DETERMINAZIONE 27.07.2004, n. DF3/76:

Ditta REFRAN S.r.l. – Via Aterno n. 4 – 66013 CHIETI SCALO (CH) – Revoca e rettifica della Determinazione n. DF3/44 del 24.05.2004, rinnovo ed integrazione tipologia rifiuto dell’Autorizzazione Reg.le n. 342 del 24.02.1999, rettificata con D.G.R. 2193 del 15.10.1999, prorogata con Determinazione n. DF3/121 del 05.12.2003 per l’attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, anche prodotti da terzi.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)   di revocare per le motivazioni riportate in premessa, la Determinazione n. DF3/44 del 24.05.2004, rilasciata a favore della Ditta REFRAN S.r.l. - Via Aterno n. 4 -66013 Chieti Scalo (CH), avente per oggetto: “Rinnovo ed integrazione tipologia rifiuto dell'Autorizzazione Reg.le n. 342 del 24.02.1999, rettificata con D.G.R. n. 2193 del 15.10.1999, prorogata con Determinazione n. DF3/121 del 05.12.2003 per l'attività di Autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti speciali, tossici e nocivi;

 

2)   di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97, l'Autorizzazione Regionale n. 342 del 24/02/1999, rettificata con D.G.R. 2193 del 15.10.1999, prorogata con Determinazione n. DF3/121 del 05.12.2003, per l’attività di Autodemolizione e stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, anche prodotti da terzi, nell'impianto individuato in Catasto Terreni del Comune di Chieti alle particelle nn. 334-63-474-4156-4049 del foglio di mappa n. 44, a favore della Ditta REFRAN S.r.l. - Via Aterno n. 4 -66013 Chieti Scalo (CH);

 

3)   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 03 del D.Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell'Autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 05 della L.R. 83/2000, fatti salvi gli esiti dell'esame del Piano di Adeguamento di cui in premessa;

 

4)   di rettificare per le motivazioni riportate in premessa, all'elenco dei codici dei rifiuti da avviare nell'impianto oggetto della presente autorizzazione, come riportato in allegato alla presente Determina Dirigenziale, allegato A (n. 17 pagine), parte integrante e sostanziale;

 

5)   di prescrivere che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

 

6)   di stabilire che, le operazioni di stoccaggio/smaltimento devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità , il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

-    che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

 

7)   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Prov.le di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

8)   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all'originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all'interessato;

 

9)   di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute g nei precedenti provvedimenti;

 

10) di stabilire che, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma del D.Lgs. 22/97;

 

11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Chieti (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Chieti”e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;

 

12) di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta REFRAN S.r.l. - Via Aterno n. 4 - 66013 Chieti Scalo (CH);

 

13) di disporre alla pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo