LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERAZIONE
07.07.2004, n. 608:
Esecuzione della Ordinanza R.O. 107/2004 del TAR
Abruzzo, afferente al ricorso proposto dalla Società “Il Giardino” di Popoli
contro la Regione Abruzzo.
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
Visto il ricorso con il
quale la Società “Il Giardino” di Popoli ha chiesto al Tribunale Amministrativo
per l'Abruzzo - sezione di Pescara - l'annullamento, previa sospensiva, delle
seguenti deliberazioni approvate dalla Giunta Regionale:
- n. 652 del 9/8/03, avente ad
oggetto:"Società “il Giardino” S.P.A. di Popoli (PE) - Autorizzazione
all'espletamento di attività di Residenze Sanitarie Assistenziali per 63 posti
letto residenziali nel Comune di Popoli”, nella parte in cui non dispone in
ordine all'istanza di “accreditamento”
della struttura, gestita dalla Società ricorrente;
- n. 649 del 9/8/03, avente ad oggetto:
“Ulteriori provvedimenti di contenimento della spesa sanitaria - Sospensione
dell'esame delle richieste finalizzate agli accreditamenti provvisori delle
strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private”;
Atteso che
in detta deliberazione n. 649/03 viene stabilito:
- di sospendere, nelle more della definizione
degli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo, gli accreditamenti
provvisori delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private
per le quali risulta sussistere copertura già satura in riferimento ai vari
ambiti territoriali, il cui fabbisogno risulta soddisfatto da altri presidi
pubblici e privati operanti nell'ambito territoriale medesimo, anche in
relazione alla già presente risposta assistenziale per patologia;
- di non ricomprendere nel presente regime di sospensione
degli accreditamenti le strutture pubbliche la cui realizzazione è prevista espressamente
in atti programmatori regionali (PSR 1999-2001 - Piano di investimenti ex art.
20 della legge n. 67/88;
- di non ricomprendere nel presente regime di
sospensione le richieste di accreditamenti che fossero riferiti alle zone
interne della Regione, sprovviste delle strutture del tipo in parola;
Vista, l’Ordinanza del
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – sezione di Pescara – n.
327/2003 con la quale viene accolta l’istanza di sospensiva solo per la parte
del ricorso in cui viene chiesto alla Regione di definire la procedura inerente
l’accreditamento, con la seguente motivazione:
- “Ritenendo
che in base a quanto in atto emerge che la Regione, pur avendo iniziato un
procedimento sia per l'autorizzazione, sia per l'accreditamento, si è limitata
al rilascio della sola autorizzazione, ciò stante, s’impone che la definizione
della stessa procedura, considerato che l'istruttoria è stata effettuata anche
per quanto attiene accreditamento, con una decisione esplicitata nel punto”;
Visto, altresì, l'atto
di diffida extragiudiziale, notificato al Direttore Regionale della Direzione
Sanità, in data 8 marzo 2004, con il quale lo studio legale dell'Avv. Tommaso Marchese,
diffida la Regione Abruzzo a dare immediata esecuzione all'Ordinanza del TAR
per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara del 18/12/2003, n. 327/2003 e
comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della diffida, con
l'espresso avvertimento che, in difetto di ottemperanza, si darà corso al
procedimento di esecuzione previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della
legge 21 luglio 2000, n. 205, con salvezza degli ulteriori danni e spese;
Visto, ancora,
l'Ordinanza R.O. 107/2004 con la quale il TAR ordina alla Regione Abruzzo di
provvedere a definire formalmente anche la procedura di accreditamento, in modo
esplicito e motivato, secondo proprie autonome valutazioni;
Ritenuto, nelle
more della decisione di merito da parte del TAR, di ottemperare a quanto
indicato nella predetta Ordinanza n. 107/2004 e, pertanto, di definire il
procedimento in questione;
Dato atto che il
Direttore Regionale della Sanità ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente
provvedimento;
A voti unanimi espressi
nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni
espresse in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate ed approvate,
1. di ottemperare, nelle more della decisione di
merito da parte del T.A.R., a quanto indicato nella Ordinanza R.O. del TAR per
l'Abruzzo n. 107/2004 e, pertanto, di definire il procedimento relativo
all'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale della Società “Il
Giardino” di Popoli, così come segue:
- di non disporre l'accreditamento, in
quanto, in applicazione della delibera di Giunta Regionale n. 649 del 9/8/03,
la Residenza Sanitaria Assistenziale della Società “Il Giardino” di Popoli non
è ubicata in zona interna sprovvista di cui al punto 3 della predetta
deliberazione;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.