DETERMINAZIONE 19.07.2004, n. DF3/70:

D.Lgs 05.02.1997 n. 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n. 83 – Ditta FONDAM s.n.c. – Zona Ind.le Viale Italia, 25 – 66050 San Salvo (CH) – Proroga Autorizzazione Reg.le N. 165 del 04.02.1999 per l’esercizio di attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.   di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.1997 n. 22 l'autorizzazione reg.le n. 165 del 04.02.1999, per l’esercizio dell’attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi, identificata al Foglio di mappa n. 8 del Comune di San Salvo particelle n. 210, 208 c, 213 a, 209, 599, 654 (ex 323b), 653 (ex 214 b) e 211, per una potenzialità dell’impianto pari a 1000 tonn/anno, a favore della Ditta FONDAM s.n.c. – Zona Ind.le V.le Italia, 25 San Salvo (CH);

 

2.   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 3 del D. Lgs. n. 22/97, la proroga dell'autorizzazione di cui al punto 1) è concessa per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

3.   di stabilire che, il codice del rifiuto ammissibile all’impianto oggetto della presente autorizzazione, come da Parere Tecnico dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Sub Provinciale San Salvo – Vasto, è di seguito riportato:

-    Codice C.E.R.: 160601* Batterie al Piombo

 

4.   di prescrivere che, secondo quanto riportato in premessa, la Ditta realizzi, all’interno della vasca di raccolta delle batterie, un pozzetto di adeguata capacità per la raccolta delle acque meteoriche e/o dei liquidi delle batterie; detta realizzazione dovrà essere relazionata al competente Dipartimento dell’A.R.T.A., anche attraverso la predisposizione di specifici elaborati, e conclusa nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; inoltre, nel caso in cui la Ditta ottenga specifica autorizzazione da parte del CO.A.S.I.V. per il convogliamento dei suddetti liquidi nella rete consortile, sia data preventiva comunicazione al competente Dipartimento dell’A.R.T.A.

 

5.   di prescrivere, altresì, che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.

 

6.   di stabilire che, le operazioni di smaltimento devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    deve essere evitato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

 

6.   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

7.   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

 

8.   di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nelle precedenti autorizzazioni, non riportate nel presente provvedimento;

 

9.   di stabilire che, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 28 del D.Lgs. 22/97;

 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di San Salvo (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;

 

11. di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta FONDAM s.n.c. – Zona Ind.le V.le Italia, 25 San Salvo (CH);

 

12. di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto, al dispositivo, e agli allegati del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo