DETERMINAZIONE 21.07.2004, n. DF3/71:

D.Lgs 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Proprietario: Comune di Avezzano – Piazza Torlonia – 67051 Avezzano (AQ) – Rinnovo Autorizzazione G.R. Delibera n. 5188 del 24.08.1989 ai sensi del D.P.R. n 915/1982 relativa alla gestione di una discarica comunale per rifiuti inerti, categoria 2 tipo A in località VALLE SOLEGARA.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)     di rinnovare, a favore del Comune di Avezzano (AQ), l’autorizzazione regionale concessa con D.G.R. n. 5188 del 24.08.1989, concernente l’esercizio della discarica per rifiuti inerti ubicata in località VALLE SOLEGARA del Comune di Avezzano (AQ).

2)     Di stabilire che, il rinnovo indicato al precedente punto 1) è stabilito in anni 5 (cinque) dalla data del presente provvedimento, salvo ulteriori proroghe da richiedere nelle forme e nei tempi stabiliti dalla L.R. n. 83/2000, fatti salvi gli esiti delle valutazioni inerenti al piano di adeguamento previsti dall’art. 17 del D.Lgs. 36/2003;

3)     Di stabilire, altresì, che le tipologie ammissibili alla discarica risultano dalla applicazione delle disposizioni di cui alla D.C.I.M. del 27.07.1984 e dall’art. 17 del D.Lgs. n. 36/03, fatti salvi gli esiti dell’esame del presente progetto;

4)     Di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti e così come gia previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

5)     Di richiamare il Comune di Avezzano proprietario della discarica:

a)     all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97;

b)     all’obbligo della trasmissione con cadenza trimestrale, al Settore Politiche Ambientali della Provincia di L’Aquila e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;

c)     al pieno rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e dalla normativa regionale vigente in materia;

d)     ai limiti, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;

e)     all’obbligo del Comune di Avezzano beneficiaria della presente autorizzazione, di inviare al Servizio Gestione dei Rifiuti – Direzione Turismo Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a Euro 518.000,00 (cinquecentodiciottomila euro/00 centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

6)      di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-         deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-         deve essere garantito il rispetto delle esigenze igenico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-         devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

6)      di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano (AQ), all’Aministrazione Provinciale di L’Aquila, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di L’Aquila e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L’Aquila;

7)      di notificare, ai sensi di Legge, copia del presente provvedimento al Comune di Avezzano – Piazza Torlonia – 67051 Avezzano (AQ);

8)      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo