DETERMINAZIONE 17.05.2004, n. DF2/79:
Autorizzazione, relativamente
alle emissioni in atmosfera, per l’impianto di “produzione bevande alcoliche ed
analcoliche” ai sensi del D.P.R. 24
maggio 1988, n. 203 – della Ditta Campari Crodo, ubicato in Comune di Sulmona
(AQ) S.S. 17 Km 96 Zona Idustriale. Rettifica frequenza controlli di cui
all’ordinanza dirigenziale DF2/301 del 14.05.2003.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di esonerare dall’obbligo dei controlli periodici annuali di cui al punto 3 lett. d) della Determinazione Dirigenziale n. DF2/301 del 14.05.2003 la Ditta Campari Crodo per l'impianto di produzione bevande alcoliche ed analcoliche ubicato nel comune di Sulmona (AQ) S.S. 17 Km 96 Zona Industriale relativamente ai soli punti di emissione A8, A9, A10, in quanto, come si evince dalla nota del Dipartimento provinciale A.R.T.A. di L'Aquila datata 30/04/2004 prot. 2844 che: “si rileva che i camini A8, A9, A10 si riferiscono all'espulsione di esigue concentrazioni di anidride carbonica dispersa durante la fase di imbottigliamento e convogliata all'esterno. Pertanto, non essendo la CO2 contemplata tra gli inquinanti soggetti a valori limite del D.P.R. 203/88 “(Verb. C.R.I.A. n. 132 del 16/12/99) si ritiene che la Ditta possa essere esonerata dall'obbligo dei controlli annuali in quanto i punti di emissione A8, A9, A10 non sono soggetti ad autorizzazione”;
2) di disporre la trasmissione della presente disposizione alla Ditta Campari Crodo di Sulmona (AQ), al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell' ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Sulmona (AQ) ed alla Provincia di L'Aquila;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. limitatamente agli estremi e ai punti 1) e 2) del dispositivo.
PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Franco Costantini