DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/100:
L.R. 3.04.1995 n.
25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’uti-lizzazione del
metano e del gas GPL o similari” e L.R. 15.11.1996 n. 115 di modifica e
integrazione - Concessione di costruzione e gestione dell’impianto di
distribuzione del metano nel Comune di Cugnoli (PE) Concessione contributo,
impegno ed erogazione 6ª rata annua di Euro 36.117,65.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1. Di impegnare la
somma di Euro 36.117,65, quale importo della sesta rata annua del contributo
regionale assegnato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2969/C del
7.08.1996 al Comune di Cugnoli, sul Cap. 152360 dello stato di previsione
della spesa del bilancio di competenza per il corrente esercizio finanziario in
favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria per
la costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano, come
da contratto di convenzione citato in premessa.
2. Di liquidare, ai
sensi dell’art 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 36.117,65
in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria
del Comune di Cugnoli, con imputazione della spesa sul Cap. 152360/C/04.
3. Di autorizzare il Servizio Ragioneria
e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro 36.117,65 in favore
della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, con accredito presso la Banca
Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n. 000000009400 – CIN T, ABI n.
05608, CAB n. 01000.
4. Di attestare
espressamente, come attesta, che la presente spesa, finanziata con il mutuo di
Euro 190.000.000,00, è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 comma 18 lett. h) della L. 24.12.2003, n. 350.
Le successive erogazioni
verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali interessi
legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente
atte-stante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno
pari al beneficio regionale da corrispondere o la loro ultimazione nonché il
regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in
diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo
delle opere.
La quota definitiva
del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8,
della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all’art.
3, comma 4, della L.R. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva
dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di
collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi
del-l’art. 9, comma 2 della L.R. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4
della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei lavori.
Il presente atto ha
carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al TAR territorialmente
competente od al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60
giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza
dello stesso.
Il presente provvedimento è
pubblicato per estratto sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco
D’Ascanio