LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e 5 febbraio 1992, n. 104, concernente “Legge-quadro per l’assistenza, l’inte-grazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Visti in particolare gli articoli 11 e 12 della legge 328/2000, che prevedono la definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale nonché la regolamentazione delle figure professionali sociali;

Visto l’articolo 8, comma 3, lettera f ), della medesima legge 328/2000 che demanda alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, l’esercizio delle funzioni relative alla definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accre-ditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della stessa legge 328/2000;

Visto il D.M. 21 maggio 2001, n. 308, che adotta il “Regolamento sui requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Rilevato

    che l’art. 1, comma 2, del citato D.M. 308/2001, in attuazione dell’art. 11, comma 2, della legge 328/2000, attribuisce alle regioni il compito di attuare ed integrare, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal regolamento stesso;

    che l’art. 6 del medesimo D.M. 308/2001 obbliga i soggetti erogatori dei servizi alla persona a garantire, nella propria organizzazione, la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio erogato, secondo standard definiti dalla Regione, ferma restando l’applica-zione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi;

    che l’articolo 4 del citato D.M. 308/2001, in attuazione dell’art. 11, comma 1, della legge 328/2000, conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi;

Atteso che, fino all’emanazione di apposita normativa regionale di attuazione dei requisiti minimi fissati dal citato D.M. 308/2001, si applicano, in via transitoria, relativamente ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture, le Direttive Generali Provvisorie di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1230 del 12/12/2001;

Rilevato

    che le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, anche nei confronti di portatori di handicap, sono attribuite ai Comuni, ai sensi del D.P.R. 616/1977;

    che la legge 104/1992 prevede inoltre l’integrazione scolastica della persona portatrice di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, da attuare mediante la stipula di accordi di programma tra le diverse amministrazioni pubbliche interessate, ponendo a carico degli Enti Locali l’onere di fornire nelle medesime scuole e università l’assistenza per garantire l’autonomia e la comunicazione personale dei disabili stessi;

    che, per l’esercizio di tali attività assistenziali specialistiche di sostegno, i Comuni, le Province, le scuole pubbliche, paritarie e private di ogni ordine e grado e le università istituiscono specifici servizi gestiti in forma diretta o in affidamento a soggetti terzi;

Considerato che, nelle more della definizione della disciplina regionale relativa alla regolamentazione delle figure professionali sociali e delle procedure di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici, allo scopo di agevolare tali procedure di affidamento e di assicurare uniformità ed omogeneità applicative nel territorio regionale, si rende necessario emanare direttive provvisorie in materia di impiego degli operatori nell’esple-tamento delle attività finalizzate all’inserimento e all’integrazione sociale, all’assistenza e al sostegno in ambito scolastico dei portatori di handicap, supportando il ruolo educativo proprio della scuola e della famiglia;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare un’apposita Direttiva Provvisoria, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), della

L.R. 14 settembre 1999, n. 77, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, in ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni, con la firma in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di

1)   approvare ed emanare, ai sensi dell’artico-lo 4, comma 1, lettera c), della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, la “Direttiva Provvisoria in ordine al servizio di assistenza specialistica scolastica ed extrascolastica per portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni”, secondo lo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2)   disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURA;

3)   dare mandato al competente Servizio Vigilanza e Controllo di Qualità dei Servizi Sociali - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - di curare la più ampia diffusione tra Enti e soggetti comunque interessati della presente deliberazione, espletando idonea attività di supporto e consulenza tecnica, nonché di vigilanza, in relazione ai propri compiti istituzionali.