DETERMINAZIONE 27.07.2004, n. DC2/134:
L.R. 27.12.2001 n.
84: “Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento
della metanizzazione in Abruzzo” - Concessione del contributo in conto rata di
ammortamento in favore del Comune di Castel di Ieri (AQ).
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DISPONE
Per i motivi
specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1. Di concedere, ai
sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 27.12.2001 n. 84, in favore del Comune di
Castel di Ieri (AQ) il contributo semestrale costante in conto rata
posticipata, per la durata di venti anni, di Euro 1.469,50, pari al 4,65% della
quota di mutuo di Euro 38.000,00, concesso dalla Cassa DD.PP. - pos. 4436393 00
- e contenuto nei limiti della spesa massima ammissibile a finanziamento, per
il completamento della rete di distribuzione del gas metano.
2. Di corrispondere il contributo
regionale di cui sopra direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa DD.PP.,
mediante semestralità costanti, comprensive di capitali ed interessi, per
l’intera durata del mutuo, fissata in venti anni, ed alle scadenze previste
nel relativo piano di ammortamento.
3. Che la copertura
finanziaria della somma di Euro 2.939,01, quale rata di ammortamento annuale
del mutuo ventennale di Euro 38.000,00 al tasso del 4,65%, è assicurata
nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 18 della L.R. n. 84/01 citata.
4. Che il presente
provvedimento non comporta nuovo impegno di spesa ai sensi dell’art. 51 della
L.R. 81/77, come integrato dall’art. 3 della L.R. 13/99, in quanto il
relativo onere trova capienza nell’im-pegno n. 1 assunto sul cap. 152360 con la
deliberazione della Giunta Regionale n. 4929 del 27.12.96.
5. Di autorizzare
il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ad effettuare i pagamenti inerenti e
conseguenti al presente provvedimento.
6. Gli impegni
assunti come sopra, ai sensi dell’art. 51, comma 5 della L.R. n. 81/77 come
integrato dall’art. 3 della L.R. n. 13/99, sono estesi per tanti esercizi quanto
sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti del pertinente capitolo di
bilancio di previsione degli esercizi successivi.
7. I lavori devono
iniziare entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. del provvedimento
di approvazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della
L.R. 84/01, e
quindi entro la data dell’8 novembre 2004.
La quota definitiva
del contributo regionale sarà determinata, ai sensi del comma 6 dell’art. 13
della L.R. n. 84/01, in base ai parametri di cui all’art. 4 della stessa L.R.
n. 84/01 ed alla spesa effettiva dell’intervento, che verrà accertata in sede
di omologazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, ovvero, in applicazione dell’art. 9 comma 3 della L.R. n. 25/95
sulla base delle spese sostenute di cui sarà stata prodotta la relativa
documentazione.
La deliberazione
comunale che approva il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione deve essere trasmessa al competente Servizio regionale, ai sensi
dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95, come modificato dall’art. 8 comma 5
della L.R. n. 141/2000, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.
Il presente
provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al
TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini
rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione
o piena conoscenza dello stesso.
Il presente
provvedimento è pubblicato, per estratto, sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch.
Francesco D’Ascanio