DETERMINAZIONE 09.08.2004, n. DF3/81:
D.Lgs 05.02.1997 n. 22 artt.
27 e 28 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 28.04.2000 n. 83 –
C.I.R.S.U. (Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani) S.p.A. – Via F.
Turati n. 83 – 64022 GIULIANOVA (TE) – Autorizzazione regionale relativa alla
realizzazione ed esercizio di attività di recupero, riciclaggio e smaltimento
di beni durevoli, di valenza regionale, nel Comune di Notaresco (TE) – C.da
Casette di Grasciano.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 22/97, il progetto del C.I.R.S.U. (Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani) S.p.A. - Via F. Turati n. 83 - 64022 GIULIANOVA (TE), il progetto relativo alla realizzazione di un capannone per attività di recupero, riciclaggio e smaltimento di beni durevoli dimessi, di valenza regionale, nel Comune di Notaresco (TE) - C.da Casette di Grasciano, da ubicarsi all'interno dell'area di pertinenza dell’impianto di riciclaggio e compostaggio già autorizzato ai senSi di legge, avente una superficie complessiva pari a mq 5.000 c.a., in conformità agli elaborati progettuali indicati in premessa, per una potenzialità dell’ impianto come riportata nella sottostante tabella:
2) di autorizzare il C.I.R.S.U. (Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani) S.p.A. a realizzare, ai sensi del predetto art. 27 D.Lgs. 22/97, il progetto di cui al punto 1);
3) di stabilire che l'autorizzazione alla realizzazione dell’impianto è concessa per un periodo pari ad anni due dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga motivata, da inoltrare nei termini di legge alla Direzione Regionale Turismo Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 - Pescara;
4) di autorizzare la Società in oggetto, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97, all'esercizio dell'impianto indicato al precedente punto 1), alle condizioni e prescrizioni riportate in premessa che qui di seguito si riepilogano:
- ASL Teramo - Distretto Sanitario di Base Roseto degli Abruzzi, nota prot. N. 1394 del 15.12.03:
- “Il C.I.R.S.U.
dovrà fornire l'intera documentazione richiesta dagli Enti nell'ambito della
conferenza dei servizi del 15.10.2003 con particolare riferimento alla
individuazione della tipologia degli interventi cautelativi nei confronti di
eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e del sottosuolo".
- Ispettorato Ripartimentale Foreste di Teramo, nota prot. n. 04965 del 21.12.2002:
- I Movimenti di terra siano contenuti al minimo indispensabile;
- I Materiali di risulta eccedenti le necessità di cantiere, siano sistemati e ben conguagliati in località idonea e comunque nel rispetto del D. Lvo n. 22/97;
- Le acque piovane siano condotte in luoghi idonei in modo da non provocare dissesti, ruscellamenti e danni, specie quelli previsti dall'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 mentre quelli delle acque reflue dovranno essere smaltite nel rispetto del D. Lvo. 152/99;
- A lavori ultimati si provveda a rinverdire tutte le parti di terreno smosso mediante semina di idonei miscugli di piante erbacee.
5) di stabilire che le autorizzazioni indicate ai punti 2) e 4) sono rilasciate per l'attività di recupero, riciclaggio e smaltimento di beni durevoli dismessi di valenza regionale, identificabili dai seguenti codici CER:
6) di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio, di cui al precedente punto 4), è concessa per un periodo di anni cinque dalla data di avvio dell'impianto, comunicata in n. tre copie originali o in numero tre copie dichiarate conformi all'originale) nelle forme e nei modi previsti al comma 3, dell'art. 22, della L.R. 28.4.2000, n. 83, ed è prorogabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della predetta L.R. n. 83/00;
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
- è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata;
9) di richiamare il Consorzio autorizzato agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, obbligando il medesimo alla trasmissione, con cadenza trimestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all' Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di obbligare il Consorzio beneficiario della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;
11) di notificare copia del presente provvedimento al CIRSU Spa, (Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani) - Via F. Turati n. 83 - 64022 GIULIANOVA (TE);
12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Notaresco (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Sede Centrale, all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti la gestione dei rifiuti c/o Camera di Commercio Industria Artigianato de L'Aquila;
13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento,
comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28
comma 4 del D.Lvo 22/97.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.
Franco Costantini