Consiglio Regionale

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

Statuto della Regione Abruzzo approvato, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione, in prima lettura, con deliberazione n. 139/3 del 20.07.2004 e, in seconda lettura, con deliberazione n. 144/9 del 21.09.2004 - 1a pubblicazione.


STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

 

TITOLO I

LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

 

Art. 1

La Regione Abruzzo

1.   La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all’estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono. La Comunità politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla Regione.

2.   Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono stabiliti con legge regionale.

3.   Capoluogo della Regione è la città dell’Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L’Aquila o a Pescara.

Art. 2

I principi

1.   La Regione è autonoma nell’unità della Repubblica nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.

2.   La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.

3.   La Regione rappresenta il livello di adempimento delle funzioni e dei compiti statali più vicino ai cittadini; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.

4.   La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane e informa il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, giustizia, uguaglianza e promozione della persona umana.

5.   I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.

Art. 3

La politica di cooperazione con Stati ed Enti territoriali stranieri

1.   Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2.   La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.

 

Art. 4

L’Europa

 

1.   L’Abruzzo è una Regione dell’Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea.

2.   La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.

3.   La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nelle materie attinenti all’organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.

4.   La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell’Ordinamento dell’Unione europea e degli atti dello Stato.

Art. 5

La garanzia dei diritti

1.   La Regione è impegnata al rispetto e alla promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, attraverso la legislazione, l’amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.

2.   La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell’esercizio della democrazia e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 6

L’uguaglianza tra uomini e donne

1    La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere e promuove l’uguaglianza dei diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l’effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Art. 7

L’ordinamento sociale ed economico

1.   La Regione promuove il lavoro e la qualità della vita, garantisce la sicurezza sociale e la salute nei luoghi di vita e di lavoro tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell’infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.

2.   La Regione tutela gli anziani e i disabili e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l’obiettivo di assicurare a tutti il diritto all’abitazione; contrasta la povertà e l’esclusione sociale.

3.   Il mantenimento e la garanzia dell’omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali per l’azione della Regione.

4.   La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.

5.   La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all’ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell’ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile; valorizza l’imprenditoria; valorizza e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; tutela la dignità del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l’innovazione economica e sociale; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole, salvaguardando la salubrità degli alimenti.

6.   La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi residenti in Europa ed all’estero, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l’assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.

Art. 8

La cultura, lo sport, l’arte e la scienza. La scuola e l’università

1.   La Regione promuove la cultura, lo sport, l’arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.

2.   La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.

3.   L’istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l’ordinamento delle professioni.

Art. 9

Il territorio, l’ambiente e i parchi

1.   La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l’ambiente, l’assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l’integrazione dell’uomo nel territorio.

2.   L’Abruzzo, Regione verde d’Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.

3.   Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull’ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell’impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.

Art. 10

La sussidiarietà

1.   La Regione sostiene e valorizza l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.

2.   La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e l’associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all’attività degli Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali; applica il principio di decentramento amministrativo.

3.   La Regione riconosce il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell’associazionismo. La legge ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.

Art. 11

La partecipazione politica

1.   Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell’Abruzzo anche se vivono all’estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all’estero e ne assicura l’effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all’estero, hanno diritto di partecipare ad iniziative popolari ed ai referendum regionali; la legge regola l’esercizio di tali diritti, assicurandone l’effettività.

2.   I cittadini dell’Abruzzo possono avanzare richieste e proposte al Consiglio regionale.

3.   Tutti hanno il diritto di accesso agli atti della Regione, per la salvaguardia dei propri interessi giuridicamente rilevanti; la legge disciplina il diritto di accesso in modo da salvaguardare l’interesse pubblico e i diritti dei terzi.

4.   Chiunque è limitato nei suoi diritti o interessi per l’azione della Regione, ha diritto di partecipare al procedimento secondo le disposizioni della legge.

TITOLO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Sezione I

Natura e organizzazione

Art. 12

Il Consiglio regionale

1.   Il Consiglio regionale è l’organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l’attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.

2.   Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

Art. 13

La Composizione del Consiglio

1.   Il Consiglio è composto di cinquanta membri. Sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.

2.   Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l’attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio.

3.   I Consiglieri assumono le funzioni all’atto della proclamazione; fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.

4.   Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell’ultimo degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

Art. 14

L’Ufficio di presidenza

1.   Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari e due Questori che costituiscono l’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 15

Il Presidente del Consiglio

1.   Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l’osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione.

Art. 16

Le riunioni del Consiglio regionale

1.   Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio ed ottobre e, entro un termine massimo di una settimana, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, o del Presidente della Giunta o nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 17

Il Regolamento del Consiglio

1.   Il Consiglio adotta il proprio Regolamento con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.

2.   Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3.   Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell’opposizione.

Art. 18

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio

1.   Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.

2.   Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.

3.   I membri dell’Esecutivo regionale hanno l’obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni qual volta lo richiedano.

Art. 19

L’autorganizzazione del Consiglio regionale

1.   Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti.

2.   Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.

3.   Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l’Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.

4.   Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.

Art. 20

I Gruppi consiliari

1.   I Consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento. Il numero minimo per comporre un Gruppo è di tre Consiglieri con la sola eccezione degli eletti espressione di liste che abbiano concorso alle elezioni in tutto il territorio regionale. Il limite di tre membri vale in ogni caso per i Gruppi formati nel corso della legislatura.

2.   Il Consiglio, assicura ai singoli Gruppi per l’assolvimento delle funzioni la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento.

3.   I Gruppi adottano un proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento del Consiglio.

Art. 21

Le Giunte consiliari

1.   In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il Regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità; la loro composizione assicura il rispetto dell’equilibrio tra i componenti appartenenti ai Gruppi consiliari della maggioranza e a quelli dell’opposizione.

2.   La Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.

3.   La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali; sui titoli di ammissione dei Consiglieri; sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.

4.   La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell’insindacabilità. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell’insindacabilità.

5.   Le Giunte, a maggioranza dei componenti, possono richiedere pareri al Collegio per le garanzie statutarie.

Art. 22

Le Commissioni consiliari

1.   Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento. La composizione delle Commissioni è determinata in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari.

2.   Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

3.   Nell’ambito delle materie di competenza, le Commissioni possono disporre l’audizione del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti, dei Dirigenti della Regione; possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali.

Art. 23

Le Commissioni d’inchiesta

1.   Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l’istituzione di Commissioni d’inchiesta su materie che interessano la Regione.

2.   La deliberazione istitutiva della Commissione d’inchiesta determina l’oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.

3.   La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d’ufficio, tutte le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.

4.   Le Commissioni d’inchiesta non possono essere contemporaneamente più di quattro e sono presiedute da un Consigliere indicato dai gruppi di opposizione.

Art. 24

La Commissione di vigilanza

1.   Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal Regolamento, presieduta da un Consigliere designato dall’opposizione, alla quale è attribuito l’esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull’attività dell’Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull’attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.

2.   La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull’attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull’attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.

Art. 25

La funzione di controllo

1.   Il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti

2.   Le leggi, per l’espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire.

Art. 26

Il Comitato per la legislazione

1.   Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione.

Art. 27

Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale

1.   Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; è inoltre sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.

Sezione II

Le prerogative del Consigliere regionale

Art. 28

Lo status di Consigliere

1.   Ogni Consigliere regionale rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2.   Lo status di Consigliere si acquista al momento della proclamazione, fatto salvo l’atto di convalida.

3.   Le dimissioni da Consigliere sono comunicate al Consiglio che delibera nella prima riunione utile.

4.   In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere, l’Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, ferma restando la convalida. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi della causa.

5.   In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, l’Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida.

6.   Il Regolamento disciplina le modalità della rimozione e della sospensione previste dallo Statuto e dalla legge.

Art. 29

I diritti del Consigliere

1.   I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte dell’Esecutivo.

2.   I Consiglieri, per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. L’obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere.

3.   Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

4.   Le indennità del Consigliere sono stabilite con legge.

Sezione III

La funzione legislativa

Art. 30

L’iniziativa legislativa

1.   L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.

2.   I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.

Art. 31

Il procedimento legislativo

1.   Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

2.   Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l’assegnazione e l’esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.

Art. 32

Il procedimento in Commissione redigente

1.   Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l’approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un sesto dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

2.   Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l’esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.

Art. 33

La promulgazione

1.   La legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

Art. 34

La pubblicazione e la vacatio

1.   Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.

2.   La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità delle leggi, per migliorare la conoscenza dell’attività legislativa.

Sezione IV

La potestà regolamentare

Art. 35

L’iniziativa regolamentare

1.   L’iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

Art. 36

Il procedimento regolamentare

1.   Il progetto di regolamento presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali, l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

2.   Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l’assegnazione e l’esame dei progetti di regolamento e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.

Art. 37

Il procedimento in Commissione redigente e deliberante

1.   Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l’approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un sesto dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

2.   Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l’approvazione dei singoli articoli e la votazione finale del progetto di regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un sesto dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

Art. 38

L’emanazione dei regolamenti. La pubblicazione e la vacatio

1.   Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

2.   I regolamenti sono pubblicati subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo diversa e espressa indicazione del Regolamento medesimo.

3.   La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità dei regolamenti.

Art. 39

La qualità delle norme e i Testi unici

1.   I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

2.   La legge, per materie determinate ed omogenee può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.

3.   I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

Sezione V

La funzione di indirizzo e ispettiva del Consiglio

Art. 40

Gli atti programmatici e di indirizzo generale

1.   Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l’approvazione.

2.   La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.

3.   Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.

Art. 41

La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti

1.   Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.

2.   La Commissione consiliare competente per materia può disporre l’audizione del nominato.

3.   Le nomine degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti di competenza della Regione sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l’inizio di ogni legislatura secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.

TITOLO III

L’ESECUTIVO REGIONALE

Art. 42

L’Esecutivo regionale

1.   Gli organi dell’Esecutivo regionale sono il Presidente della Giunta e la Giunta regionale. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di 12 Assessori, tra i quali il Vicepresidente.

2.   Le Direzioni della Giunta hanno sede a L’Aquila e a Pescara e conservano l’attuale articolazione territoriale.

Art. 43

Il Presidente della Giunta regionale

1.   Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l’ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.

2.   Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.

3.   Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.

4.   Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l’Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.

5.   La rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 44

Il vicepresidente della Giunta

1.   Il vicepresidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 45

Gli Assessori

1.   Il Presidente può nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 25% dei componenti la Giunta.

2.   Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni loro delegate.

3.   Il Presidente della Giunta nel caso in cui il Consiglio sfiduci uno o più Assessori provvede alla loro sostituzione.

Art. 46

La presentazione e l’approvazione del programma

1.   Il Presidente della Giunta, nella prima seduta del Consiglio regionale, si presenta per l’esposizione del programma. Il programma contiene l’indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.

2.   Il programma è approvato dal Consiglio regionale. Il voto contrario produce gli stessi effetti dell’approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 47

La sfiducia

1.   Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.

2.   L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 48

Le funzioni della Giunta

1.   La Giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Sezione I

I principi

Art. 49

Il principio di leale collaborazione

1.   La Regione promuove e favorisce la consultazione con lo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione; coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di gestione comune; collabora con gli enti territoriali e gli Stati membri dell’Unione Europea e promuove le intese su materie di comune interesse.

Art. 50

La programmazione

1.   La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione.

2.   I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali.

3.   I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale.

4.   La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l’esercizio delle funzioni e i risultati dell’attività amministrativa.

Art. 51

L’organizzazione, l’attività e il procedimento

1.   Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’Amministrazione.

2.   L’attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici.

3.   Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell’attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Art. 52

La separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione

1.   Gli organi dell’Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione.

2.   Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione regionale verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l’Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto.

Art. 53

L’attuazione dei principi in materia di pubblica amministrazione regionale

1.   La legge regionale detta disposizioni di attuazione dei principi che regolano l’organizzazione e l’attività amministrativa, assicurando il raccordo tra gli organi di indirizzo politico e i dirigenti. L’accesso all’Amministrazione regionale è disciplinato dalla legge; il rapporto di impiego del personale è regolato dalla legge e dal contratto.

Sezione II

Le forme di organizzazione

 

Art. 54

Le Agenzie regionali

1.   La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.

2.   Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall’assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.

3.   Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

Art. 55

L’istituzione di Enti e Aziende

1.   La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l’attività amministrativa.

2.   Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.

3.   La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.

4.   La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.

5.   L’istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

6.   L’esercizio di funzioni da parte di Commissari all’interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

Art. 56

Le partecipazioni societarie

1.   La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.

2.   La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento all’atto costitutivo e allo statuto sociale.

3.   La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

TITOLO V

LA FINANZA REGIONALE

Sezione I

Le entrate e i beni

Art. 57

I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi erariali

1.   La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata. Stabilisce e applica tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali.

2.   I tributi regionali sono imposti con legge che definisce anche le modalità di accertamento e riscossione.

Art. 58

Il fondo perequativo

1.   La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.

2.   Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali senza vincolo di destinazione.

Art. 59

Il demanio e il patrimonio

1.   La legge disciplina il demanio e il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Sezione II

Il bilancio e la contabilità

Art. 60

Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale

1.   Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale che lo approva entro il 30 settembre.

2.   Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.

3.   Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

Art. 61

Il bilancio e gli altri documenti contabili

1.   Il bilancio annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.

2.   Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati entro dieci giorni dall’adozione dal Presidente della Giunta al Consiglio che li approva entro il 31 dicembre di ogni anno.

3.   La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell’esercizio mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

4.   Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

5.   Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.

6.   L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

7.   L’approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene con legge entro il 30 giugno dell’anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.

8.   L’assestamento di bilancio è approvato con legge entro il 30 settembre di ogni anno nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

9.   Il Regolamento del Consiglio istituisce e disciplina la sessione di bilancio.

Art. 62

La legge finanziaria

1.   La Regione adotta la legge finanziaria nei modi previsti dalla legge di contabilità regionale.

2.   La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari; tiene conto delle grandezze individuate dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale; produce i propri effetti per il primo anno di previsione del bilancio pluriennale.

3.   Il progetto di legge finanziaria è deliberato dalla Giunta ed è presentato con gli altri progetti di legge e documenti economico-finanziari.

4.   La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

Art. 63

I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende

1.   I bilanci e i rendiconti delle Agenzie e degli Enti e delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 64

La legge di contabilità e il servizio di tesoreria

1.   La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all’articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.

2.   La legge disciplina il servizio di tesoreria.

Sezione III

I controlli interni

Art. 65

I controlli interni. Il Collegio dei revisori dei conti

1.   La Regione, nell’ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni e il Collegio regionale dei revisori dei conti; definisce le misure idonee a consentire l’analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

2.   Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

TITOLO VI

GLI STRUMENTI DI RACCORDO

Sezione I

I rapporti Regione - Stato

Art. 66

La collaborazione e la partecipazione

1.   La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell’Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.

2.   La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.

Art. 67

La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni

1.   Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2.   Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori delle Conferenze.

3.   Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all’art. 117 della Costituzione, sono ratificate con legge regionale.

4.   La Regione può inviare propri rappresentanti in organismi internazionali o dell’Unione Europea di cui facciano parte Stati federati o Regioni autonome.

Sezione II

I rapporti Regione - Enti locali

Capo I

I principi

Art. 68

L’attribuzione e la delega di funzioni regionali

1.   La Regione nel rispetto dell’autonomia delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali assicura l’assolvimento di tutti i compiti di interesse delle popolazioni locali. La legge attribuisce o delega agli Enti locali funzioni amministrative in materie di competenza regionale.

2.   Le funzioni amministrative il cui esercizio è incompatibile con le dimensioni degli Enti locali sono svolte attraverso forme associative, o devolute ad enti di ambito territoriale maggiore, o riservate alla competenza della Regione.

3.   La legge può attribuire o delegare funzioni amministrative a determinate categorie di Enti locali o a singoli Enti locali, tenendo conto della specificità delle funzioni da esercitare, della adeguatezza e della differenziazione esistente tra gli Enti locali riceventi.

Art. 69

Le funzioni amministrative conferite

1.   La legge assicura la copertura finanziaria delle funzioni amministrative conferite e la dotazione di personale.

2.   La Giunta, in caso d’inerzia o d’incapacità di funzionamento degli Enti locali, adotta gli atti necessari ad assicurare la gestione regionale diretta, secondo il procedimento disciplinato dalla legge.

3.   La legge disciplina il controllo sui fondi assegnati agli Enti locali.

Capo II

Il Consiglio delle autonomie locali

 

Art. 70

Il Consiglio delle autonomie locali

1.   Il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali.

2.   Il Consiglio delle autonomie locali è composto da venti membri individuati secondo le prescrizioni della legge.

3.   Il Consiglio delle autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4.   La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

5.   Il Consiglio delle autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l’interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.

6.   Il Consiglio delle Autonomie Locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall’art. 127, comma 2, della Costituzione.

Art. 71

Le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali

1.   Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l’acquisizione del parere.

2.   Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l’attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

3.   Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.

4.   Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Consiglio delle autonomie locali.

Sezione III

I rapporti Regione - autonomie funzionali

Art. 72

La Conferenza regionale per la programmazione

1.   La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.

2.   La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, degli ex parlamentari e degli ex consiglieri attraverso le rispettive associazioni regionali, dell’associazionismo e del volontariato.Si riunisce almeno due volte l’anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

TITOLO VII

I REFERENDUM

Art. 73

La partecipazione al referendum

1.   Partecipano al referendum tutti i cittadini che, nel giorno della consultazione, sono elettori della Regione.

Art. 74

L’indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta

1.   Il Presidente della Giunta regionale indice referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione, quando lo richiedano un cinquantesimo degli elettori, più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione abruzzese, due Consigli provinciali.

2.   La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 75

I limiti del referendum abrogativo

1.   La richiesta di referendum abrogativo non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari.

2.   Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.

Art. 76

Il procedimento del referendum abrogativo

1.   La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il Collegio valuta l’ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a norma dello Statuto e della legge regionale; comunica l’esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama. L’atto di proclamazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2.   Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3.   In caso di approvazione, la norma o l’atto amministrativo perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell’esito. Il termine può essere prorogato fino a centoventi giorni con legge.

4.   Nel caso che la proposta non raggiunga l’una o l’altra delle maggioranze prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della legislatura.

Art. 77

Il referendum consultivo

1.   L’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.

2.   È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.

3.   La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

TITOLO VIII

GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 78

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie

1.   Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.

2.   Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.

3.   La legge disciplina i principi e le modalità per l’elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Art. 79

Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie

1.   Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri e rende valutazioni:

a)   sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;

b)  sull’ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;

c)   sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quarto dei consiglieri;

d)  negli altri casi previsti dallo Statuto.

3.   Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri e alle valutazioni del Collegio con motivata decisione.

4.   Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

Art. 80

La Commissione regionale per le pari opportunità

1.   Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne.

2.   La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all’attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell’impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.

Art. 81

L’Ufficio del difensore civico

1.   L’Ufficio del difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.

2.   L’Ufficio del difensore civico è regolato dalla legge.

Art. 82

L’Osservatorio dei diritti

1.   La Regione istituisce l’Osservatorio dei diritti con la finalità di verificare costantemente e periodicamente l’attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I.

2.   L’Osservatorio informa l’opinione pubblica sull’attività della Regione.

3.   L’istituzione, la composizione, l’organizzazione e le modalità di azione dell’Osservatorio sono regolati con legge.

TITOLO IX

LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 83

La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali

1.   Il Consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, i rappresentanti della Regione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riferiscono al Consiglio sull’andamento dei lavori della Commissione.

2.   Il Presidente del Consiglio cura i rapporti tra la rappresentanza regionale ed il Consiglio e, di concerto con il Presidente della Giunta, la formazione dell’orientamento della Regione.

Art. 84

Il funzionamento dei controlli

1.   Entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni.

2.   Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale.

3.   L’attività del Consiglio regionale non è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Art. 85

L’indizione delle elezioni e l’amministrazione straordinaria della Regione

1.   Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale l’amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all’art.126, primo comma, della Costituzione che determina anche i termini per l’indizione delle elezioni.

2.   Nel caso di annullamento delle elezioni, il Collegio per le garanzie statutarie nomina una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni. La Commissione indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

3.   Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l’Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale.

Art. 86

La pubblicazione e l’entrata in vigore dello Statuto

1.   Lo Statuto, dopo la seconda deliberazione a maggioranza assoluta, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione per la decorrenza del termine di trenta giorni, per l’eventuale impugnazione da parte del Governo della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale.

2.   Nel caso in cui il Governo non promuova ricorso dinanzi alla Corte entro il termine indicato, lo Statuto è pubblicato nuovamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la presentazione della richiesta del referendum popolare confermativo.

3.   L’impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale sospende la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; dopo la sentenza della Corte costituzionale lo Statuto è riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali. Lo Statuto subito dopo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4.   Lo Statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi, non sia stato richiesto referendum. Nel caso il referendum sia richiesto lo Statuto è promulgato e pubblicato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

5.   Lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

6.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello Statuto.

Art. 87

Gli effetti dell’approvazione dello Statuto e della legge elettorale

1.   L’entrata in vigore dello Statuto e l’approvazione della legge elettorale non determinano lo scioglimento del Consiglio, né la decadenza della Giunta regionale.

2.   La composizione del Consiglio e della Giunta resta immutata sino alle nuove elezioni.

3.   Con l’entrata in vigore dello Statuto e della legge elettorale termina il regime transitorio, previsto dall’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1.

 

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Attesto che il Consiglio regionale ha approvato il presente Statuto della Regione Abruzzo in prima lettura nella seduta del 20.7.2004, verbale n. 139/3 ed in seconda lettura nella seduta del 21.9.2004, verbale n. 144/9.

L’Aquila, 22 settembre 2004

il presidente

Giuseppe Tagliente