DETERMINAZIONE 23.07.2004, n. DF3/74:

Ditta AVENTIS PHARMA S.p.A. – Stabilimento di Scoppito S.S. n. 17, Km 22.1 – 67019 Scoppito (AQ) – Direzione e Uffici Centrali: Via Rossini 1/A – 1 – 20020 Lainate (MI) – Proroga: Autorizzazione Regionale n. 1383 del 23.06.1999 – Determinazione n. DF3/51 del 16.06.2004, provvedimento di proroga provvisorio, per un periodo pari a  giorni trenta (30); per il deposito preliminare in conto proprio dei rifiuti speciali pericolosi prodotti all’interno dello Stabilimento di Scoppito (AQ).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)   Di prorogare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 – Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 – la validità temporale della autorizzazione reg.le n. 1383 del 23.06.1999, già prorogata con Determinazione n. DF3/51 del 16.06.2004 (provvedimento di proroga provvisorio) intestata alla Ditta AVENTIS PHARMA S.p.A. – Stabilimento di Scoppito S.S. n. 17, Km. 22.1 – 67019 Scoppito (AQ) – Direzione e Uffici Centrali: Via Rossini 1/A – I – 20020 Lainate (MI) – per l’esercizio di deposito preliminare, in conto proprio dei rifiuti speciali pericolosi prodotti all’interno dello Stabilimento di Scoppito (AQ);

2)      di stabilire che l’autorizzazione indicata al punto 1) è rilasciata per i seguenti codici CER:

 

CODICI C.E.R.

DESCRIZIONE

070599

Rifiuti non specificati altrimenti – scarti di produzione

070513*

Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose – scart di produzione

200121*

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti cont. Mercurio – lampade al neon

160506*

Sostanze chimiche di laboratorio cont. o cost. da sost. pericolose comprese le miscele di sost. Chim. Di labor.

180103*

Altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari – rifiuti infermiera

130205*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati olio esausto

140601*

Fluido refrigerante R12 – R22

070510*

Altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti (polveri)

180109

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108 – farmaci scaduti

160601*

Batterie al piombo

150101

Imballaggi in plastica, cartone

150102

Imballaggi in plastica (polipropilene)

150102

Imballaggi in plastica (cartucce esaurite toner)

150105

Imballaggi in materiali composti (barattoli per citro)

170405

Ferro e acciaio

170402

Alluminio

070512

Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti

200102

Vetro

200108

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense (acque mensa)

150103

Imballaggi in legno

 

3)      di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 03, del D.Lgs. n. 22/97, la proroga dell’autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall’art. 24 comma 05 della L.R. 83/2000;

4)      di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività. Ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)      di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-         deve essere garantito il rispetto delle esigenze igenico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-         che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-         è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

6)      di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di L’Aquila e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

7)      di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione dei Rifiuti – Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

8)      di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;

9)      di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Scoppito (AQ), all’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

10)  di notificare, ai sensi di Legge, copia del presente provvedimento alla Ditta AVENTIS PHARMA S.p.A. – Stabilimento di Scoppito S.S. 17, Km. 22 – 67019 Scoppito (AQ);

11)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lvo. 22/97.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo