DETERMINAZIONE 05.07.2004, n. DC2/98:
L.R. 3.04.1995 n.
25: “Norme per la concessione di contributi regionali per l’utilizzazione del
metano e del gas GPL o similari” e L.R. 15.11.1996 n. 115 di modifica e
integrazione - Concessione di costruzione e gestione dell’impianto di
distribuzione del metano nel Comune di Caramanico Terme (PE) -
Concessione contributo, impegno ed erogazione 6ª rata annua di Euro
63.095,75.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DISPONE
1. Di impegnare la somma di Euro 63.095,75, quale importo della sesta
rata annua del contributo regionale assegnato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 2969/C del 7.08.1996 al Comune diCaramanico Terme sul Cap. 152360
dello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per il
corrente esercizio finanziario in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede
a Torino, quale concessionaria per la costruzione e gestione del servizio di
distribuzione del gas metano, come da contratto di convenzione citato in
premessa.
2. Di liquidare, ai
sensi dell’art. 3, ultimo comma della L.R. n. 25/95, la somma di Euro 63.095,75
in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, quale concessionaria
del Comune di Caramanico Terme, con imputazione della spesa sul Cap.
152360/C/04.
3. Di autorizzare
il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare il pagamento della somma di Euro
63.095,75 in favore della società ITALGAS S.p.A. con sede a Torino, con
accredito presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Torino, c/c n.
000000009400 – CIN T, ABI n. 05608, CAB n. 01000.
4. Di attestare espressamente,
come attesta, che la presente spesa, finanziata con il mutuo di Euro
190.000.000,00, è una spesa di investimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3 comma 18 lett. h) della L. 24.12.2003, n. 350.
Le successive
erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali
interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente
atte-stante il regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno
pari al beneficio regionale da corrispondere o la loro ultimazione nonché il
regolare andamento della gestione dell’impianto e salvo conguaglio in
diminuzione conseguente alla minor spesa riconosciuta in sede di collaudo delle
opere.
La quota definitiva
del contributo regionale sarà determinata, ai sensi dell’art. 3, comma 8,
della L.R. 25/95, in base al numero delle utenze convenzionali di cui all’art.
3, comma 4, della L.R. 25/95 e comunque nel limite della spesa effettiva
dell’intervento, che verrà accertata in sede di omologazione del certificato di
collaudo da approvare e trasmettere al Servizio competente, ai sensi
del-l’art. 9, comma 2 della L.R. n. 25/95 come modificato dall’art. 8, comma 4
della L.R. 23.12.1999 n. 141, entro cinque anni dalla data di inizio dei
lavori.
Il presente
provvedimento ha carattere definitivo. Avverso di esso è ammesso ricorso al
TAR territorialmente competente od al Presidente della Repubblica nei termini
rispettivamente di 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notificazione
o piena conoscenza dello stesso.
Il presente
provvedimento è pubblicato per estratto sul B.U.R.A.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Arch. Francesco
D’Ascanio