DETERMINAZIONE 16.07.2004, n. DF3/67:

Volturazione della titolarità dell’autorizzazione regionale n. DF3/31 del 10.04.2003 concernente “Autodemolizione Sider Pescara S.r.l. Via Tiburtina, 374 -65129 Pescara. Rinnovo autorizzazione regionale n. 408 del 25.02.1998, prorogata di un anno in base al provvedimento n. 98 del 21.02.2001, per attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi”, e di ogni altro atto autorizzativo rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti, sino alla data del presente provvedimento, a favore della Ditta Ital Recuperi S.r.l. - Via Tiburtina, 374 - 65129 Pescara.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

l.    di Volturare, la titolarità dell'autorizzazione regionale n. DF3/31 del 10/04/2003 concernente l'attività di autodemolizione e stoccaggio provvisorio rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, precedentemente intesta alla Ditta Sider Pescara S.r.l. Via Tiburtina n. 374 - 65100 Pescara - a favore della Ditta Ital Recuperi S.r.l. -Via Tiburtina, 374 - 65129 Pescara;

 

2.   di confermare, integralmente, il contenuto del provvedimento di cui al precedente punto 1) a favore della Ditta Ital Recuperi S.r.l. -Via Tiburtina, 374 – 65100 Pescara;

 

3.   di trasmette copia del presente provvedimento al Comume di Pescara, all'Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Pescara, al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico della Provincia di Pescara e all'Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di L'Aquila;

 

4.   di notificare ai sensi di legge copia del presente provvedimento alla Ditta Ital Recuperi s.r.l. Via Tiburtina, 374 - 65129 Pescara;

 

5.   di disporre alla pubblicazione, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 28 comma 4 del D.Lvo 22/97.

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Carlo Di Palo