LA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

DELIBERAZIONE 07.07.2004, n. 608:

Esecuzione della Ordinanza R.O. 107/2004 del TAR Abruzzo, afferente al ricorso proposto dalla Società “Il Giardino” di Popoli contro la Regione Abruzzo.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Omissis

 

Visto il ricorso con il quale la Società “Il Giardino” di Popoli ha chiesto al Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - sezione di Pescara - l'annullamento, previa sospensiva, delle seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta Regionale:

 

-    n. 652 del 9/8/03, avente ad oggetto:"Società “il Giardino” S.P.A. di Popoli (PE) - Autorizzazione all'espletamento di attività di Residenze Sanitarie Assistenziali per 63 posti letto residenziali nel Comune di Popoli”, nella parte in cui non dispone in ordine all'istanza di “accreditamento” della struttura, gestita dalla Società ricorrente;

 

-    n. 649 del 9/8/03, avente ad oggetto: “Ulteriori provvedimenti di contenimento della spesa sanitaria - Sospensione dell'esame delle richieste finalizzate agli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;

 

Atteso che in detta deliberazione n. 649/03 viene stabilito:

 

-    di sospendere, nelle more della definizione degli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo, gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private per le quali risulta sussistere copertura già satura in riferimento ai vari ambiti territoriali, il cui fabbisogno risulta soddisfatto da altri presidi pubblici e privati operanti nell'ambito territoriale medesimo, anche in relazione alla già presente risposta assistenziale per patologia;

-    di non ricomprendere nel presente regime di sospensione degli accreditamenti le strutture pubbliche la cui realizzazione è prevista espressamente in atti programmatori regionali (PSR 1999-2001 - Piano di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/88;

-    di non ricomprendere nel presente regime di sospensione le richieste di accreditamenti che fossero riferiti alle zone interne della Regione, sprovviste delle strutture del tipo in parola;

 

Vista, l’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – sezione di Pescara – n. 327/2003 con la quale viene accolta l’istanza di sospensiva solo per la parte del ricorso in cui viene chiesto alla Regione di definire la procedura inerente l’accreditamento, con la seguente motivazione:

 

-    Ritenendo che in base a quanto in atto emerge che la Regione, pur avendo iniziato un procedimento sia per l'autorizzazione, sia per l'accreditamento, si è limitata al rilascio della sola autorizzazione, ciò stante, s’impone che la definizione della stessa procedura, considerato che l'istruttoria è stata effettuata anche per quanto attiene accreditamento, con una decisione esplicitata nel punto”;

 

Visto, altresì, l'atto di diffida extragiudiziale, notificato al Direttore Regionale della Direzione Sanità, in data 8 marzo 2004, con il quale lo studio legale dell'Avv. Tommaso Marchese, diffida la Regione Abruzzo a dare immediata esecuzione all'Ordinanza del TAR per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara del 18/12/2003, n. 327/2003 e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della diffida, con l'espresso avvertimento che, in difetto di ottemperanza, si darà corso al procedimento di esecuzione previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, con salvezza degli ulteriori danni e spese;

 

Visto, ancora, l'Ordinanza R.O. 107/2004 con la quale il TAR ordina alla Regione Abruzzo di provvedere a definire formalmente anche la procedura di accreditamento, in modo esplicito e motivato, secondo proprie autonome valutazioni;

 

Ritenuto, nelle more della decisione di merito da parte del TAR, di ottemperare a quanto indicato nella predetta Ordinanza n. 107/2004 e, pertanto, di definire il procedimento in questione;

 

Dato atto che il Direttore Regionale della Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate ed approvate,

 

1.   di ottemperare, nelle more della decisione di merito da parte del T.A.R., a quanto indicato nella Ordinanza R.O. del TAR per l'Abruzzo n. 107/2004 e, pertanto, di definire il procedimento relativo all'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale della Società “Il Giardino” di Popoli, così come segue:

-     di non disporre l'accreditamento, in quanto, in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 649 del 9/8/03, la Residenza Sanitaria Assistenziale della Società “Il Giardino” di Popoli non è ubicata in zona interna sprovvista di cui al punto 3 della predetta deliberazione;

 

2.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.