Parte III

Avvisi, Concorsi ed Inserzioni

 

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE TURISMO AMBIENTE ENERGIA

SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA

 

Avviso pubblico per l’accesso ai benefici della legge regionale 28.04.2000 n. 77.
 -Programma di attuazione per l’anno 2004, della Legge Regionale 28.04.2000 n. 77 recante Interventi di Sostegno Regionale alle imprese operanti nel Settore del Turismo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INCENTIVAZIONE
DELL’ECONOMIA TURISTICA

RENDE NOTO

che la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 758 del 30.8.2004 il Programma di Attuazione - anno 2004 della L.R. 28.4.2000, n. 77, recante interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo, pubblicato contestualmente al presente avviso.

La presentazione delle domande è consentita a partire dalle ore 8:00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  con le modalità e alle condizioni indicate nel bando suddetto al quale è anche allegata la modulistica da utilizzare per le domande.

Il presente avviso è pubblicato sul sito informatico della Regione Abruzzo “www.regione.abruzzo.it”.

Pescara, lì 28.09.2004

IL DIRIGENTE

(dott. Riccardo Brandimarte)


DIREZIONE TURISMO AMBIENTE ENERGIA

SERVIZIO INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO INTERVENTI

 

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE PER L’ANNO 2004 DELLA LEGGE REGIONALE 28.04.2000 N. 77 RECANTE INTERVENTI DI SOSTEGNO REGIONALE ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO

 

Il programma di attuazione 2004, considerato il successo riscosso dal precedente programma 2003 che ha pienamente centrato gli obiettivi prefissati e ha ottenuto un più che positivo consenso tra gli operatori del turismo (311 domande pervenute di cui 102 progetti ubicati nelle Comunità Montane), ne ripropone sostanzialmente i contenuti ampliandone le opportunità d’intervento.

Constatato il considerevole numero di domande ripresentate  nel 2003 ( 135 domande) riferite al programma 2002, si rinnova la possibilità  ai soggetti esclusi a qualsiasi titolo dalle agevolazioni previste dal Programma di attuazione 2003, di ripresentare la domanda ai sensi del bando 2004 secondo la normativa prevista però dal programma precedente, con la facoltà di fare riferimento alla documentazione già agli atti d’ufficio.

Visto il persistere di condizioni di svantaggio e intensa marginalità nelle aree interne della regione si riconferma la ripartizione del fondo di dotazione finanziaria nella misura del 60% agli interventi ubicati nelle Comunità Montane e del 40% a quelli localizzati nelle restanti zone che di converso risultano ben strutturate e più dinamiche.

La scelta di estendere la nuova costruzione anche al comparto alberghiero è finalizzata, invece, ad incrementare l’offerta alberghiera che al 2002 risultava incidere appena del 29,4% sull’offerta ricettiva globale (29,4% esercizi alberghieri, 70,6% “forme di ospitalità complementari” -Rapporto annuale sul turismo abruzzese 2003) a fronte di un trend sempre crescente della domanda in tale comparto (42% dal 1990 al 2002) e conseguentemente ad accrescere la consistenza ricettiva dell’Abruzzo che al 2002 risultava essere al sedicesimo posto tra le regioni italiane nella graduatoria per posti letto

Si prosegue, inoltre, con l’operazione avviata dal programma 2003 di migliorare gli aspetti qualitativi dell’offerta turistico-ricettiva incentivando la  qualità ambientale  e la qualità delle strutture  turistico-ricettive:

- mediante il ricorso, per la realizzazione di alcune tipologie di opere degli interventi, all’utilizzo di tecnologie mirate al risparmio energetico, pena l’esclusione dal finanziamento di dette opere;

- elevando al 100% l’abbattimento del tasso di interesse per le imprese in possesso della certificazione di qualità UNI-ISO 9000 o della certificazione ambientale ISO14000;

- accrescendo la sicurezza degli impianti esistenti.

Il nuovo programma, infine, intende promuovere l’accoglienza di qualità anche incentivando strutture turistico-ricettive che rispondano alle esigenze dei disabili, ovvero persone con difficoltà motorie e sensoriali sia temporanee che permanenti.

 In Italia, nonostante la legislazione imponga l’abbattimento di barriere architettoniche in ambienti pubblici e privati, solo il 28,7% degli alberghi è attualmente dotato di strutture accessibili ai portatori di handicap. Detta percentuale non riesce a soddisfare la domanda di un sempre più consistente numero di potenziali viaggiatori disabili e dei loro accompagnatori. Di qui la necessità di stimolare gli operatori a migliorare la loro efficienza e professionalità  offrendo un servizio di qualità che vada incontro alle richieste di una fascia di utenza meno fortunata ma che rappresenta il 5% della popolazione italiana. Ne consegue che incentivare un’ospitalità senza barriere può diventare, oltre che una necessità da soddisfare, anche un strategia di marketing turistico; le strutture turistiche che vogliono essere competitive, infatti, devono perseguire un’accoglienza su misura volta a rispondere alle aspettative dei vari segmenti di mercato, ivi compreso quello dei disabili.

 

Con il presente Programma sono finanziabili i seguenti interventi:

 

REALIZZAZIONE DI NUOVA RICETTIVITA’

Interventi di costruzione di nuove strutture alberghiere ed extralberghiere, compreso l’acquisto del terreno, limitatamente alle seguenti tipologie: alberghi, affittacamere, campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù.

 

RICONVERSIONE E RECUPERO DI STRUTTURE EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA RICETTIVITA’

Interventi di riconversione e recupero di strutture edilizie esistenti, i cui lavori siano stati conclusi prima del 31.12.2003, per la realizzazione di nuova ricettività alberghiera  ed extralberghiera di cui all’art. 6 della Legge 217/83, all’art. 1 della L.R. 28.04.1995, n. 75 e all’art.1 della L.R. 23.10.2003,n.16 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini, montani ed escursionistici, residenze di campagna) e quindi per un’attività diversa da quella svolta precedentemente (sia essa riferita ad attività economica che a residenza privata), anche mediante l’acquisto di immobili.

Sono consentiti ampliamenti, solo nel caso in cui la riconversione venga effettuata mediante ristrutturazione edilizia  nel rispetto dei limiti indicati nell’art. 30, lettera e) della L.R. 70 del 27 aprile 1995 -(Testo coordinato pubblicato sul BURA n. 24 speciale del 13.06.1995).

 

RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITA’ ESISTENTE

Interventi di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di strutture alberghiere ed extralberghiere di cui all’art.6 della Legge 217/83 e all’art. 1 della L.R. 28.04.1995, n. 75 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini, montani ed escursionistici, residenze di campagna), già esistenti, anche mediante il loro acquisto, volti all’accrescimento delle potenzialità delle strutture, in termini di disponibilità di numero di camere, posti-letto, al loro miglioramento qualitativo, organizzativo, funzionale, tipo-morfologico e tecnologico ivi compresi la realizzazione o potenziamento dei servizi annessi,  finalizzati al miglioramento della qualità del servizio ricettivo offerto.

 

interventi finalizzati all’ospitalità per disabili

Realizzazione di servizi turistici e acquisto di attrezzature e mezzi mobili per il miglioramento della ricettività e ospitalità su misura per disabili.

 

INTERVENTI SU STRUTTURE TURISTICHE NON DESTINATE ALLA RICETTIVITA’

·      Realizzazione, ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle costruzioni adibite a stabilimenti balneari, compresi i servizi quali bar, pizzerie,  punti di ristoro, impianti sportivi, piste da ballo.

·      Realizzazione, ammodernamento e ampliamento di impianti termali e servizi di supporto.

·      Realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione di strutture, impianti e attrezzature per il turismo e il tempo libero, di uso pubblico, quali ristoranti, discoteche, sale e piste da ballo, sale congressuali, parchi acquatici, impianti sportivo-ricreativi caratterizzati dalla compresenza di impianti sportivi non agonistici e servizi ricreativi ( quali sale polivalenti a finalità ricreativa, bar, ristoranti, parchi gioco, minigolf, piste da ballo), approdi turistici, punti di ormeggio, attrezzature e servizi per la nautica da diporto, spiagge attrezzate annesse a strutture ricettive o a stabilimenti balneari, impianti di risalita o di innevamento, piste da sci, strutture per scuole di sci, aree attrezzate per l’equitazione quali maneggi, centri ippici, ippovie, percorsi equestri, ippodromi, etc., centri benessere escluse le sole palestre ginniche.

·      Adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla legge 24 dicembre n. 363 degli impianti per lo sport invernale da discesa e da fondo.

·      Sono ammessi solo se annessi alle strutture ricettive: market, impianti sportivi non agonistici, palestre.

·      Sono finanziabili solo se annessi e a servizio di strutture turistiche ricettive e non: bar, parcheggi e garage.

 

Acquisto di arredi MACCHINARI e attrezzature MOBILI, pure di tipo informatico diretti alla gestione  di attività ricomprese nel presente programma, con esclusione di mezzi mobili iscritti a pubblici registri e del materiale deperibile di consumo corrente quali tovagliati, stoviglie, posateria, cancelleria, ecc.,

 

IMPIANTI TECNOLOGICI

Realizzazione ammodernamento e adeguamento di impianti tecnologici fissi (elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio, ascensori e montacarichi, sistemi di telecomunicazione) a servizio delle attività di cui al presente programma.

Qualora il progetto preveda le sottoelencate tipologie di opere, i nuovi impianti, compresi i rifacimenti totali, devono utilizzare le tecnologie finalizzate al risparmio energetico di seguito indicate,  pena l’esclusione della spesa relativa all’intero impianto dall’investimento ammissibile a finanziamento.

·      Impianto di illuminazione:

- sistemi di illuminazione per interni dotati di reattori elettronici.

·      impianto idrico-sanitario:

- erogatori applicati alle docce ed ai rubinetti che garantiscano una portata inferiore a 10  lt. / minuto;

- cassetta di scarico per servizi igienici a doppio pulsante;

- pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria con un rapporto minimo di 0,30 mq/posto letto per le strutture ricettive; 1,5 mq/punto doccia per gli impianti sportivi ricreativi e campeggi, salvo nei casi  in cui vincoli di natura urbanistica e/o tecnica non lo consentano. Detti vincoli devono essere opportunamente documentati nella relazione tecnico-illustrativa.

·      Impianto di riscaldamento:

- caldaie che possano vantare una classe di rendimento a quattro stelle ai sensi del DPR n. 660 del 15.11.96, secondo apposita certificazione;

·      Impianto di climatizzazione:

- sistemi dotati di tecnologia inverter;

·      Piscine:

- copertura notturna della vasca natatoria che limiti le dispersioni termiche.

 

INTERVENTI FINANZIABILI CON IL PROGRAMMA 2003

Per i soli soggetti che hanno già presentato domanda ai sensi del bando 2003 che non hanno beneficiato a qualsiasi titolo delle agevolazioni, è ammessa la ripresentazione dell’istanza per la realizzazione di iniziative previste nel precedente programma di attuazione, utilizzando il modello 1-quater e se necessario la modulistica allegata al bando2003.

Non è comunque ammessa la ripresentazione delle istanze per la realizzazione di iniziative previste nel programma di attuazione anno 2002, seppure rinnovate nel 2003.

 

Gli interventi individuati dal presente programma sono ammessi solo  nel rispetto degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e  degli standards dimensionali previsti dalle normative vigenti.

  

 

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dei contributi, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 77/2000, sono le imprese turistiche, (comprese quelle agrituristiche per la sola gestione degli alloggi agrituristici) che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive ed annessi servizi turistici di cui all’art.6 della legge 17 maggio 1983 n .217, all’art.1 della L.R. 28 aprile 1995 n. 75, all’art. 1 della L.R. 23 ottobre 2003 n. 16 e all’art. 58 della L.R. 10 luglio 2002 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini, montani ed escursionistici, residenze di campagna, stabilimenti termali) o gli Enti no profit, nonchè altre imprese, con esclusione delle imprese agricole, che gestiscono stabilimenti balneari, e servizi a supporto dell’attività turistica e del tempo libero.

Per Enti no profit si intendono le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato non commerciali, senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art.12 del Codice Civile, che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive.

Al momento della presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti richiedenti, diversi da Enti no profit, devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e devono essere già iscritti al registro delle imprese o al registro regionale delle imprese agrituristiche, per gli interventi riguardanti gli alloggi agrituristici; in assenza di detta iscrizione devono comunque impegnarsi ad iscriversi  entro la rendicontazione a consuntivo delle spese . L’avvenuta iscrizione entro la data prevista per la rendicontazione dovrà essere comprovata alla FIRA mediante idoneo certificato.

All’atto di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni di legge il soggetto richiedente deve dimostrare la piena disponibilità del suolo o dell’immobile oggetto di intervento, rilevabile da idonei titoli di proprietà, anche nella forma di contratto preliminare, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, comodato o concessione amministrativa.

 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

In favore dei suddetti soggetti beneficiari sono concessi contributi in conto interessi per la realizzazione degli interventi sopra indicati, localizzati su tutto il territorio regionale su finanziamenti accordati da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, per operazioni di  durata max decennale riferiti a interventi riguardanti gli stabilimenti balneari e impianti turistico-ricreativi  non annessi a strutture ricettive, o al solo acquisto di arredi e attrezzature. Per tutti gli altri interventi l’operazione bancaria può avere una durata max quindicennale. Una durata più lunga per le operazioni suddette è consentita a condizione che il relativo onere finanziario sia a totale carico dell’impresa beneficiaria.

Tali aiuti sono concessi a titolo della regola “de minimis” e nel rispetto delle condizioni ad essa attinenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.

L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 EURO su un periodo di tre anni che precedono la concessione dell’aiuto stesso, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.

La regola “de minimis” lascia comunque impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano  aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione Europea.

L’intervento di sostegno pubblico sui finanziamenti sopracitati consiste nell’abbattimento dei 2/3 del tasso di interesse di riferimento di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 123, vigente al momento di approvazione dell’iniziativa. Per quanto attiene ai finanziamenti riferiti ad interventi localizzati nei confini delle Comunità Montane, in considerazione della già citata Legge Regionale 95/2000, il suddetto abbattimento è elevato al 100% di detto tasso di interesse.

 È inoltre elevato al 100% l’abbattimento del tasso di interesse per le iniziative ammissibili riferite agli stabilimenti balneari, in considerazione dell’attività turistica svolta da tali strutture che è di tipo stagionale, dalla necessità della loro riqualificazione e del loro adeguamento alle previsioni dei Piani Spiaggia, e per le imprese in possesso della certificazione di qualità secondo standards e metodologie riconosciute (UNI - ISO 9000) o della certificazione ambientale (ISO 14001)

L’erogazione del contributo è effettuata sulla base delle rate d’ammortamento pagate dall’impresa beneficiaria, in favore dell’istituto bancario prescelto per l’accensione del mutuo.

A tal fine l’istituto bancario stipula con la FIRA apposita convenzione per la gestione dei contributi concessi. Il tasso d’interesse massimo applicabile per l’operazione nei confronti del beneficiario viene previamente stabilito in una misura concordata tra la Regione e la FIRA.

A richiesta dell’interessato, il contributo in conto interessi può essere convertito in conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi.

In questo caso le erogazioni sono effettuate sulla base dello stato d’avanzamento tecnico-contabile dell’iniziativa nella misura del 60%  a presentazione dello stato d’avanzamento dell’80% delle spese sostenute e del saldo a conclusione dell’intervento.

La riconversione del contributo da conto capitale in conto interessi non è ammessa.

Il contributo viene concesso in via provvisoria  in relazione agli esiti istruttori, e viene successivamente rideterminato a conclusione del programma di investimento sulla base della rendicontazione finale delle spese sostenute dall’ impresa, certificate dalla FIRA.

Entro 60 giorni dalla concessione in via provvisoria del contributo, il beneficiario è tenuto a stipulare, a pena di decadenza, il contratto di mutuo con l’istituto bancario prescelto, o, in alternativa, a chiedere la conversione del contributo da conto interessi in conto capitale.

L’importo del  contributo concesso definitivamente non può comunque superare l’ammontare di quello concesso in via provvisoria.

DOMANDE DI AMMISSIONE

 

Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Le istanze per l’ammissione ai benefici finanziari previsti dalla Legge regionale 77/2000, redatte  secondo l’apposito modello, devono essere inoltrate alla Giunta Regionale d’ Abruzzo - Direzione Turismo Ambiente, Energia - Servizio Incentivazione dell’Economia Turistica - Ufficio Vigilanza e Controllo, Via Passolanciano, n. 75, Pescara che ne cura l’istruttoria tecnica e amministrativa, a mezzo di Raccomandata Postale con avviso di ricevimento o Posta Celere, a partire dalle ore 8:00 del 15° giorno dalla pubblicazione del presente programma sul BURA, fino ad esaurimento del fondo di dotazione finanziaria del programma e comunque non oltre il  31 dicembre 2004. Le domande che dovessero recare un orario di spedizione precedente alle ore 8 di tale giorno, saranno, d’ufficio, poste in coda a quelle spedite nella stessa giornata.

Qualora il 15° giorno coincida con un giorno festivo, di chiusura degli uffici postali, il termine iniziale di presentazione e’ fissato al 1° giorno feriale successivo.

Quali ora e data di presentazione della domanda si considerano quelle indicate nel timbro postale di partenza.

 

La domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, dell’impresa  o da un suo procuratore speciale, o dal soggetto che intende costituirsi in impresa, sia essa in forma singola che societaria,  deve essere compilata, ai sensi del DPR n. 445, del 28/12/2000, unitamente alla scheda tecnica e alla dichiarazione(allegati 2 e 3),  utilizzando il modello a stampa o sua fotocopia (allegato 1 - 1 bis - 1 ter - 1 quater), in ogni sua parte e deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dall’avviso pubblico, pena l’invalidità.

Non sono ammesse modifiche, aggiunte o integrazioni se non espressamente previste dalla modulistica allegata al bando.  Le domande delle imprese devono inoltre essere sottoscritte dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore contabile  iscritto nell’apposito registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni in argomento.

Le dichiarazioni sono rese sotto la personale responsabilità, anche di carattere penale, dei sottoscrittori.

Ai soggetti che hanno già presentato la domanda in riferimento al bando del 2003, purchè non a titolo di riproposizione ai sensi del bando 2002, e che non hanno ottenuto il finanziamento è data facoltà di ripresentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato 1-quater facendo riferimento alla documentazione già agli atti d’ufficio o integrandola o sostituendola con nuovi elaborati e documenti relativi al vecchio programma, senza, tuttavia, apportare sostanziali modifiche al progetto già presentato.

I soggetti che non richiedono la conversione del contributo da conto interessi a  conto capitale, possono presentare all’istituto di credito, se già individuato, copia della suddetta domanda (senza la documentazione allegata) per l’accensione del mutuo.

Nell’ambito del programma di attuazione in oggetto, non è ammessa la presentazione di un’unica domanda di agevolazioni riferita a più programmi di intervento, né viceversa più domande di agevolazioni riconducibili ad uno stesso programma di intervento.

 

Le domande presentate in difformità da tutto quanto sopra indicato saranno escluse dal sistema agevolativo previsto dal presente programma.

 

La concessione dei benefici di legge previsti è disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, fino ad esaurimento dei fondi.

Qualora i fondi siano esauriti, l’ordine  delle domande, nel caso di ex  aequo, sarà stabilito mediante estrazione a sorte.

L’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovessero verificarsi e dai quali potrebbe risultare pregiudizio sul finanziamento in favore di potenziali beneficiari, se non sanabile.

 

Modalita’ istruttoria tecnica e amministrativa

Le istanze sono valutate secondo il procedimento a sportello  di cui all’art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 123.

L’attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza di tutte le condizioni per l’ammissione alle agevolazioni indicate dal programma attuativo e dalla L.R. 77/2000. In particolare:

 il perseguimento degli obiettivi previsti dal programma di attuazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma di intervento proposto e le finalità da raggiungere, la validità tecnica ed economica della iniziativa in termini di elevazione dello standard qualitativo e/o quantitativo dell’offerta turistica, la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o costruzioni), la congruità delle spese prospettate.

 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

A corredo della domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

 

·      Scheda tecnica redatta secondo l’apposito modello (allegato 2) mirata ad evidenziare la validità tecnico-economica dell’iniziativa (requisiti del beneficiario, obiettivi e finalità dell’intervento, caratteristiche tecniche, programma di spesa, compatibilità urbanistica);

 

·      Dichiarazione di possesso dei requisiti e di impegno, resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 dal legale rappresentante del soggetto proponente, redatta secondo il modulo riportato all'allegato 3.

 

·      Progetto preliminare, redatto da un tecnico iscritto all’albo, composto dai seguenti documenti tecnici e amministrativi:

 

1.   relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione generale dell’intervento proposto, nonché la descrizione analitica di tutte le opere da realizzare e se ricorre degli arredi e attrezzature da acquistare con riferimento anche alla loro dislocazione nella struttura, articolata in paragrafi distinti, riguardanti “opere murarie”, “impianti tecnologici”, “arredi e attrezzature”;

2.   relazione sulle tecnologie, finalizzate al risparmio energetico proposte per la realizzazione degli impianti, ove previste nel progetto;

3.   planimetria generale ed elaborati grafici redatti in scala opportuna e debitamente quotati, tali da consentire l’individuazione di  tutte le opere murarie e degli impianti tecnologici, indicati nella relazione tecnica e riportati nel computo metrico estimativo;

4.   computo metrico estimativo di massima redatto in conformità del quadro economico indicato al punto G) della scheda tecnica (allegato 2) , articolato analiticamente in: opere murarie, impianti tecnologici, arredi e attrezzature.

Le voci di spesa indicate nel suddetto computo devono riferirsi a tutte le opere e   lavori indicati nella relazione tecnico-illustrativa e negli elaborati grafici.

Per gli interventi conclusi  prima della presentazione della domanda, il computo metrico estimativo può essere sostituito da un elenco di fatture quietanzate, suddivise per voci di spesa, unitamente ad una dichiarazione del direttore dei lavori che le stesse si riferiscono all’intervento da finanziare (le fatture non devono essere allegate al suddetto elenco).

 

Qualora il progetto contempli  il solo acquisto di arredi, attrezzature e macchinari:

 

1.   relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione dei beni da acquistare e la loro distribuzione nella struttura turistico-ricettiva redatta da un tecnico abilitato o dal soggetto richiedente;

2.   preventivo analitico della spesa da sostenere redatto dal fornitore o da un tecnico abilitato, o, per gli interventi conclusi prima della presentazione della domanda, elenco di fatture quietanzate unitamente ad una dichiarazione del richiedente che le stesse si riferiscono all’intervento da finanziare (le fatture non devono essere allegate al suddetto elenco).

 

DOCUMENTAZIONE A CONSUNTIVO

Entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma, l’impresa beneficiaria deve trasmettere alla FIRA la documentazione di seguito indicata comprovante le spese sostenute per la realizzazione del programma consistente in:

1.   copia fotostatica delle fatture quietanzate, ovvero dei documenti contabili aventi equivalente valore probatorio, relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione, contenenti la dicitura: “L.R. 77/2000 - Programma di attuazione - annualità 2004" , accompagnati da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte dai fornitori o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l’avvenuto pagamento;

2.   attestazione di spesa del legale rappresentante del soggetto attuatore o di persona da questi delegata;

3.   certificato di regolarità contabile redatto, ai sensi della L.R. del 27.6.1986, n. 22, da un professionista iscritto al registro dei Revisori Contabili o, nel caso di Società, se previsto dallo statuto, dal Collegio Sindacale della Società stessa, con allegato prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute, dal quale si evinca la rispondenza delle spese  al programma approvato e ammesso alle agevolazioni;

4.   perizia giurata del direttore dei lavori attestante:

-    la puntuale esecuzione dei lavori e delle forniture;

-    la conformità dei lavori e delle forniture alla concessione edilizia o all’autorizzazione, ovvero alla dichiarazione di inizio attività, con gli estremi dei predetti atti, nonché al programma ammesso alle agevolazioni;

-    l’entrata in funzione dell’opera finanziata e/o delle forniture.

Qualora le opere realizzate non necessitino di concessione, di autorizzazione, né di comunicazione, la suddetta perizia deve attestare che la destinazione d’uso delle stesse opere è conforme all’attività svolta o da svolgere dall’impresa.

Nel caso di solo acquisto di beni strumentali la perizia giurata è sostituita da dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 dal soggetto beneficiario;

5.   atto di vincolo di destinazione turistica, a favore della Regione Abruzzo, sulle opere e sulle attrezzature ammesse a sussidio, pari alla durata dell’intervento regionale e comunque non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accertamento della puntuale esecuzione dei lavori e/o delle forniture (data di redazione della perizia giurata da parte del direttore dei lavori per le opere e data dell’ultima bolla di accompagnamento per la forniture) e relativa nota di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (quando richiesta);

6.   dichiarazione sostitutiva di inesistenza di stato fallimentare, concordato preventivo o amministrazione controllata.

 

Decorso infruttuosamente tale termine, salvo gravi e giustificati motivi, si procede alla revoca del contributo concesso.

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L’intervento ammesso a finanziamento deve essere iniziato, pena la decadenza dal beneficio, entro un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria e risultare completo e funzionante entro il termine stabilito nel provvedimento stesso, che non può essere superiore a due anni. E’ comunque riconosciuta la retroattività  per l’inizio del programma fino al 01.01.2004. Per le istanze già presentate ai sensi del secondo programma tale retroattività è riconosciuta fino al 01.01.2003.

Per comprovati motivi, su proposta della FIRA, è possibile concedere una sola volta, a richiesta dell’interessato, una congrua proroga per l’avvio o la conclusione del programma.

 

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento proposto  purchè lo stesso  non abbia avuto inizio antecedentemente alla data del primo gennaio 2004 per le nuove istanze e antecedentemente alla data del primo gennaio 2003 per le istanze già presentate ai sensi del programma di attuazione 2003.

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti: progettazione e studi, suolo,  opere murarie e assimilabili, macchinari, impianti, arredi e attrezzature.

La soglia di investimento minimo è fissata in 20.000 Euro.

La spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente non può superare il 50% dell’investimento complessivo ammissibile, quella invece relativa all’acquisto del terreno non può superare il 10% . Qualora l’immobile da acquistare sia stato già oggetto di agevolazioni, la spesa è ammissibile purchè siano trascorsi almeno 10 anni dalla data di concessione della precedente agevolazione. In caso di società’ va scorporata la quota relativa ai  soci venditori e rispettivi coniuge e parenti affini fino al 3° grado.

Le spese concernenti la progettazione e gli studi non sono riconoscibili oltre la misura del 10% dell’investimento complessivo ammissibile.

Non sono ammissibili, oltre quelle già escluse dal presente Programma, le spese notarili, quelle relative a scorte, quelle di funzionamento in generale, le spese non capitalizzate, quelle relative a imposte e tasse, esclusi gli oneri doganali riferiti ai beni ammissibili, il solo acquisto di terreno o di un immobile esistente le spese sostenute in regime di leasing.

 

VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il finanziamento del programma comporta l’imposizione del vincolo assoluto di destinazione turistica sulle iniziative finanziate per un periodo di tempo pari alla durata dell’intervento regionale e comunque non inferiore a 10 anni a partire dalla data di accertamento della puntuale esecuzione dei lavori e/o delle forniture.

