LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto-legge 28 marzo, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente “Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”.

Visto, in particolare, l’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base al quale, entro 45 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 49/2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono definite le modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zoo-tecniche da latte che hanno aderito al programma di abbandono di cui al comma 20 della medesima legge;

Visto il decreto 26 febbraio 2004, recante “Modalità di attuazione del programma di abbandono totale della produzione lattiera, ai sensi dell’art. 10, comma 20, della legge 30 maggio 2003, n. 119”;

Visto il decreto 26 febbraio 2004, recante “Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119;

Visto in particolare, l’art. 2, commi 1 e 2 del suddetto decreto 26 febbraio 2000, in base al quale, le regioni determinano, per la formulazione della graduatoria regionale dei produttori, che intendono procedere alla ri-conversione dell’azienda di cui sono titolari in aziende estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, le proprie linee di indirizzo;

Viste le linee di indirizzo predisposte dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - Servizio Produzioni Agricole e di Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali, di questa Giunta, composto da quindici facciate dattiloscritte e dal modello di domanda costituito da una pagina e due facciate dattiloscritte che, allegati al presente provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale di esso;

Dato atto, che le linee di indirizzo di che trattasi sono state predisposte in coerenza con gli orientamenti Comunitari in materia di aiuti di Stato e con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2000-2006, approvato con deliberazione di questa Giunta 20 settembre 2000, n. 1209, e successive modificazioni;

Ritenuto, quindi, di fare proprio in ogni sua parte il suddetto documento di indirizzo regionale predisposto in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, e di poterlo approvare condividendone contenuti, finalità, priorità di riconversione e procedure di attuazione;

Vista la legge regionale 30 maggio 1997,

n. 53 recante “Interventi nel settore agricolo agroalimentare” che, all’articolo 17, prevede interventi nel settore zootecnico purché compatibili con le normative comunitarie vigenti e, al comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che la Giunta Regionale è autorizzata a derogare dalle ordinarie procedure, di cui all’art. 19 della stessa legge, qualora le iniziative poste in essere siano rivolte a far fronte a situazioni eccezionali;

Atteso, peraltro, che le esigenze della zootecnia regionale sono già state stabilite dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo per il periodo 2000/2006 approvato con deliberazione di questa Giunta a settembre 2000, n. 1209, e successive modificazioni;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

Ritenuto, ancora, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento sul B.U.R.A. ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, e del comma 2, dell’art. 2, del decreto 26 febbraio 2004 che impone alla Regione di rendere noto ai produttori interessati, con appropriate forme di pubblicità, le proprie linee di indirizzo;

Ritenuto, infine, che, per le motivazioni di cui sopra, il presente provvedimento debba essere pubblicato anche sul sito internet della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

Vista, la legge regionale n. 77/1999;

Dato atto, infine, che il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e di Mercato della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, opponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne ha attestato la regolarità e la legittimità per quanto attiene agli adempimenti di competenza del Servizio medesimo;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di fare proprio in ogni sua parte il documento concernente “Linee di indirizzo regionale, in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante “Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo carne od indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21 delle legge 30 maggio 2003, n. 119”, predisposto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali;

2.   di approvare, quindi, il suddetto documento condividendone contenuti, finalità, priorità di riconversione e procedure di attuazione;

3.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri presenti e futuri a carico del bilancio regionale;

4.   di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed accesso della Regione Abruzzo e pubblicare integralmente e con la massima urgenza il presente provvedimento sul B.U.R.A., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza, e del comma 2, dell’art. 2, del decreto 26 febbraio 2004 che impone alla Regione di rendere noto ai pro­duttori interessati, con appropriate forme di pubblicità, le proprie linee di indirizzo;

5.   di autorizzare, altresì il Servizio Produzioni Agricole e di Mercato a pubblicare il presente provvedimento anche sul sito internet della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

6.   di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il documento concernente “Linee di indirizzo regionali in attuazione del decreto 26 febbraio 2004, recante “Modalità di attuazione del regime di aiuti per la riconversione delle aziende zootecniche da latte in aziende estensive ad indirizzo latte non bovino di cui all’art. 10, comma 21, della legge 30 maggio 2003, n. 119”, predisposto dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca Servizio Produzioni Agricole e di Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Animali, di questa Giunta, composto da quindici facciate dattiloscritte e dal modello di domanda costituito da una pagina e due facciate dattiloscritte.

segue allegato