LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con deliberazione n. 515 del 22/06/2001 la Giunta Regionale ha provveduto ad autorizzare la società “OMNIA LAB” S.r.l. a porre in esercizio una struttura finalizzata all’attività dialitica ambulatoriale per n. 14 p.l. sita in Villa Rosa di Martinsicuro (TE) Via Amendola, con contestuale accreditamento provvisorio stante l’accertata esigenza del fabbisogno di tale Struttura sul territorio dell’Azienda USL di Teramo;

Vista la richiesta della stessa Società mirante ad ottenere l’autorizzazione “all’istituzione di una Unità Dialitica Decentrata che sostituisca l’attuale gestione in regime di convenzione del laboratorio di proprietà”;

Vista la nota prot. n. 20100/9 del 30/10/2003 con la quale il Servizio proponente ha riscontrato la suddetta richiesta adducendo che:”ove codesta struttura non fosse più accreditata, la ASL di Teramo potrebbe stipulare apposita convenzione, per l’appunto in qualità di struttura non accreditata di supporto all’esercizio dell’attività intramoenia, qualora ne ricorressero gli estremi ai sensi della normativa vigente e della DGR n. 1098/2000 avente ad oggetto- Direttive Regionali concernenti l’attività libero-profes-sionale intramuraria del personale della Diri­genza sanitaria del S.S.N.”;

Vista la nota prot. n. 1116 del 24 marzo 2004 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Teramo ha trasmesso la Delibera n. 210 del 15/03/04;

Riscontrato in particolare che in tale atto il Direttore Generale ha espresso la necessità di rendere fattibile l’attività intramoenia del personale medico esplicitando che: “ai sensi della circolare del Ministero della Sanità del 24/04/1997” le amministrazioni aziendali devono assicurare la disponibilità di posti letto per l’attività libera-professionale programmata entro i limiti fissati dall’art. 4, comma 4 del

D.M. 28.2.1997 ... (omissis).A tal fine, fermo restando la programmazione obbligatoria degli spazi e posti letti intramoenia ed i vincoli di cui all’art. 1, comma 5, della legge 662/96, le aziende possono reperire, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità, per un periodo non superiore ad un anno, di camere di ricovero e di spazi orari, per l’utilizzo di attrezzature diagnostiche e riabilitative o sale operatorie presso strutture private non accreditate, da destinare ad attività professionale intramuraria “in caso di accertata impossibilità di reperire spazi sufficienti o idonei in strutture private non accreditate, le aziende possono, in via eccezionale e previa autorizzazione della Regione, stipulare

accordi per utilizzare, per un periodo non superiore ad un anno, anche strutture totalmente o parzialmente accreditate, previa temporanea sospensiva dell’accreditamento per tutte le attività comunque svolte dalle strutture stesse. L’accreditamento, sospeso durante il periodo di utilizzazione, è ripristinato di diritto, con le conseguenti incompatibilità, al termine del periodo massimo di un anno”;

Ritenuto per quanto sopra di poter, onde soddisfare tale espressa necessità, di poter sospendere l’accreditamento provvisorio della struttura OMNIA LAB S.r.l. in que­stione, per un periodo non superiore ad un anno e con l’obbligo da parte del Direttore Generale “di programmare la realizzazione di appositi spazi e posti letto per assicurare l’atti-vità libero professionale all’interno delle proprie strutture” (come dichiarato nella già citata 210 del 15/03/2004);

Visto l’articolo 1, comma 8, della legge n. 662 del 23/12/1996, secondo il quale i Direttori Generali delle AA.UU.SS.LL., d’intesa con le regioni, sono tenuti ad attivare ed organizzare l’attività libero professionale del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Sanità ed il Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera pubblica e privata, lucrativa e non lucrativa hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tenico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Con voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte –

    di sospendere per la durata di un anno, a decorrere dalla data della notifica del presente atto, l’accreditamento provvisorio con il S.S.N. concesso alla Società OMNIA LAB S.r.l. con D.G.R. n. 515/2001, per n. 14 posti letti di terapia dialitica ambulatoriale nella struttura sita in Villa Rosa di Martinsicuro (TE) via Amendola, al fine di consentire all’Azienda USL di Teramo di individuare detta struttura come idonea sede destinata all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria, nel rispetto di quanto previsto nella nota del servizio proponente richiamata in precedenza prot. n. 20100/9 del 30/10/2003;

    di provvedere alla pubblicazione del pre­sente atto sul B.U.R.A.