L’imposizione del vincolo assoluto di destinazione turistica sull’immobile oggetto di intervento o sugli arredi e forniture, in favore della Regione Abruzzo, deve avvenire mediante atto unilaterale d’obbligo  notarile redatto a propria cura e spese dal soggetto beneficiario. Nel caso di realizzazione di nuova struttura, ampliamento o ristrutturazione integrale di esistente, tale atto deve essere trascritto nella competente conservatoria dei registri immobiliari.

 

Fondo di dotazione finanziaria

Per l’agevolazione degli interventi previsti dal presente programma è costituito presso la FIRA un fondo di dotazione finanziaria fissato dall’articolo n. 67, della legge finanziaria regionale 26.04.04, n. 15 in Euro 10.071.338,62, previo accertamento delle corrispondenti entrate.

Alla FIRA viene riconosciuto per l’attuazione del programma l’1,50% del suddetto importo.

 

RIPARTO DELLE RISORSE

Il fondo di cui al precedente punto, al netto della quota spettante la FIRA e di quella destinata al fondo di garanzia, è ripartito per ambiti territoriali nel modo che segue:

60% alle zone ricomprese all’interno dei confini delle Comunità Montane;

40% alle restanti zone del territorio;

A conclusione del programma sarà disposto il trasferimento delle eventuali risorse non utilizzate per la realizzazione di interventi nei territori delle Comunità Montane in favore delle restanti zone del territorio regionale per il finanziamento di interventi non ammessi per carenza di fondi.

 

FONDO DI GARANZIA  IN FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il 10 % del fondo di dotazione finanziaria del programma è destinato al finanziamento di un fondo di garanzia, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi in favore delle piccole e medie

imprese in applicazione della Legge Regionale 77/2000.

La garanzia di cui al presente programma viene stabilita nella misura del 30% dell’investimento fino a una copertura di Euro 260.000,00 di investimento stesso.

Per ottenere le agevolazioni di garanzia, che incidono sulla determinazione della soglia “de minimis” se non assistite da idonea polizza fidejussoria pari al valore garantito per la durata dell’intervento maggiorata del 5%, deve essere presentata autonoma istanza alla FIRA, per lettera raccomandata, contestualmente alla domanda presentata alla regione, o comunque entro la data del 31.12.2004, per ottenere i finanziamenti previsti dal presente programma.

 

ISPEZIONI E CONTROLLI

La Regione Abruzzo può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni;

 

REVOCHE

La concessione delle provvidenze è revocata con determinazione del dirigente del competente Servizio regionale nei seguenti casi:

- quando l’opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato, o nei termini indicati nel relativo provvedimento di concessione;

- quando venga mutata la destinazione dell’intervento rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all’atto della presentazione della domanda ed ai vincoli inerenti alla concessione del mutuo;

- quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali o di contratti di lavoro, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici.

Anche al di fuori dei casi predetti, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il dirigente competente provvede alla revoca degli interventi.

La revoca degli interventi comporta la restituzione del contributo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, oltre all’applicazione di una sanzione pecuniaria  nella misura prevista dall’art. 9 comma 3 della L.R. 77/2000.

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

Il Servizio Incentivazione dell’Economia Turistica provvederà al monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del programma al fine di verificarne lo stato di attuazione anche finanziaria e la capacità di perseguire i relativi obiettivi anche in relazione a indicatori di efficacia predeterminati.

Il direttore regionale della Direzione Turismo Ambiente Energia predisporrà annualmente e presenterà alla Giunta Regionale per l’approvazione una dettagliata relazione contenente lo stato di attuazione finanziario del programma, l’efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti, l’eventuale fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili.

 

RINVIO ALLA L.R. 28.04.2000 N. 77

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Programma di attuazione si fa rinvio alla L.R. 28.04.2000, n. 77.

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n.196 del 30.06.03.

In particolare tali dati verranno trattati esclusivamente per le attività di gestione e monitoraggio della L.R. 77/2000 e pubblicati sul BURA. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alle agevolazioni.

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Monitoraggio Interventi del Servizio Incentivazione dell’Economia Turistica.