DETERMINAZIONE 06.08.2004, n. DF3/80:

D.Lgs 05.02.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni – L.R. 28.04.2000 n. 83 – COMUNITA’ MONTANA VALSANGRO ZONA “S” – VILLA S. MARIA (CH) E COMUNITA’ MONTANA MEDIO SANGRO ZONA “R” – QUADRI (CH). Autorizzazioni regionali concesse con DD.GG.RR. nn. 1849/13.08.99 e 1842/13.08.99. Proroga provvisoria della autorizzazione regionale all’esercizio di centri di trasferimento di rifiuti urbani ubicati, rispettivamente nei Comuni di Monteferrante (CH) e Fallo (CH).

 

IL DIRETTORE REGIONALE

 

Visto il Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto “Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggi” e in particolare gli artt. nn. 19, lett. d) ed e), e 22 relativi alle competenze attribuite alle Regioni;

 

Vista la L.R. 28/04/2000, n. 83 avente per oggetto: “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti, contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”;

 

Richiamata le DD.GG.RR. nn. 1849/13.08.99 e 1842/13.08.99 con le quali le Comunità Montane indicate in oggetto sono state autorizzate all'esercizio di centri di trasferimento di rifiuti urbani, a servizio dei Comuni aderenti alle medesime Comunità;

 

Preso atto che la Comunità Montana Valsangro Zona “S”, con nota prot. n. 285/S del 13.02.04, ha inoltrato istanza di rinnovo della D.G.R. n. 1849/99, in merito alla quale è stato acquisito apposito parere da parte del competente Dipartimento provinciale dell’ARTA con nota 2378/15.06.04;

 

Rilevato che agli atti di questa Direzione, relativamente al centro di trasferimento di proprietà della C.M. Valsangro Zona “S”, non risulta acquisita la documentazione concernente la certificazione di fine lavori in conformità al progetto approvato, la certificazione di collaudo dell’opera e che, stante il contenuto del predetto parere ARTA, è necessario acquisire documentazione concernente l'attuale consistenza impiantistica del centro;

 

Dato atto che con nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 6636 del 29.07.04 è stata richiesta la documentazione indicata al precedente paragrafo;

 

Vista, inoltre, l'istanza di rinnovo formulata dalla Comunità Montana Medio Sangro Zona “R”, prot. n. 575 del 12.02.04, tesa al rinnovo della D.G.R. n. 1842/99, in seguito alla quale è stato richiesto ai sensi di legge apposito parere tecnico al competente Dipartimento provinciale dell’ARTA con nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 1306/S3 del 16.03.04;

 

Rilevato che il parere richiesto dal Servizio Gestione Rifiuti con la citata nota prot. n. 1306/S3/04, alla data del presente provvedimento, risulta inevasa;

 

Considerato che ambedue gli impianti in argomento sono a servizio di un cospicuo numero di amministrazioni comunali che, in forma associata provvedono al corretto e razionale svolgimento di operazioni di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei rispettivi territori, e che la eventuale mancata utilizzazione degli stessi potrebbe comportare il verificarsi di gravi disagi nell' esercizio di un pubblico servizio, con possibili ricadute negative di carattere igienico-ambientale e sanitario;

 

Ritenuto quindi che, fatti salvi gli esiti dei procedimenti istruttori relativi alle anzidette istanze di rinnovo formulate dalle Comunità Montane interessate e non ancora conclusi come sopra detto, e nei termini di validità delle rispettive autorizzazioni, entrambe in scadenza alla data del 13.08.04, si ritiene opportuno procedere ad una proroga provvisoria della autorizzazioni regionali concesse con DD.GG.RR. nn. 1849/99 e 1842/99, all'esercizio dei centri di trasferenza sopra indicati, allo scopo esclusivo di evitare, come accennato, l'interruzione di un pubblico servizio;

 

Valutato che il periodo di proroga provvisoria, finalizzato alla conclusione dei rispettivi iter procedimentali, sia quantificabile in giorni quarantacinque a far data dal 13.08.04;

 

Ritenuto pertanto di procedere alla suddetta proroga, temporalmente limitata, fatti salvi gli esiti degli accertamenti già posti in essere, finalizzati alla predisporre di un provvedimento definitivo concernente l'esercizio degli impianti di cui sopra;

 

Considerato, pertanto, che dall'esame della documentazione agli atti, si evince la sussistenza della presenza dei necessari elementi che consentono l'adozione del provvedimento, nei limiti, condizioni e motivazioni sopra indicate;

 

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

 

Vista la Legge n. 77 del 14/9/99 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”

 

DETERMINA

 

1)   di prorogare, per le motivazioni sopra indicate, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, in via provvisoria e, precisamente, per un periodo improrogabile di quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla data del 13.08.04, le autorizzazioni regionale concessa con DD.GG.RR. nn. 1849/13.08.99 e 1842/13.08.99, intestate rispettivamente a COMUNITA’ MONTANA VALSANGRO ZONA “S” – VILLA S. MARIA (CH) e COMUNITA’ MONTANA MEDIO SANGRO ZONA “R” – QUADRI (CH), concernenti l’esercizio di centri di trasferenza di rifiuti urbani ubicati nei Comuni di Monteferrante (CH) e Fallo (CH);

 

2)   di richiamare, integralmente, le condizioni e prescrizioni riportate nei predetti provvedimenti autorizzativi nn. 1849/13.08.99 e 1842/13.08.99;

 

3)   di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento ai Comuni di Monteferrante (CH) e Fallo (CH), alla Direzione Regionale A.R.T.A. di Pescara, al Dipartimento provinciale dell’A.R.T.A. di Chieti, alla Provincia di Chieti;

 

4)   di notificare copia del presente provvedimento alle COMUNITA’ MONTANA VALSANGRO ZONA “S” – VILLA S. MARIA (CH) e COMUNITA’ MONTANA MEDIO SANGRO ZONA “R” – QUADRI (CH);

 

5)   di disporre la pubblicazione, integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs 22/97.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Franco Costantini