Omissis

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 5ª Commissione consiliare svolta dal Cons. Di Stefano;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 488/C del 2 luglio 2004 avente per oggetto: Legge 28.8.1997, n. 285 - triennio 2004/2006. Piano regionale d’azione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

Vista la legge 28.8.1997, n. 285 con la quale sono state emanate delle disposizioni finalizzate alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale, per lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescen-za, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria;

Vista la propria deliberazione n. 26/07 del 23.01.2001 con la quale è stato approvato, per il triennio 2000/2002, il Piano regionale di attuazione della legge 285/1997 relativo alla definizione degli ambiti territoriali di intervento, dei criteri di ripartizione della quota del Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza assegnato alla Regione Abruzzo e le linee di indirizzo;

Considerato che tale Piano di attuazione è in fase di svolgimento e che gli enti locali stanno eseguendo i progetti compresi nei Piani territoriali provinciali, che avranno termine il 31.12.2004;

Visto il Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2002/2004;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Visto in particolare, l’articolo 20 della citata legge 328/2000, con il quale vengono emanate disposizioni in merito al “Fondo nazionale per le politiche sociali” (FNPS), istituito ai sensi dell’art. 59, comma 44 della legge 27.12.1997, n. 449 e dell’art. 59 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112;

Visto l’articolo 46, comma 1 della legge 27.12.2002, n.289, il quale stabilisce che tale FNPS viene determinato dagli stanzia-menti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’arti-colo 80, comma 17, della legge 23.12.2000, n.388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni, i quali affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Rilevato che tale FNPS, assegnato annualmente alla Regione Abruzzo, viene ripartito, con deliberazione della Giunta Regionale, fra gli interventi da realizzare;

Vista altresì, la propria deliberazione consiliare n. 69/8 del 26.06.2002 con la quale è stato approvato il vigente Piano Sociale Regionale 2002/2004;

Vista in particolare, la Sezione 3 di detto Piano sociale recante “Strategie per facilitare il raggiungimento dei risultati attesi”, che al punto 4 , fra le azioni innovative da attuare prevede “8. sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali”, al cui finanziamento si provvede, annualmente, mediante la ripartizione, con deliberazione della Giunta Regionale, delle risorse indistinte del Fondo sociale regionale (FSR);

Preso atto che al finanziamento del presente Piano regionale d’azione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, (L. 285/1997, 3° triennio 2004/2006), la G.R., su proposta dell’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, provvede:

    per la prima annualità – anno 2004, con quota parte del citato Fondo Nazionale Politiche Sociali e con quota parte del citato Fondo Sociale Regionale;

    per la seconda e terza annualità – anni 2005 e 2006, esclusivamente, con quota parte del Fondo Nazionale Politiche Sociali che sarà assegnato alla Regione Abruzzo relativamente agli esercizi finanziari degli anni 2005 e 2006;

Che l’ammontare degli importi che la Giunta Regionale assegnerà per l’attuazione del presente Piano regionale, a seguito della ripartizione del citato Fondo Nazionale, per gli esercizi finanziari relativi agli anni 2005 e 2006 (2° e 3° annualità), devono obbligatoriamente essere di importo pari a quello assegnato per l’esercizio finanziario anno 2004 (1ª annualità);

Visto l’art. 2 della richiamata Legge 285/1997 il quale dispone che le Regioni, nell’ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento che possono essere individuati in Comuni, singoli o associati, Comunità Montane e Province, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti gli enti coinvolti;

Considerato che gli enti locali ricompresi nei citati ambiti territoriali di intervento, approvano i piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell’art. 34 della legge 267/2000, cui partecipano, in particolare, le Istituzioni scolastiche e le Direzioni scolastiche regionali, le Aziende sanitarie locali ed i Centri per la Giustizia Minorile e assicurano, nella definizione dei piani di intervento stessi, la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Accertato che in data 28 aprile 2004 l’Assessorato alle Politiche Culturali e alla Promozione Sociale ha sentito gli Amministratori della quattro Province abruzzesi, oltre agli organismi rappresentativi degli enti locali abruzzesi ( A.N.C.I. – U.N.C.E.M.), in merito alla definizione degli ambiti territoriali d’intervento e degli ambiti locali, ai criteri di ripartizione alle Province della quota dei fondi da assegnare per l’attuazione del presente Piano d’azione;

Visto il Piano regionale d’azione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per l’attuazione della legge 285/1997 – triennio 2004/2006 predisposto da questa Regione con il quale, tra l’altro, sono stati definiti gli ambiti territoriali d’intervento, gli ambiti locali e i criteri di ripartizione dei fondi, così come risulta dal testo già allegato sotto la lettera “A” alla citata deliberazione di G.R. n. 488/C del 2.7.2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Visto lo schema già allegato, sotto la lettera “B”, alla predetta deliberazione di G.R. n. 488/C del 2.7.2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si è proceduto, sulla base dei criteri stabiliti nel citato Piano regionale d’azione, allegato “A”, e sulla base della proposta avanzata dalla Conferenza Regioni –Enti Locali del 20 maggio 2004, parzialmente accettata, alla definizione, in percentuale, degli indicatori generali di ripartizione della quota pari al 90% delle risorse che saranno assegnate dalla Giunta Regionale per ciascuna annualità del triennio 2004/2006, relativamente agli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, ai quattro ambiti territoriali provinciali coincidenti con le Province;

Visto lo schema già allegato, sotto la lettera “C”, alla ripetuta deliberazione di G.R. n. 488/C del 2.7.2004, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si è proceduto, sulla base dei criteri stabiliti nel citato Piano regionale d’azione, allegato “A”, e sulla base della proposta avanzata dalla Conferenza Regione-Enti Locali del 20 maggio 2004, parzialmente accettata, alla definizione delle percentuali relative alla ripartizione della quota pari al 5% delle risorse che saranno assegnate dalla Giunta Regionale per ciascuna annualità del triennio 2004/2006, relativamente agli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, ai quattro ambiti territoriali provinciali coincidenti con le Province;

Preso atto che gli importi per ciascuna Provincia sono costituiti dalla somma spettante dalla quota parte della ripartizione di cui al sopracitato allegato “B” e dalla quota della ripartizione di cui al sopracitato allegato “C”, relativamente alle risorse che saranno assegnate dalla Giunta regionale per ciascuna annualità del triennio 2004/2006 per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006;

Che il restante importo del 5 per cento delle risorse che saranno assegnate dalla Giunta Regionale per ciascuna annualità del triennio 2004/2006, relativamente agli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 sono destinate, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge 285/1997, sia alla realizzazione di programmi interregionali di scambi e di formazione in materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza, la cui definizione è demandata alla Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni riportate nel presente Piano d’azione, che a un contributo da erogare alle Province per le azioni di coordinamento e di accompagnamento dei Piani provinciali di azione per i diritti dei bambini e dei ragazzi ;

Rilevato che i Piani provinciali d’azione per i diritti dei bambini e dei ragazzi trasmessi dagli ambiti provinciali, a seguito della definizione degli accordi di programma, saranno approvati con deliberazioni della Giunta Regionale e che la stessa provvederà, con successive determinazioni, ad erogare i fondi assegnati con le modalità indicate nel citato Piano regionale d’azione;

Visto il verbale in data 20 maggio 2004 della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali in ordine alla già ripetuta deliberazione della G.R. n. 488/C del 2.7.2004;

Considerato che da detto verbale della Conferenza Regione-Enti Locali risulta la proposta di impiegare una quota pari al 10% delle risorse che saranno destinate a ciascuna annualità del triennio 2004/2006 del presente Piano di azione, alle Province, sulla base dell’indicatore di marginalità socio economica;

Ritenuto che tale proposta può essere accettata, (come può evidenziarsi dal citato allegato “C”), impiegando una quota pari al 5% delle risorse che saranno destinate a ciascuna annualità del triennio 2004/2006 del presente Piano d’azione in quanto una quota pari al 10% è di un importo tale che non permetterebbe alla Regione di confermare i finanziamenti ad alcuni ambiti locali in modo da consentire la riproposizione di progetti che si stanno attuando per il 2° triennio;

Dato atto che il Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, ha espresso parere favorevole in ordine alla deliberazione di G.R.

n. 488/C del 2.7.2004, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera a) della L.R. 77/1999;

Udito l’intervento del Cons. Di Stanislao e la replica del componente l’Esecutivo Sabatini;

A maggioranza Statutaria espressa con voto palese

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

1)   l’approvazione:

-    del Piano regionale d’azione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per il triennio 2004-2006, relativo all’attua-zione della legge 285/1997, già allegato, sotto la lettera “A”, alla deliberazione di G.R. n. 488/C, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale sono stati definiti, tra l’altro, gli ambiti territoriali di intervento, gli ambiti locali ed i criteri per la ripartizione a tali ambiti territoriali della quota delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo;

-    dello schema già allegato, sotto la lettera “B”, alla citata deliberazione di G.R. n. 488/C, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si è proceduto, sulla base dei criteri stabiliti nel citato Piano di regionale d’azione, allegato “A”, e sulla base della proposta avanzata dalla Conferen­za Regione-Enti Locali del 20 maggio 2004, parzialmente accettata, alla definizione, in percentuale, degli indicatori generali di ripartizione della quota pari al 90% delle risorse che la Giunta Regionale deve assegnare per l’attuazione del presente Piano regionale d’azione relativamente a ciascuna annualità nel triennio 2004/2006, ai quattro ambiti territoriali provinciali coincidenti con le Province;

-    dello schema già allegato, sotto la lettera “C”, alla predetta deliberazione di G.R. n. 488/C, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale si è proceduto, sulla base dei crite­ri stabiliti nel citato Piano regionale d’a-zione, allegato “A”, e sulla base della proposta avanzata dalla Conferenza Regione-Enti Locali del 20 maggio 2004, parzialmente accettata, alla definizione delle percentuali di ripartizione della quota pari al 5% delle risorse che la Giunta Regionale deve assegnare per l’attuazione del presente Piano regionale d’azione relativamente a ciascuna annualità nel triennio 2004/2006, ai quattro ambiti territoriali provinciali coincidenti con le Province;

-    della destinazione del restante 5% delle risorse che saranno assegnate dalla Giunta Regionale per ciascuna delle annualità del triennio 2004/2006, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della Legge 285/1997, sia alla realizzazione di programmi interregionali di scambi e di formazione in materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza che a un contributo da erogare alle Province per le azioni di coordinamento e di accompagnamento dei Piani provinciali di azione per i diritti dei bambini e dei ragazzi;

2)   di stabilire che al finanziamento del presente Piano regionale d’azione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, (Legge 285/1997, triennio 2004/2006), si provvede:

-    per la prima annualità – anno 2004, con quota parte del citato Fondo Nazionale Politiche Sociali e con quota parte del citato Fondo Sociale Regionale;

-    per la seconda e terza annualità – anni 2005 e 2006, esclusivamente, con quota parte del Fondo Nazionale Politiche Sociali che sarà assegnato alla Regione Abruzzo relativamente agli esercizi finanziari 2005 e 2006;

3)   di stabilire che l’ammontare degli importi che la Giunta Regionale assegnerà per l’attuazione del presente Piano regionale, a seguito della ripartizione del citato Fondo Nazionale, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 (2ª e 3ª annualità), devono obbligatoriamente essere di importo pari a quello assegnato per l’esercizio finanziario 2004 (1ª annualità);

4)   di stabilire che le Province devono presentare alla Regione Abruzzo i Piani provinciali d’azione per i diritti dei bambini e dei ragazzi entro e non oltre il 29 ottobre 2004, e che quest’ultima deve approvarli entro i successivi due mesi con deliberazione della Giunta Regionale;

5)   di demandare alla Giunta Regionale la definizione dei programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l’infanzia e l’adolescenza da realizzare con parte dell’accantonamento del 5% degli importi delle risorse annualmente assegnate per l’attuazione del presente Piano d’azione;

6)   di dare atto che: come già riportato nella narrativa del presente provvedimento, la proposta che emerge dal verbale in data 20 maggio 2004 della Conferenza Regione-Enti locali può essere accettata impiegando una quota pari al 5% delle risorse che saranno assegnate per ciascuna annualità del triennio 2004/2006 del presente Piano di azione, da destinare alle Province, in quanto una quota pari al 10% è di un importo tale che non permetterebbe alla Regione di confermare i finanziamenti ad alcuni ambiti locali in modo da consentire la riproposizione di progetti che si stanno attuando per il 2° triennio di attuazione della Legge 285/1997;

-    alla ripartizione, alla liquidazione ed al pagamento delle quote da assegnare alle Province sulla base degli indicatori generali riportati nel citato allegato “B” e sulla base delle percentuali riportate nel citato allegato “C”, la G.R. provvederà con determinazioni dirigenziali;

7)   di disporre la pubblicazione del presente Piano di attuazione della Legge 285/1997, triennio 2004/2006, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.