DETERMINAZIONE 08.07.2004, n. DF2/97:

Autorizzazione, relativamente alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione calzature di sicurezza” - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 7 della Ditta DIMI SPORT da ubicarsi in c.da Ripoli del Comune di Mosciano S. Angelo (TE).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)      Di autorizzare, ai sensi dell’art. 7  del D.P.R. 203/88, la Ditta DIMI SPORT per l’impianto di “produzione calzature di sicurezza” da ubicarsi in c.da Ripoli – Comune di Mosciano S. Angelo (TE), così come previsto dagli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di autorizzazione;

2)      di concedere l’autorizzazione a decorrere dalla data di emanazione della presente disposizione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative al punto di emissione E1, riportate nella tabella riassuntiva datata 13.04.2004 – parte integrante e sostanziale della presente disposizione (all. n. 4) e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

 

Omissis

 

14)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.

 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini