DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/101:
L.R. 3.04.1995 n. 25:
“Norme per la concessione di contributi regionali per l’u-tilizzazione del
metano e del gas GPL o similari” e successive modifiche e integrazioni. -
Concessione di costruzione e gestione
- Consorzio Energia e
Servizi Comuni del Parco, Villetta Barrea (AQ). Concessione contributo
regionale, impegno ed erogazione 4ª rata annua di Euro 445.392,43.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1. Di impegnare la
somma di Euro 445.392,43, quale quarta rata annua del contributo regionale
assegnato con deliberazioni della Giunta Regionale n. 2969/C del 7.08.1996 e
n. 4929 del 27.12.1996, come rideterminata con il provvedimento dirigenziale n.
36 del 15.02.2001, al Consorzio Energia e Servizi Comuni del Parco con sede a
Villetta Barrea (AQ), sul Cap. 152360 dello stato di previsione della spesa del
bilancio di competenza per il corrente esercizio finanziario, in favore del
Consorzio SETA - Servizi Energia Territorio Ambiente di Castel di Sangro (AQ),
quale concessionario per la costruzione e gestione del servizio di
distribuzione del gas metano come da contratto di convenzione citato in
premessa.
2. Di liquidare, ai
sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro
445.392,43 in favore del Consorzio SETA - Servizi Energia Territorio Ambiente
di Castel di Sangro (AQ), quale concessionario del Consorzio Energia e Servizi
Comuni del Parco con sede a Villetta Barrea, con imputazione della spesa sul
Cap. 152360/C/04.
3. Di autorizzare
il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma
predetta in favore del Consorzio SETA - Servizi Energia Territorio Ambiente di
Castel di Sangro (AQ), via Ponte Nuovo, 36, con accredito presso la Banca
Popolare dell’Adriatico, filiale di Castel di Sangro, c/c n. 000000111488 – CIN
C, ABI n. 05748, CAB n. 40520.
4. Di attestare
espressamente, come attesta, che la presente spesa, finanziata con il mutuo di
Euro 190.000.000,00, è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 comma 18 lett. h) della L. 24.12.2003, n. 350.
Le successive
erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali
interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente
atte-stante l’ultimazione dei lavori ed il regolare andamento della gestione
dell’impianto e salvo conguaglio in diminuzione conseguente alla minor spesa
riconosciuta in sede di collaudo delle opere.
La quota definitiva
del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8,
della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all’art.
3, comma 4, della L.R. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva
dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di
collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi
del-l’art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4
della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei
lavori.
Il presente
provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al
TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini
rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione
o piena conoscenza dello stesso.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch.
Francesco D’Ascanio