DETERMINAZIONE 16.07.2004, n. DF3/68:

Ditta DI FLORIO S.r.l. - Stabilimento e Sede legale: Zona Industriale - Località Cerratina - 66034 LANCIANO (CH) - Amministrazione: Via Piane, 83 - Santa Maria Imbaro (CH) - Proroga ai sensi dell’art. 28 del Decreto Legislativo 05.02.1997 n. 22 - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - dell’Autorizzazione Regionale n. 1185 del 02.06.1999 - integrata con: Ordinanza Dirigenziale n. 033 del 22.12.2000 - prorogata provvisoriamente per un periodo di 30 giorni con: Determinazione n. DF3/51 del 16.06.2004 - per l’esercizio di un impianto per il recupero ed il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Contrada Cerratina del comune di Lanciano (CH).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1.   di prorogare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 - Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 - l'autorizzazione reg.le n. 1185 del 02.06.1999, intestata alla Ditta DI FLORIO S.r.l. - Sede 1egale e Stabilimento: Zona Industriale - Località Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - Amministrazione: Via Piane 83 - 66030 Santa Maria Imbaro (CH), integrata con Ordinanza Dirigenziale n. 04 del 17.05.2000, modificata e sostituita con Ordinanza Dirigenziale n. 033 del 22.12.2000 e prorogata provvisoriamente per un periodo di 30 giorni con Determinazione n. DF3/51 del 16.06.2004, per l'esercizio di un impianto per il recupero ed il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Contrada Cerratina del Comune di Lanciano (CH);

 

2.   di stabilire che, i codici dei rifiuti da trattare nell'impianto, sono quelli indicati in allegato alla presente Determina Dirigenziale, allegati "C" e "F", parte integrante e sostanziale;

 

3.   di stabilire che, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 03 del D Lgs. n. 22/97, il rinnovo dell' autorizzazione di cui al punto 1) è concesso per un periodo di anni cinque dalla data del presente provvedimento, ed è rinnovabile con le modalità previste dall'art. 24 comma 5 della L.R. 83/2000;

 

4.   di prescrivere che la Ditta DI FLORIO S.r.l. trasmetta all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela dell’Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la documentazione in n. 2 copie concernente:

-    area adibita a cernita

-    l’area destinata al recupero

-    l’area utilizzata a deposito preliminare

 

e nei successivi sessanta giorni all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti inoltri al Servizio Gestione Rifiuti apposita relazione di verifica;

 

5.   di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.

 

6.   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-    che le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;

-    è vietata la miscelazione dei rifiuti pericolosi e/o lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultino tra loro chimicamente incompatibili e che possano dar luogo a reazioni indesiderate;

 

7.   di richiamare la Ditta autorizzata, agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97, e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Prov.le di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;

 

8.   di obbligare la Ditta beneficiaria della presente autorizzazione ad inviare, al Servizio Gestione Rifiuti - Direzione Turismo, Ambiente Energia della Regione Abruzzo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, polizza assicurativa a favore della Regione Abruzzo (n. 2 polizze in originale o n. 2 in copia conforme all’originale) a copertura di eventuali danni ambientali pari a € 518.000,00 (cinquecentodiciottomilaeuro/00centesimi); la polizza controfirmata per accettazione, sarà restituita all’interessato;

 

9.   di confermare, inoltre, condizioni e prescrizioni, per quanto applicabili, già contenute nei precedenti provvedimenti;

 

10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano (CH), all'Amministrazione Prov.le di Chieti, all'A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;

 

11. di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta DI FLORIO S.r.l. -Stabilimento e Sede legale: Zona Industriale - Località Cerratina - 66034 Lanciano (CH) - Amministrazione: Via Piane, 83 -Santa Maria Imbaro (CH);

 

12. di disporre la pubblicazione, limitatamente all'oggetto, al dispositivo, e agli allegati del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo