e presentate per iscritto al protocollo
dell’Ente con l’obbligo per il Vice-sindaco di riunire il Consiglio entro i successivi
dieci giorni.
Una volta decorso il
termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state
ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo
all’immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta
ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
Di tale evenienza il
Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi
possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento
del consiglio e la nomina del commissario.
Capo IV - La Giunta
Art. 27
Composizione della Giunta
La Giunta e’ composta
dal Sindaco che la presiede e da due Assessori compreso il Vice Sindaco,
aumentabili fini a quattro e tutti scelti tra i consiglieri eletti.
Il Sindaco nomina i
due Assessori componenti la Giunta prima dell’insediamento del Consiglio
Comunale. Altri Assessori e fino ad un numero di quattro possono essere
successivamente nominati tra i consiglieri eletti.
Fermo restando quanto
sopra, può essere altresì nominato Assessore un qualsiasi cittadino in possesso
dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a consigliere
comunale non facente parte del Consiglio; la carica di Assessore non e’ incompatibile
con quella di Consigliere Comunale.
L’assessore non
consigliere comunale partecipa ai lavori del Consiglio e delle commissioni
consiliari, se costituite, senza diritto al voto e senza concorrere a determinare
il numero legale per la validità delle riunioni. Ha diritto di accedere alle
informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte
rivolte al Consiglio.
Gli assessori
comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Art. 28
Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento
della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
Il Sindaco dirige e
coordina i lavori della giunta, assicura l’unità d’indirizzo politico degli assessori
e la collegiale responsabilità delle decisioni.
La giunta è convocata
e presieduta dal Sindaco e assistita dal segretario verbalizzante.
Per la validità delle
sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti, compreso il
Sindaco.
La Giunta delibera a
maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o
di chi presiede la seduta in sua vece.
Le sedute della
Giunta non sono pubbliche.
A discrezione del
Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta i dipendenti
del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi
sugli argomenti in discussione.
Il regolamento
disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 29
Competenze della Giunta
La Giunta collabora
con il Sindaco nel governo del Comune e per l’attuazione degli indirizzi
generali di governo.
Svolge funzioni
propositive e d’impulso nei confronti del Consiglio.
La Giunta compie tutti
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto
al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di
decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei
servizi.
Rientra altresì nella
competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in
materia di organizzazione e di personale.
Art. 30
Revoca degli Assessori
Nel corso del mandato
amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori,
compreso il Vice Sindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei
sostituti.
La revoca è
sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto
fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai
nominativi dei nuovi Assessori.
Capo V - Norme Comuni
Art. 31
Mozione di sfiducia
Il voto del Consiglio
Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le
dimissioni degli stessi.
Il Sindaco e la
Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio.
La mozione di
sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al
solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non
prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la
mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto,
ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del
Consiglio e di nomina del Commissario.
Art. 32
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Al Sindaco, al Vice
Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e’ vietato ricoprire incarichi
ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché
presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dello stesso.
E’ fatto altresì
divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore
dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto
il periodo di espletamento del mandato.
I componenti della
Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici
devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia
privata e pubblica nell’ambito del territorio comunali
Tutti gli
amministratori hanno altresì l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o
di loro parenti o affini fino al quarto grado.
L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi
quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata
e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori
o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
Il medesimo obbligo
di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei
servizi in relazioni ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli
atti di gestione di propria competenza.
I componenti degli
organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e
provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà,
di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi
dall’assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per
qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva
giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.
Art. 33
Libere forme associative
Il Comune riconosce e
valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti
nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali
strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’amministrazione
locale.
A tal fine il Comune:
a) sostiene i programmi e l’attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l’assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all’attività di programmazione dell’Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l’organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all’Ente;
d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
Per essere ammesse a
fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il
Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della
propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la
libertà d’iscrizione all’associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune
ed assicurare la rappresentatività e l’elettività delle cariche, nonché la
pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
Le associazioni
operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda,
nell’albo delle associazioni.
L’albo è annualmente
aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento
amministrativo e la partecipazione.
Art. 34
Consulte tecniche di settore
Il Consiglio Comunale
può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l’attività,
consulte permanenti con la finalità di fornire all’Amministrazione il supporto
tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell’ente.
Sono chiamati a far
parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione
alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e
sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
Le consulte di
settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di
previsione.
Art. 35
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
Gli elettori del
Comune in numero non inferiore a 50 possono presentare al Consiglio Comunale
proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di
competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi
e di adozione degli strumenti di pianificazione.
Le procedure e le
modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli
elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa
l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda
necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo
e la partecipazione.
Ai soggetti
legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso
del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
Le proposte di
iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro sessanta giorni
dalla loro presentazione.
Il Comune promuove
forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati
argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini
interessati.
La consultazione dei
cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi
d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.
Art. 36
Referendum comunali
Nelle materie di
competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza
comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all’organizzazione degli
uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti
referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della
popolazione o referendum per l’abrogazione in tutto od in parte di
provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione,
già adottati dal Consiglio.
Non sono ammessi
referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi
effetti amministrativi diretti sui cittadini.
I referendum
consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale,
assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di
almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al
momento dell’inizio della raccolta delle firme.
Il Difensore Civico
decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
Il Difensore Civico
può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione
dei quesiti e sull’attinenza degli stessi alle materie suscettibili di
consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva
circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e
dalle norme regolamentari.
Le consultazioni
referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi
tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
I referendum possono
avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione
delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
Il referendum è
valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto.
S’intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei
consensi validamente espressi.
Nei referendum
abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione
dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal
centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell’esito del voto.
Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali
provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed
eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in
conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.
Nei referendum
consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione
dell’esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente
alle indicazioni espresse dagli elettori.
Il mancato
recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato
ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le norme dello
statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo,
onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od
integrazione.
Le modalità di
presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure
ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate,
secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo
e la partecipazione.
Art. 37
Diritto d’accesso e d’informazione dei cittadini
Il Comune esercita
l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia
e trasparenza.
Le norme
regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d’ufficio -
deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
In mancanza di
termini specifici il termine per l’emissione del provvedimento amministrativo
s’intende di trenta giorni.
Tutti gli atti e
provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque
generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma
idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il
termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l’Autorità giudiziaria o
amministrativa a cui il gravame va presentato.
I cittadini hanno
diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai
procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro
confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
L’attività
amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
I cittadini che vi
hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti
amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
Il regolamento
individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in
ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in
cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo
svolgimento dell’attività amministrativa.
TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Capo I - L’organizzazione amministrativa
Art. 38
Ordinamento degli uffici e dei servizi
L’organizzazione generale dell’Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all’applicazione delle disposizioni generali.
L’organizzazione degli uffici e dei servizi risponde a principi di professionalità e responsabilità.
La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di Responsabile degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione degli stessi Responsabili e del personale e le modalità di revoca dell’incarico.
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell’ente.
Art. 39
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Nell’esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) fissare i limiti del ricorso alle collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale ed ai relativi contratti di diritto privato.
d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso;
Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’Amministrazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.
Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.
Art. 40
Incarichi ed indirizzi di gestione
Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai Responsabili degli uffici e dei servizi, salvo diverse disposizioni di legge.
Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi Responsabili, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.
Con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi il Sindaco definisce e attribuisce gli incarichi di Responsabile degli Uffici e dei Servizi a funzionari o dipendenti interni di adeguata qualifica o, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, a collaboratori esterni di alta specializzazione e di comprovata capacità
La direzione degli Uffici e dei servizi può essere attribuita al Segretario Comunale.
Gli incarichi di Responsabile degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente soppressi o revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.
Il provvedimento di soppressione è assunto a termine di legge e quello di revoca previo contraddittorio con il Responsabile interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato
Gli atti tutti di detti Responsabili devono essere sottoposti al visto del sindaco prima della loro esecuzione, secondo le modalità impartite con direttive dello stesso.; non sono soggetti ad avocazione, ma a riserva, riforma o revoca da parte del sindaco.
In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il sindaco assegna ove possibile un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.
E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del Responsabile inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico ove ne ricorrano i presupposti.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
Art. 41
Il Segretario comunale
Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali.
Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’ente.
Il Segretario comunale, unitamente all’Ufficio di Presidenza, se istituito, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Responsabili degli Uffici e Servizio e d’intesa con l’Amministrazione ovvero del suddetto Ufficio, se istituito, le modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; allo stesso modo formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’ente.
Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.
Il segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell’ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente ed agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.
Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, degli organismi interni, dei servizi e del personale dell’Ente.
Art. 42
Gestione amministrativa
I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla gestione degli uffici e dei servizi loro attribuiti e sono responsabili dell’attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.
A tal fine a tali Responsabili sono attribuiti compiti di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti dal presente statuto o dal regolamento degli uffici e servizi nonchè negli atti d’indirizzo o direttive all’uopo emanate.
Nell’ambito dei servizi cui sono preposti e nel rispetto delle modalità regolate dal presente statuto, da regolamenti o direttive impartite da organi interni, i Responsabili in particolare:
a) assumono gli atti di gestione del personale; provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta; alla stipula del contratto individuale di lavoro; all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;
d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione, se attuato, dalle direttive del sindaco e dagli altri atti di programmazione approvati;
f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.
Sono di competenza dei Responsabili dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i Responsabili dei servizi nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e dalle direttive e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.
Art. 43
Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei Responsabili dei servizi
Oltre ai compiti e relative modalità indicati al precedente articolo spettano ai Responsabili dei servizi, nelle materie di cui hanno la responsabilità e nel rispetto delle medesime modalità:
a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Responsabili e dai funzionari dell’ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
Art. 44
Le determinazioni ed i decreti
Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di “determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.
Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria e del visto del sindaco.
A tal fine sono trasmessi dai Responsabili all’ufficio competente e al sindaco e da questo restituiti, previa registrazione dell’impegno contabile, entro cinque giorni.
Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.
Tutti gli atti del Sindaco e dei Responsabili degli Uffici e Servizi o del segretario sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l’ufficio di provenienza.
Capo II - I servizi pubblici locali
Art. 45
I servizi pubblici locali
Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
La gestione dei
servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in
consorzio con altri enti pubblici.
I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all’apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull’attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all’anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.
Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 46
L’Azienda Speciale
L’Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
Sono organi dell’azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell’azienda.
Lo statuto dell’azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
Il Sindaco può revocare dall’incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell’azienda.
Il Comune conferisce all’azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
I Revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.
Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano–programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
Art. 47
L’Istituzione
L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente e può formarsi con deliberazione consiliare per l’esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
Sono organi dell’Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.
Il Comune approva con atto del Consiglio Comunale il piano–programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed istituzione, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo ed il bilancio di esercizio.
Art. 48
Gestione dei servizi in forma associata
Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.
I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi
associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano
effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.
Art. 49
Autonomia finanziaria
Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.
Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, se formato, ovvero altro documento attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.
Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.
I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l’approvazione il bilancio consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 50
Demanio e patrimonio
I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
La gestione dei beni comunali s’ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell’utilità pubblica.
I beni non impiegati per i fini istituzionali dell’ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.
I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L’inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
Il funzionario incaricato della tenuta dell’inventario dei beni ha altresì l’obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 51
Revisione economico-finanziaria
Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l’efficienza ed i risultati.
Nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all’attività degli organi amministrativi dell’ente.
Il regolamento di contabilità disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni il nominativo del Revisore.
Art.52
Controllo di gestione e controllo di qualità
Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.
Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.
Nei servizi erogati all’utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.
TITOLO IV - DISPOSIZIONE FINALE
Art. 53
Disposizione finale
Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore nei termini di legge.
Quando leggi, regolamenti, decreti od altre norme o provvedimenti dispongono diversamente dal presente statuto ovvero, nei casi di disposizioni facoltative, l’Ente se ne avvale, le relative norme, discipline, disposizioni o principi contenuti nel presente statuto si intendono abrogati per incompatibilità.